PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI (ARTT. DA 35 A 47)
ART. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
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