PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI (ARTT. DA 35 A 47)
ART. 41
L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali [cfr. art. 43].
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