PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI (ARTT. DA 35 A 47)
ART. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
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