PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI (ARTT. DA 35 A 47)
ART. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
VEDI ANCHE

