Il Senato della Repubblica (spesso abbreviato semplicemente in Senato), nel sistema politico italiano, è un’assemblea legislativa che, unitamente alla Camera dei deputati, costituisce il Parlamento italiano. I due rami del Parlamento (o Camere) si rapportano secondo un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente.
La Costituzione italiana, in seguito alla riforma costituzionale del 1963,[8] stabiliva che il numero dei membri elettivi del Senato della Repubblica fosse di 315, di cui, dopo la riforma costituzionale del 2001,[9] 6 in rappresentanza degli italiani residenti all’estero; con la riforma costituzionale del 2020,[10] tale numero è stato ridotto a 200, di cui 4 eletti nella circoscrizione Estero. Il mandato elettorale dei senatori elettivi coincide con la legislatura e dura pertanto 5 anni,[11] salvo dimissioni anticipate del senatore o scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, sentita l’opinione dei loro presidenti.
In aggiunta ai senatori elettivi, fanno parte del Senato come senatori a vita gli ex Presidenti della Repubblica, di diritto e salvo rinunzia, e fino a cinque senatori di nomina presidenziale,[12] ossia nominati autonomamente dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.[13] Al 17 agosto 2024, i senatori a vita in carica sono cinque, tutti di nomina presidenziale, cosicché il plenum dell’assemblea è pari a 205.
Fatti salvi i senatori a vita, i 200 componenti del Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto. L’elettorato attivo, ossia la possibilità di votare, è riconosciuto agli elettori che abbiano compiuto la maggiore età (fino all’entrata in vigore della legge costituzionale 1/2021 era necessario aver compiuto 25 anni di età), quello passivo, ossia la possibilità di essere eletti, agli elettori che abbiano compiuto quarant’anni.
L’articolo 57 della Costituzione stabilisce che l’elezione dei senatori avviene su base regionale in proporzione alla popolazione residente, ma riserva in ogni caso un seggio alla Valle d’Aosta, due al Molise e almeno tre (sette fino alla XIX legislatura) a ciascuna altra regione.[14][15] Ciò determina alcune differenze fra il sistema elettorale vigente per il Senato e quello applicato alle elezioni della Camera dei Deputati.
Dal 1948 al 1993 per l’elezione dei senatori è stata in vigore una legge elettorale proporzionale di collegio: ciascuna regione era ripartita in collegi uninominali, nei quali concorreva un solo candidato per lista.[16] Salvo casi eccezionali di candidati che avessero raggiunto il 65% dei voti, i seggi spettanti a ciascuna regione venivano attribuiti alle liste in proporzione ai voti ricevuti; nell’ambito di ciascuna lista risultavano eletti i candidati che, nel proprio collegio, avessero ottenuto le percentuali più elevate rispetto agli altri candidati della medesima lista negli altri collegi.
Dal 1993 e sino al 2005 l’elezione dei senatori è avvenuta in base a un sistema misto, regolato dalla legge Mattarella[17]: tre quarti dei senatori erano eletti in collegi uninominali con sistema maggioritario. I seggi restanti venivano attribuiti alle liste in proporzione ai voti complessivamente ricevuti nella circoscrizione regionale, scorporando tuttavia i voti presi dai vincitori di collegio. Per la parte proporzionale, gli eletti nell’ambito di ciascuna lista venivano individuati tra i candidati sconfitti nei collegi uninominali che avessero ottenuto le percentuali più alte, secondo un sistema analogo a quello precedentemente in vigore.
Nel 2005 la legge Calderoli ha riformato le modalità di elezione dei senatori introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza.[18] In ciascuna regione, di norma almeno il 55% dei seggi spettanti era attribuito alla coalizione di liste che avesse preso più voti, e i seggi restanti ripartiti tra le altre coalizioni in proporzione ai voti presi. Nell’ambito di ciascuna lista risultavano eletti i candidati secondo l’ordine di lista, senza voto di preferenza. Apposite soglie di sbarramento escludevano dalla ripartizione dei seggi le liste con risultati elettorali modesti. La prima adozione della legge Calderoli è coincisa con quella della riforma costituzione del 2001 che ha riservato sei seggi agli italiani residenti all’estero.[19]
Dopo la pronuncia di parziale incostituzionalità della legge Calderoli[20], dal 2017 è in vigore un nuovo sistema elettorale di tipo misto a prevalenza proporzionale[21]: 116 senatori sono eletti con un sistema maggioritario nell’ambito di altrettanti collegi uninominali e 193 con un sistema proporzionale su base regionale. La soglia di sbarramento, determinata tuttavia su base nazionale, esclude dalla ripartizione dei seggi le liste che ottengano meno del 3% dei voti validi. Non è ammesso il voto di preferenza, cosicché i candidati sono eletti semplicemente secondo l’ordine con il quale compaiono nella lista, né il voto disgiunto, che invalida la scheda elettorale.
NELLA COSTITUZIONE
Quella di presidente del Senato della Repubblica è la seconda più importante carica della Repubblica Italiana, insieme a quella di presidente della Camera dei deputati (in funzione dell’ordine del protocollo, ha la precedenza il più anziano) e dopo quella di presidente della Repubblica. Dal 13 ottobre 2022, per la XIX legislatura, tale ruolo è ricoperto da Ignazio La Russa.[1]
Rappresentante il Senato della Repubblica, il presidente adempie al compito di regolare il dibattito nell’aula senatoria attraverso l’applicazione del regolamento e delle norme costituzionali e a quello principale di assolvere al corretto funzionamento dell’aula regolandone l’attività di tutti i suoi organi.
Il presidente del Senato esercita le funzioni di presidente supplente in sostituzione del presidente della Repubblica in ogni caso in cui la più alta carica dello Stato non possa svolgerle, in base all’articolo 86 della Costituzione. Egli è convocato, al pari del presidente della Camera dei deputati, dal presidente della Repubblica prima di sciogliere le due Camere o anche una sola di esse (articolo 88 della Costituzione).
Per l’elezione del presidente del Senato della Repubblica è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l’assemblea nei primi due scrutini. Nel caso che questi non diano esito positivo, è sufficiente nel terzo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti dei senatori presenti; qualora anche in questa votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza necessariamente assoluta. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.[2]
L’elezione del presidente ha luogo nella prima seduta del Senato, che si tiene entro venti giorni dalle elezioni politiche; durante tale seduta il ruolo di presidente è affidato al senatore più anziano d’età. Attualmente, la senatrice più anziana è la sen. Liliana Segre, Senatore a vita.
PRESIDENTI DEL SENATO DEL REGNO D'ITALIA (1861-1946)
PRESIDENTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1948-IN CARICA)

DELLO STESSO TIPO











