PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
SEZIONE I - LE CAMERE (ARTT. DA 55 A 69)
ART. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
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