CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

la costituzione italiana sancisce che

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI-TITOLO I- RAPPORTI CIVILI

ART. 14

Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [13, 1117]. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 16

Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [1201, XIII2]. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [354].

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - TITOLO II- RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 32

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI-TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

ART. 38

Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO I - IL PARLAMENTO - SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

ART. 76

Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [724] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti..

ART. 77

Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [612, 622]. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

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