CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

la costituzione italiana sancisce che

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 2

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292, 371, 481, 511, 1177], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 9 È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI-TITOLO I- RAPPORTI CIVILI

ART. 14

Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [13, 1117]. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 18

Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20, 39, 49]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - TITOLO IV- RAPPORTI  POLITICI

ART. 49

Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [18, 983, XII1].

ART. 53

Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività [1192].

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO IV - LA MAGISTRATURA - SEZIONE I - ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE

ART. 102

Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [108]. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [251]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [VI]. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO IV - LA MAGISTRATURA - SEZIONE II - NORME SULLA GIURIDIZIONE

art. 113

Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [241, 1031,2, 1251]. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

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