CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

la costituzione italiana sancisce che

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO I - IL PARLAMENTO - SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

ART. 70

Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71

Art. 71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo [874], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [993, 1212]. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72

Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [76], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80], di approvazione di bilanci e consuntivi [81].

ART. 73

Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione [74, 875, 1382]. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza [722], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso..

ART. 74

Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [872] chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75

Art. 75. È indetto referendum popolare [876] per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [81], di amnistia e di indulto [79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80]. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

ART. 76

Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [724] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti..

ART. 77

Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [612, 622]. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78

Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra [879] e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79

Art. 79. (1) L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [752]. La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, («Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto») (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo 1992).

ART. 80

Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [878] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [724, 752, V].

ART. 81

Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo [724, 752, 1002]. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

ART. 87

Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere [741]. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [611]. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [711]. Promulga le leggi [73, 74, 1382] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 1382]. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [80]. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78]. Presiede il Consiglio superiore della magistratura [1042]. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO III - IL GOVERNO - SEZIONE III - GLI ORGANI AUSILIARI

ART. 108

Art. 108. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [VII1]. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [1003], del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia [1022,3].

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO VI- GARANZIE COSTITUZIONALI - SEZIONE I - LA CORTE COSTITUZIONALE

ART. 134

Art. 134. (1) La Corte costituzionale giudica [VII2]: s u l l e c o n t r o v e r s i e r e l a t i v e a l l a l e g i t t i m i t à c o s t i t u z i o n a l e d e l l e l e g g i e de g l i a t t i , a v e n t i f o r z a d i l e g g e [ 7 6 , 7 7 ] , d e l l o S t a t o e de l l e R e - g i o n i [ 1 2 7 ] ; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; s u l l e a c c u s e p r o m o s s e c o n t r o i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , a no r m a d e l l a C o s t i t u z i o n e [ 9 0 ] . (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989). V. anche l’articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale ») (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953).

ART. 136

Art. 136. Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [134], la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. Una legge costituzionale (1) stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.(1) Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 («Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 43 del 20 febbraio 1948) e legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953), successivamente modificate con legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967).

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO VI- GARANZIE COSTITUZIONALI - SEZIONE II - REVISIONE DELLA COSTITUZIONE. LEGGI COSTITUZIONALI

ART. 138

Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [724]. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [876] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [731, 875] se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

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