CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

la costituzione italiana sancisce che

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 10

Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici [26] (1).

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI-TITOLO I- RAPPORTI CIVILI

ART. 15

Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116] con le garanzie stabilite dalla legge

ART. 21

Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 24

Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25

Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [102]. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [132].

ART. 27

Art. 27. La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [134]. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO I - IL PARLAMENTO - SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

ART. 79

Art. 79. (1) L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [752]. La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, («Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto») (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo 1992).

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

ART. 87

Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere [741]. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [611]. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [711]. Promulga le leggi [73, 74, 1382] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 1382]. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [80]. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78]. Presiede il Consiglio superiore della magistratura [1042]. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO III - IL GOVERNO - SEZIONE II - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 98

Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero [49].

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO III - IL GOVERNO - SEZIONE III - GLI ORGANI AUSILIARI

ART. 100

Art. 100. Il Consiglio di Stato [1031] è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei conti [1032] esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [811]. La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [1082].

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO IV - LA MAGISTRATURA - SEZIONE I - ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE

ART. 101

Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102

Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [108]. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [251]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [VI]. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

ART. 103

Art. 103. Il Consiglio di Stato [1001] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [241, 1118, 113, 1251]. La Corte dei conti [1002] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [1133]. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [1117, VI2].

ART. 104

Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura [105, 1063, 1071] è presieduto dal Presidente della Repubblica [8710]. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [552] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105

Art. 105. S p e t t a n o a l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i - s t r a t u r a , s e c o n d o l e n o r m e d e l l ’ o r d i n a m e n t o g i u d i z i a r i o , l e a s s u n z i o n i , l e a s s e g n a z i o n i e d i t r a s f e r i m e n t i , l e p r o m o z i o n i e i pr o v v e d i m e n t i d i s c i p l i n a r i n e i r i g u a r d i d e i m a g i s t r a t i [ 1 0 6 , 1 0 7 ] .

ART. 106

Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107

Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

ART. 108

Art. 108. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [VII1]. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [1003], del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia [1022,3].

ART. 109

Art. 109. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110

Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [1072] l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO IV - LA MAGISTRATURA - SEZIONE II - NORME SULLA GIURIDIZIONE

ART. 111

Art. 111. (1) La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. N e l p r o c e s s o p e n a l e , l a l e g g e a s s i c u r a c h e l a p e r s o n a a c c u s a t a d i u n r e a t o s i a , n e l p i ù b r e v e t e m p o p o s s i b i l e , i n f o r m a t a r i s e r v a t a m e n t e d e l l a n a t u r a e de i m o t i v i d e l l ’ a c c u s a e l e v a t a a s u o c a r i c o ; d i s p o n g a d e l t e m p o e de l l e c o n d i - z i o n i n e c e s s a r i p e r p r e p a r a r e l a s u a d i f e s a ;a b b i a l a f a c o l t à , d a v a n t i a l g i u d i c e , d i i n t e r r o - g a r e o di fa r i n t e r r o g a r e l e p e r s o n e c h e r e n - d o n o d i c h i a r a z i o n i a su o c a r i c o , d i o t t e n e r e l a c o n v o c a z i o n e e l’ i n t e r r o g a t o r i o d i p e r s o n e a s u a d i f e s a n e l l e s t e s s e c o n d i z i o n i d e l l ’ a c c u s a e l ’ a c q u i s i z i o n e d i o g n i a l t r o m e z z o d i p r o v a a s u o f a v o r e ; s i a a s s i s t i t a d a u n i n t e r p r e t e s e n o n c o m p r e n d e o no n p a r l a l a l i n g u a i m p i e - g a t a n e l p r o c e s s o . Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [132, 142, 152, 213]. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [1373]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [1033, VI2].Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [1031,2].(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 («Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 300 del 23 dicembre 1999). V. anche la legge 25 febbraio 2000, n. 35 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo») (Gazz. Uff. n. 50 del 1o marzo 2000).

ART. 112

Art. 112. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

ART. 113

Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [241, 1031,2, 1251]. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

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