PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI (ARTT. DA 29 A 34)
ART. 30
E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
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