CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO IV - LA MAGISTRATURA
SEZIONE II - NORME SULLA GIURISDIZIONE (ARTT. DA 111 A 113)

ART. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

VEDI ANCHE

BENVENUTO SU KORALLION!

Un consiglio ..

Korallion è un sito da momenti calmi, realizzato per essere visualizzato sul pc o sul tablet, perchè la sua struttura complessa mal si adatta al cellulare e i suoi contenuti alla fretta.

Lo puoi navigare anche sul cellulare, ma non è il suo modo migliore.

Aggiungilo ai Preferiti e, torna a trovarlo spesso, perchè le sue pagine mutano costantemente.

A presto ..