la costituzione italiana sancisce che
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 9
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI-TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI
ART. 44
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà [422,3]. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

