PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO III - IL GOVERNO
SEZIONE I - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ARTT DA 92 A 96)
ART. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
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