PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 08
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20].Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
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