PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 09
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
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