CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

la costituzione italiana sancisce che

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 11

Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI-TITOLO I- RAPPORTI CIVILI

ART. 27

Art. 27. La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [134]. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI-TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI

ART. 52

Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 («Modifica dell’articolo 51 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 134 del 12 giugno 2003).Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO I - IL PARLAMENTO - SEZIONE I - LE CAMERE

ART. 60

Art. 60. (1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [88]. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO I - IL PARLAMENTO - SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

ART. 78

Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra [879] e conferiscono al Governo i poteri necessari.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

ART. 87

Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere [741]. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [611]. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [711]. Promulga le leggi [73, 74, 1382] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 1382]. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [80]. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78]. Presiede il Consiglio superiore della magistratura [1042]. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO III - IL GOVERNO - SEZIONE II - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 98

Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero [49].

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO IV - LA MAGISTRATURA - SEZIONE I - ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE

ART. 103

Art. 103. Il Consiglio di Stato [1001] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [241, 1118, 113, 1251]. La Corte dei conti [1002] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [1133]. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [1117, VI2].

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