CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

la costituzione italiana sancisce che

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 10

Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici [26] (1).

ART. 11

Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI-TITOLO I- RAPPORTI CIVILI

ART. 16

Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [1201, XIII2]. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [354].

ART. 26

Art. 26. (1) L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [104].

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO I - IL PARLAMENTO - SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

ART. 80

Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [878] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [724, 752, V].

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

ART. 87

Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere [741]. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [611]. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [711]. Promulga le leggi [73, 74, 1382] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 1382]. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [80]. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78]. Presiede il Consiglio superiore della magistratura [1042]. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO III - IL GOVERNO - SEZIONE II - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 98

Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero [49].

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