PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO III - IL GOVERNO
SEZIONE I - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ARTT DA 92 A 96)
ART. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
16 (Nota all’art. 96). Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. V., altresì, legge 5 giugno 1989, n. 219. Il testo originario dell’art. 96 disponeva: Art. 96 «Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni».
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