MA DAVVERO NON POSSIAMO SCEGLIERE CHI CI GOVERNA? CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE.
BIOGRAFIA
COSA HA FATTO?
Giuseppe Manno (1876-1868)
Giuseppe Manno (1876-1868)
PRESIDENTI del SENATO del REGNO DI SARDEGNA

(1° febbraio-30 marzo 1849)
II° Legislatura del Regno di Sardegna

(30 luglio-20 novembre 1849)
III° Legislatura del Regno di Sardegna

(20 dicembre 1849-21 novembre 1853)
IV° Legislatura del Regno di Sardegna

1a Sessione* (19 dicembre 1853-29 maggio 1855)
V° Legislatura del Regno di Sardegna

PRESIDENTI del SENATO del REGNO D'ITALIA

2a Sessione (13 ottobre 1864-7 settembre 1865)
VIII° Legislatura del Regno d'Italia

08° Legislatura del Regno d'Italia (18 febbraio1861-07 settembre 1865) (durata : giorni 1662)
08° Legislatura del Regno d'Italia (18 febbraio1861-07 settembre 1865) (durata : giorni 1662)
LEGISLATURE del REGNO d'ITALIA

La prima legislatura del Regno d’Italia proseguì la numerazione delle precedenti, in segno di continuità con il Regno di Sardegna e con il Parlamento subalpino. Nel corso dell’VIII legislatura il re nominò in successione tre presidenti del Senato: Ruggero Settimo, Federico Sclopis e Giuseppe Manno. In Senato si svolsero 452 sedute.

La legislatura fu inaugurata a Torino dal discorso a Camere riunite del re Vittorio Emanuele II il 18 febbraio 1861 e si concluse il 7 settembre 1865.

Approvato il 17 marzo 1861, il primo disegno di legge discusso dal Parlamento unitario fu quello che attribuiva il titolo di re d’Italia a Vittorio Emanuele II e ai suoi discendenti: rappresentò la conferma giuridica dell’esistenza politica del nuovo Stato unitario.

Il periodo fu densissimo di avvenimenti e di realizzazioni legislative.

Sul piano politico il giovane Stato perse precocemente uno dei suoi principali fautori con la morte improvvisa di Cavour il 6 giugno 1861. Gli successe alla carica di presidente del Consiglio Bettino Ricasoli.

Il 29 agosto 1862 l’esercito regio, dopo uno scontro sanguinoso in Aspromonte, fermò Garibaldi e il suo corpo di spedizione di 2500 combattenti diretto alla conquista di Roma; Garibaldi stesso fu ferito a un piede e tratto in arresto. L’amnistia concessa da Vittorio Emanuele II il 5 ottobre in occasione del matrimonio della figlia Maria Pia con Luigi I del Portogallo fece sfumare il processo a Garibaldi e ai volontari dell’impresa d’Aspromonte.

Il 3 e il 4 maggio 1863 la Camera dei deputati, riunita in seduta segreta, ascoltò la relazione di Giuseppe Massari relativa ai lavori della commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause e i rimedi del brigantaggio. Il 15 agosto 1863 fu promulgata la legge per far fronte al fenomeno del brigantaggio, più nota come legge Pica, dal nome del deputato che se ne fece promotore: in deroga alle norme statutarie che garantivano l’uguaglianza di tutti i sudditi di fronte alla legge, essa introdusse pene severe per i reati di brigantaggio, stabilendo che i processi venissero celebrati di fronte a tribunali militari, e istituì il domicilio coatto come strumento preventivo di difesa sociale contro i soggetti ritenuti pericolosi. La legge fu applicata in quasi tutte le province del Mezzogiorno continentale fino al 31 dicembre 1865.

Il 25 maggio 1863 nel discorso d’inaugurazione della seconda sessione dell’VIII legislatura il re ricordò gli impegni che il governo e il parlamento si trovavano ad affrontare, in particolare l’unificazione del sistema tributario, dell’amministrazione dello Stato e la riforma dei codici.

Il 15 settembre 1864 fu sottoscritta la convenzione tra Italia e Francia che prevedeva, a garanzia del rispetto dell’indipendenza del Lazio pontificio, lo spostamento della capitale da Torino ad un’altra città, in cambio del ritiro progressivo delle truppe francesi da Roma. La perdita del ruolo di capitale causò a Torino il 21-22 settembre violenti moti di protesta, repressi dall’esercito con tale durezza da lasciare sul campo 23 morti e più di cento feriti. L’11 dicembre fu approvata la legge che disponeva il trasferimento della capitale a Firenze, di fatto realizzato nel corso del giugno 1865.

vedi:
https://www.senato.it/legislature/regno/italia/8/resoconti-elenco-cronologico


2° Legislatura del Regno di SARDEGNA (dal 1 febbraio 1849 al 30 marzo 1849)
2° Legislatura del Regno di SARDEGNA (dal 1 febbraio 1849 al 30 marzo 1849)
LEGISLATURE del REGNO di SARDEGNA

Altre informazioni sulla legislatura
Durata appena 58 giorni, fu la più breve legislatura del Regno: si aprì a Torino il 1° febbraio 1849 e si concluse il 29 marzo. Nel corso della seconda legislatura si svolsero in Senato 23 sedute. La presidenza del Senato fu conferita dal re a Giuseppe Manno.

L’azione del governo, con il sostegno del Parlamento, fu incentrata sulla ripresa della guerra contro l’Austria. Il 12 marzo 1849 Carlo Alberto, rigettato l’armistizio del 9 agosto 1848, dichiarò nuovamente guerra all’Austria, lasciò Torino e raggiunse l’esercito a Novara. Dopo alterne vicende, l’esercito piemontese fu sconfitto dagli austriaci a Novara il 23 marzo. In serata Carlo Alberto abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele e partì in volontario esilio per il Portogallo. Il giorno successivo fu firmato l’armistizio di Vignale. Il 26 marzo il ministro degli Interni Urbano Rattazzi comunicò alla Camera la situazione infausta della guerra e l’abdicazione del sovrano. Il 29 marzo 1849 Vittorio Emanuele II giurò fedeltà allo Statuto davanti alle Camere riunite.

vedi:
https://www.senato.it/legislature/regno/sardegna/2/resoconti-elenco-cronologico

03° Legislatura del Regno di Sardegna (dal 30 luglio 1849 al 20 novembre 1849)
03° Legislatura del Regno di Sardegna (dal 30 luglio 1849 al 20 novembre 1849)
LEGISLATURE del REGNO di SARDEGNA

Altre informazioni sulla legislatura
La terza legislatura si aprì a Torino il 30 luglio 1849 e fu dichiarata chiusa il 20 novembre 1849. Nel corso della terza legislatura si svolsero 36 sedute. Il nuovo re Vittorio Emanuele II confermò Giuseppe Manno alla presidenza del Senato.

Il 28 luglio 1849 Carlo Alberto morì a Porto in Portogallo. Gli esperimenti democratici negli Stati preunitari scaturiti dalle sollevazioni nel corso del biennio 1848-49 furono abbattuti l’uno dopo l’altro: il 4 luglio si arresero i sostenitori della Repubblica romana, il 22 luglio capitolò Venezia, riconquistata dagli austriaci. La repressione fu ovunque durissima.

Nel corso della legislatura si manifestò alla Camera dei deputati sardo-piemontese un’opposizione da parte delle forze democratiche, nei confronti della condotta e delle conseguenze della guerra d’indipendenza, che provocò continui rallentamenti all’approvazione parlamentare del trattato di pace con l’Austria.

vedi:
https://www.senato.it/legislature/regno/sardegna/3/resoconti-elenco-cronologico


04° Legislatura del Regno di Sardegna (dal 20 dicembre 1849 al 20 novembre 1853)
04° Legislatura del Regno di Sardegna (dal 20 dicembre 1849 al 20 novembre 1853)
LEGISLATURE del REGNO di SARDEGNA

Altre informazioni sulla legislatura
La quarta legislatura fu inaugurata a Torino il 20 dicembre 1849 e si concluse il 21 novembre 1853. Il Senato, alla cui presidenza fu riconfermato Giuseppe Manno, tenne 319 sedute.

Iniziò il cosiddetto decennio di preparazione, gli anni in cui furono poste le basi per l’unificazione politica italiana. Il Piemonte e in particolare la città di Torino costituirono un autentico laboratorio politico per lo sviluppo e la propulsione del programma risorgimentale. In altri Stati preunitari il dissenso verso i rispettivi governi raggiunse talvolta la dimensione dell’insurrezione popolare, come testimoniano nel febbraio 1853 i moti delle “Cinque giornate di Milano” e delle “Dieci giornate di Brescia”.

Il 12 ottobre 1850 Camillo Benso di Cavour entrò per la prima volta nel governo come ministro dell’Agricoltura e commercio; il 4 novembre 1852 fu nominato presidente del Consiglio e, riconfermato in tale ruolo il 4 maggio 1855, mantenne la carica fino al 19 luglio 1859. Cavour fu fautore della politica del “connubio”, una larga alleanza parlamentare tra i moderati di centro-destra e di centro-sinistra.

Nel corso della IV legislatura fu avviato un programma di riforme laicizzanti della legislazione: il dibattito politico conobbe un momento di particolare condensazione sul disegno di legge riguardante il contratto di matrimonio civile, approvato alla Camera il 5 luglio 1852, ma respinto il 20 dicembre al Senato.

vedi:
https://www.senato.it/legislature/regno/sardegna/4/resoconti-elenco-cronologico


05° Legislatura del Regno di Sardegna (dal 19 dicembre 1853 al 25 ottobre 1857)
05° Legislatura del Regno di Sardegna (dal 19 dicembre 1853 al 25 ottobre 1857)
LEGISLATURE del REGNO di SARDEGNA

Altre informazioni sulla legislatura
La quinta legislatura fu densa di eventi politici e di realizzazioni legislative. Inaugurata a Torino il 19 dicembre 1853, si chiuse il 16 luglio 1857. Il Senato tenne 196 sedute. Presidenti del Senato furono in successione Giuseppe Manno, riconfermato dal re, e Cesare Alfieri di Sostegno.

Nel tradizionale discorso della Corona davanti alle Camere riunite furono annunciate ampie riforme nell’economia, nell’amministrazione, nel campo dei codici e della scuola.

Il 10 gennaio 1855 il presidente del Consiglio Cavour firmò il trattato d’alleanza con Francia e Gran Bretagna per la partecipazione alle operazioni militari nella guerra di Crimea, a fianco dell’Impero Ottomano e contro la Russia, trattato che fu ratificato il 10 febbraio dalla Camera e il 3 marzo dal Senato. Al termine del conflitto, vinto dalla coalizione anglo-franco-piemontese-turca, i delegati del Regno di Sardegna poterono partecipare alla conferenza di pace a Parigi (febbraio-aprile 1856), in occasione della quale Cavour denunciò le politiche repressive in atto nello Stato Pontificio e nel Regno delle Due Sicilie e richiamando l’attenzione sulla quesitone dell’unificazione italiana.

Il 28 maggio 1855 fu approvato il disegno di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose, sul quale si palesò una diversità di vedute tra Cavour e il sovrano, reso inquieto dall’acuirsi dei contrasti con la Chiesa.

Il 28 giugno 1857 sbarcò a Sapri la spedizione guidata da Carlo Pisacane e Giovanni Nicotera: partita da Genova, fallì tragicamente a causa soprattutto dell’ostilità della popolazione meridionale.

vedi:
https://www.senato.it/legislature/regno/sardegna/5/resoconti-elenco-cronologico

Giuseppe Manno (1786-1868)
Giuseppe Manno (1786-1868)
Nato ad Alghero il 17 marzo 1786
Deceduto il 25 gennaio 1868
Barone
Laurea in giurisprudenza
Magistrato
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GLI STRUMENTI

Legislatura

Indica l'arco di tempo che intercorre tra un'elezione generale e l'altra. È pari a cinque anni, salvo l'ipotesi di anticipato scioglimento delle Camere ad opera del Presidente della Repubblica.

NEL SITO

ARTICOLI COSTITUZIONALI

L’articolo 60 della Costituzione, nella redazione attualmente in vigore, disciplina la durata di entrambi i rami del Parlamento, fissando a 5 anni la durata della legislatura tanto per la Camera dei deputati quanto del Senato della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica, sentiti i presidenti delle due camere può, comunque, decidere di abbreviare suddetto periodo attraverso un procedimento denominato scioglimento anticipato delle Camere (o di una sola di esse) (art. 88 cost.).

La proroga invece non è possibile salvo l'unico caso previsto dalla Costituzione che è quello di guerra in atto (art. 60 cost.), e cioè quando le elezioni non possono in alcun modo essere svolte.Una volta sciolte, le camere devono essere rielette entro settanta giorni dalla fine della legislatura e la prima seduta non deve avvenire oltre venti giorni dal termine delle votazioni.
Nella versione originale dell'art. 60, precedente alla revisione costituzionale del 1963[2], erano previsti due diversi regimi temporali per la durata in carica del Parlamento: il Senato sei anni, la Camera dei deputati cinque. Questa differenza era giustificata dalla volontà della Costituente di conferire maggiore dignità istituzionale al Senato....

NEL SITO

ARTICOLAZIONE

La legislatura [1] si articola in:Sessioni: periodi continuativi di lavoro delle Camere compresi fra una convocazione e l'aggiornamento dei lavori (cioè la temporanea sospensione dei lavori, con il rinvio delle attività ad altra data).

LE SEDUTE

Sono le singole riunioni delle Camere.

I lavori parlamentari sono tipicamente organizzati per sessioni sulla base di programmi e calendari. Ciascuna sessione consiste di più sedute.

IL PROGRAMMA DEI LAVORI PARLAMENTARI

Il programma dei lavori parlamentari viene predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e dei Gruppi parlamentari, dando però garanzia ai diritti delle minoranze (dissenzienti e di opposizione).
Esso contiene l’elenco degli argomenti da esaminare con l’indicazione delle priorità e del periodo nel quale se ne prevede l’iscrizione all’ordine del giorno .

Il calendario dà attuazione alla programmazione dei lavori indicando quali argomenti saranno trattati nelle diverse sedute.

NEL SITO

LA CESSAZIONE

Tutte le leggi in fase di lavorazione da parte del vecchio parlamento devono essere riprese da capo come se appena presentate.

Dopo cinque anni i parlamentari acquisiscono il diritto a una pensione vitalizia. Gli eletti dal 1º gennaio 2012 non avranno diritto a questo tipo di trattamento pensionistico, ma confluiranno nel nuovo sistema contributivo

ART. 59 COST.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

((Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque)).

Presidente emerito della Repubblica Italiana

Presidente emerito della Repubblica Italiana è il titolo onorifico che assumono i presidenti della Repubblica una volta terminato il loro mandato istituzionale.

Il Presidente emerito della Repubblica Italiana è anche senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia.

Il presidente emerito della Repubblica Italiana è una figura non prevista nella Costituzione italiana, istituita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1998 "Del trattamento degli ex Presidenti della Repubblica", successivamente sostituito dal DPCM del 25 settembre 2001.[senza fonte]
Con decreto del presidente della Repubblica del 17 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001, si è creata l'insegna distintiva per i presidenti emeriti; esso così recita:

"L'insegna distintiva degli ex Presidenti della Repubblica è costituita da uno stendardo la cui foggia, quadrata, è conforme al modello allegato [...] inquadrato: nel I e IV di verde, nel II e nel III di rosso, al grande rombo appuntato ai lembi di bianco, esso rombo caricato dalla cifra d'onore della Presidenza della Repubblica di cui al D.P. 14 ottobre 1986, n° 19/N"[2].

Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente emerito ha diritto al trasporto aereo di Stato[3].L'art. 59 della Costituzione sancisce inoltre che "è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica", pertanto i presidenti emeriti sono anche senatori a vita a tutti gli effetti dopo la fine del loro incarico come presidenti della Repubblica Italiana.

Come senatori a vita, i presidenti emeriti hanno un ufficio a Palazzo Giustiniani.I presidenti emeriti possono essere ascoltati per un loro parere dal presidente della Repubblica in carica durante le consultazioni per la formazione di un nuovo governo.Finora nessun presidente ha rinunziato al titolo di senatore di diritto a vita...

Decreto del presidente della Repubblica (DPR)

Il decreto del presidente della Repubblica (in sigla DPR o D.P.R.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto giuridico emanato dal presidente della Repubblica Italiana.

La determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica è tassativamente disciplinata dalla Legge 12 gennaio 1991, n. 13 e successive modifiche (legge 15 marzo 1997, n. 59, d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91).

Decreto del capo provvisorio dello Stato (DCPS)

Nell'ordinamento giuridico italiano il Decreto del capo provvisorio dello Stato (in sigla "DCPS"), o anche Decreto legislativo presidenziale ("DLP") è stato un atto del Capo provvisorio dello Stato italiano avente forza di legge.
Tale Capo provvisorio dello Stato era Enrico De Nicola, che fu eletto nel 1946 e durò fino al 1948, periodo durante il quale, come organo legislativo, vi era l'Assemblea Costituente, anch'essa eletta nel 1946 e col compito di redigere quella che è la Costituzione Italiana.

Crisi di governo

Una crisi di governo indica la situazione nella quale un governo presenta le proprie dimissioni a causa della rottura del rapporto di fiducia intercorrente con il Parlamento.


Nel linguaggio corrente, e non giuridico, si considera impropriamente crisi di governo anche la mancata formazione di una maggioranza all'inizio di una legislatura che impedisce la formazione di un nuovo governo e pertanto protrae quello della legislatura precedente.

Il procedimento per l'avvio di una risoluzione è avviato dal presidente della Repubblica mediante l'esercizio di sue precise attribuzioni.[3][4]

Questi infatti, dopo aver ascoltato - durante le cosiddette consultazioni - una serie di rilevanti personalità politiche (leader di partito, capigruppo parlamentari, presidenti di Camera e Senato, ex Presidenti della Repubblica), può adottare diverse soluzioni in caso di crisi di governo:

Rinvio alle Camere: rinvio del governo alle Camere per la verifica della sussistenza del rapporto fiduciario in entrambi i rami del Parlamento (in questo caso, si dice che il Presidente della Repubblica "parlamentarizza" la crisi, riportandola nel proprio alveo naturale, previsto dalla Costituzione, che immaginava un governo costretto alle dimissioni soltanto dopo aver affrontato un formale voto di sfiducia alle Camere:

peraltro, il Capo dello Stato può utilizzare questa fase per mettere in luce le posizioni di tutte le forze politiche in campo, obbligate ad un'assunzione di responsabilità collettiva nei confronti della crisi, e attraverso il dibattito in Aula, può capire come muoversi all'apertura delle consultazioni)[5].

Governo-bis: nomina di un nuovo governo, presieduto dallo stesso presidente del Consiglio dei ministri, con modifiche della compagine ministeriale.

Nomina di un nuovo presidente all'interno della stessa maggioranza oppure espressione di una maggioranza differente da quella che sosteneva il governo uscente.

Incarico esplorativo: il Presidente conferisce l'incarico ad una figura istituzionale di garanzia per tutti (spesso i presidenti dei due rami del Parlamento), o ad un esponente di secondo piano della maggioranza uscente, al fine di verificare la possibilità di formare un governo che possa essere sostenuto da una nuova e più solida maggioranza.

L'incaricato, come da consuetudine, accetta, portando avanti in prima persona un nuovo giro di consultazioni con le forze politiche, per poi in caso positivo accettare o rimettere il mandato.

Talvolta, accade che l'incarico esplorativo conduca ad un esito positivo, ma che la nuova compagine di governo che ne deriva non sia guidata dalla figura che ne era stata investita, che in tal caso si limita a sbloccare l'impasse confrontandosi con i gruppi parlamentari per favorire un incarico assegnato a una personalità terza: l'esempio più recente del mandato conferito al Presidente della Camera Roberto Fico per verificare l'esistenza di una maggioranza disposta a sostenere un eventuale terzo governo Conte, ne è la conferma.

Interruzione anticipata della legislatura: il Presidente della Repubblica emana il decreto per lo scioglimento delle Camere ed indice le nuove elezioni, i cui tempi e modi saranno decisi dal governo uscente, invitato a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Governo tecnico: soluzione recente, invalsa solo a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, che vede il Presidente della Repubblica conferire di sua propria iniziativa, senza una preventiva dialettica con i partiti, l'incarico a una personalità di primo piano in ambito economico o culturale, spesso non eletta, ma che ha ricoperto altri incarichi di primissimo piano sulla scena istituzionale nazionale o internazionale.

Spesso, l'incaricato decide in autonomia anche la compagine dei ministri, concertandosi solo con il Presidente della Repubblica e scegliendo esponenti di rilievo della società civile e delle organizzazioni più importanti che regolano la vita pubblica o privata.

La maggioranza parlamentare che sostiene governi di questo tipo è spesso assai ampia e coinvolge forze politiche facenti parte di tutti gli schieramenti: ciò fornisce la misura di quanto una simile eventualità coincida con un momento di crisi irreversibile del sistema, politico od economico, che il Presidente della Repubblica, trovandosi nella estensione massima dei suoi poteri, assumendo di fatto il ruolo di "reggitore dello Stato", è deciso a sventare.

In Italia, fino ad oggi, gli esecutivi tecnici sono stati guidati da Carlo Azeglio Ciampi nel 1993, da Lamberto Dini nel 1995, da Mario Monti nel 2011 e da Mario Draghi nel 2021...

Messaggio (del Presidente della Repubblica)

La Costituzione prevede due tipi di messaggi presidenziali alle Camere.

In primo luogo, il Capo dello Stato può rifiutare la promulgazione di una legge, rinviandola alle Camere con messaggio motivato.

In tal caso le Camere, se intendono riprenderne l'esame (ma potrebbero anche rinunciare), devono ripetere l'iter, che ha inizio presso la Camera che in precedenza ha approvato per prima il disegno di legge.

Si segue, per obbligo regolamentare, il procedimento in Assemblea, rispettandosi tutte le fasi del procedimento con la sola possibilità di limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (vedi Procedimento legislativo).

Oltre a questa accezione, con tale termine si individua anche il messaggio che il Capo dello Stato indirizza al Parlamento per richiamarne l'attenzione su problemi o esigenze di particolare rilievo.


Questo messaggio viene immediatamente letto all'Assemblea e le Camere sono libere di farne oggetto di un dibattito o meno.


Entrambi i messaggi hanno forma scritta e sono controfirmati da un membro del Governo; le Camere li stampano negli atti parlamentari e li inseriscono nel sito Internet non appena ricevuti.

Potere legislativo

Il potere legislativo[1] è uno dei tre fondamentali poteri sovrani attribuiti allo Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario), nel principio classico della separazione dei poteri nella democrazia: si tratta di un principio attuato per la prima volta nella repubblica americana, poi teorizzato all’articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789.

Secondo la teoria di Montesquieu, i tre poteri devono essere esercitati da tre entità statali distinte e separate, che devono essere indipendenti l'una dall'altra.


Il potere legislativo consente di fare nuove leggi, il potere dell'esecutivo si occupa della loro applicazione, quello giudiziario si occupa di giudicare e condannare chi non rispetta tali leggi.Negli stati contemporanei del potere legislativo è titolare:il Parlamento o l'assemblea legislativa a livello nazionale;
i parlamenti degli stati federati, nelle federazioni;
eventuali organi, analoghi al parlamento, di regioni e altri enti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia legislativa a mezzo di organi collegiali quali i consigli.
Tali organi producono le norme attraverso un atto che prende il nome di legge.

Peraltro, nella generalità degli ordinamenti non tutte le funzioni normative sono concentrate nel potere legislativo mentre sono attribuite a quest'ultimo anche funzioni non normative (amministrative, come nel caso delle "leggi-provvedimenti", o giurisdizionali).Negli ordinamenti in cui la discrezionalità del Legislatore è sottoposta a scrutinio di costituzionalità, l'eccesso di potere legislativo è sanzionato con la caducazione della legge emanata in violazione della Costituzione.

A partire dalla sentenza 22 gennaio 1957 n. 28 la Corte costituzionale italiana ha dichiarato che il rispetto del potere discrezionale del legislatore presuppone che «le norme siano dettate per categorie di destinatari e non ad personam».

Configura eccesso di potere legislativo anche l’attribuzione al legislatore ordinario del potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie[2]:

esso, negli Stati a costituzione rigida, è sindacabile dalla giurisprudenza costituzionale[3];

ma anche a livello convenzionale europeo - quando lo Stato legislatore comprime i diritti dei ricorrenti tutelati dall’articolo 6 CEDU intervenendo in un modo determinante (lo strumento legislativo) ad assicurare che l’imminente esito del procedimento, in cui esso era una parte, fosse ad esso favorevole - l'eccesso produce antigiuridicità sanzionata con gli strumenti pattizi

ART. 70 COST.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71 COST.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72 COST.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa

oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73 COST.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74 COST..

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75 COST.

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

ART. 76 COST.

L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77 COST.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78 COST.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79 COST.

((L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge)).

ART. 80 COST.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 82 COST.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 81 COST.

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale)). ((19))

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1 Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064)

Art. 1 1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».

Potestà legislativa in Italia

La potestà legislativa in Italia, riguarda la concorrenza legislativa tra lo Stato e le regioni italiane; la competenza è attribuita per materie.

Prima della riforma le Regioni a Statuto ordinario (quelle speciali già avevano poteri esclusivi) potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie tassativamente indicate nell'art. 117 Cost. e soltanto nei limiti di una legge-cornice statale ovvero dei principi fondamentali della materia (cosiddetta competenza concorrente).

Dal 2001 la competenza a legiferare può essere:esclusiva dello Stato; residuale (esclusiva) delle Regioni; concorrente.

A seguito dell'emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l'art. 117 Cost. infatti definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie.
Da ultimo la legge 131-2003, la cosiddetta legge La Loggia, precisa che rimangono in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è passata alle regioni, fino a che le stesse non legifereranno sull'argomento; lo stesso vale per le materie su cui la competenza è passata dalle regioni allo Stato, per cui rimarranno in vigore le leggi regionali fino a diversa statuizione dello Stato.

Limiti alla potestà legislativa statale La potestà legislativa del Parlamento trova un limite:nella Costituzione[10]; nel diritto internazionale; nel diritto dell'Unione europea; nelle materie in cui può legiferare.

Limiti alla potestà legislativa regionale La potestà legislativa delle Regioni trova un limite:nella Costituzione[9]; nelle leggi-quadro o leggi-cornice, nel caso di materie in cui la competenza è concorrente tra Stato e Regioni; nel diritto internazionale; nel diritto dell'Unione europea; nel territorio (l'ambito d'applicazione delle leggi regionali è il territorio regionale) nelle materie in cui possono legiferare.

Iniziativa legislativa

L'iniziativa legislativa consiste nell'attribuire a determinati soggetti il potere di presentare alcuni atti per la produzione normativa.
L'art. 71 della Costituzione definisce tali atti progetto di legge, l'art. 87 disegno di legge, l'art. 121 proposta di legge, ma sostanzialmente sono sinonimi.
I soggetti titolari dell'iniziativa legislativa sono fissati, per lo Stato italiano negli art. 71, 87, 99, 121, 132 e 133 e precisamente:

- il Governo
- ciascun parlamentare
- il corpo elettorale con la raccolta di 50.000 firme
- il CNEL
- Consigli regionali


Per quel che riguarda le Regioni italiane, l'iniziativa legislativa è disciplinata dai loro statuti (v., per le Regioni a statuto ordinario, art. 123 della Costituzione).Qualunque sia il soggetto proponente, l'importanza del progetto è la medesima per il principio di parità formale.
Va però specificato che non tutti i soggetti possono proporre iniziative legislative riguardanti tutti gli ambiti. Per un verso infatti l'iniziativa di alcuni soggetti è limitata a leggi di un determinato contenuto e, per altro verso, determinate iniziative sono riservate ad alcuni soggetti...

Legge costituzionale

La legge costituzionale è un atto normativo, presente negli ordinamenti a costituzione rigida, adottato dal parlamento con una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie, che ha lo stesso rango della costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto e la può, entro certi limiti, integrare o modificare (in quest'ultimo caso si può parlare, più specificamente, di legge di revisione costituzionale o riforma costituzionale).

L'art. 138 prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere approvate da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi; nella seconda deliberazione di ciascuna camera, per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta[1].

L'art. 72 (ultimo comma) della Costituzione esclude che i progetti di legge costituzionale possano essere approvati dalle commissioni parlamentari in sede deliberante.

La legge così approvata è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prima della promulgazione e, quindi, non entra ancora in vigore.

Entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono chiedere che sia sottoposta a referendum confermativo (cosiddetto referendum costituzionale);

la legge è promulgata solo se è stata approvata dal corpo elettorale con la maggioranza dei voti validi, nel caso sia stata sottoposta a referendum,

o se sono decorsi i tre mesi dalla pubblicazione senza che il referendum sia stato richiesto.Il referendum non può essere chiesto se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti;

in tal caso, quindi, la legge può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Repubblica.A differenza del referendum abrogativo, quello costituzionale non richiede un quorum, ossia una quota minima di votanti sugli aventi diritto al voto, per la validità della consultazione...

legge di revisione costituzionale

Come si è visto, l'art. 138 della Costituzione, pur distinguendo le leggi di revisione costituzionale dalle "altre leggi costituzionali", non differenzia in alcun modo il loro procedimento di formazione.

Anche la numerazione progressiva delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale è la stessa.[3]

Le une e le altre, quindi, non si distinguono dal punto di vista formale, ma possono essere distinte dal punto di vista materiale, ossia in relazione al loro contenuto; infatti:le leggi di revisione costituzionale modificano (ossia abrogano o sostituiscono) disposizioni contenute nella Costituzione;

le altre leggi costituzionali affiancano o completano le disposizioni contenute nella Costituzione in quanto disciplinano materie sulle quali la Costituzione ha posto una riserva di legge costituzionale,

derogano o sospendono una disposizione contenuta nella Costituzione

oppure disciplinano materie che il Parlamento ha giudicato di rilevanza tale da rendere opportuno il ricorso al procedimento di cui all'art. 138 della Costituzione.

Riserve di legge costituzionale

Si ha una riserva di legge costituzionale quando la costituzione prevede che una determinata materia può essere disciplinata solo con legge costituzionale.

La Costituzione italiana la stabilisce per:l'attribuzione ad organi ed enti del potere di iniziativa delle leggi (art. 71, 1° comma);

l'adozione degli statuti speciali delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta (116, 1° comma);

la fusione di regioni esistenti e la creazione di nuove regioni (art. 132, 1° comma);

la previsione di condizioni, forme e termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e delle garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte costituzionale (art. 137, 1° comma).

Le modifiche ai Patti Lateranensi, invece, non richiedono la forma della legge di revisione costituzionale per espressa previsione dell'art. 7 comma 2 Cost..[2]

Leggi costituzionali rinforzate

Si ha una legge costituzionale rinforzata quando la costituzione, oltre a riservarle la disciplina di una determinata materia, prescrive per la sua adozione un procedimento ulteriormente aggravato rispetto a quello previsto per le altre leggi costituzionali.

Nell'ordinamento italiano l'unico esempio è rappresentato dal già citato 1° comma dell'art. 132 della Costituzione, il quale, per la creazione di nuove regioni o la fusione di regioni esistenti, prevede che:ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate;
la proposta sia approvata con referendum a maggioranza delle popolazioni stesse;
sia acquisito il parere (non vincolante) dei consigli delle regioni interessate;
sia adottata una legge costituzionale ai sensi dell'art. 138.
La stessa norma pone, inoltre, un limite sostanziale, in quanto le nuove regioni non possono avere popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

Competenza esclusiva dello Stato

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (art. 117.2 Cost.):

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Competenza concorrente di Stato e Regioni

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a (art. 117.3 Cost.):
a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
b) commercio con l'estero;
c) tutela e sicurezza del lavoro;
d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
e) professioni;
f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
g) tutela della salute;
h) alimentazione;
i) ordinamento sportivo;
l) protezione civile;
m) governo del territorio;
n) porti e aeroporti civili;
o) grandi reti di trasporto e di navigazione;
p) ordinamento della comunicazione;
q) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
r) previdenza complementare e integrativa;
s) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
t) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
u) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
v) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato[2].

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Legge regionale

La legge regionale è, in Italia, una legge approvata da un Consiglio regionale e promulgata dal presidente della Giunta.

Le leggi regionali hanno vigore nella sola Regione di riferimento.
In Italia la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione e ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge statale...

Competenza residuale esclusiva delle Regioni

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato;

per questa fattispecie si parla di competenza residuale delle Regioni come dispone l'art. 117 comma 4 della Costituzione.La competenza legislativa residuale ed esclusiva delle Regioni italiane va intesa alla luce del fatto che tra le materie formalmente attribuite dall'art 117 co. 2 Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato vi sono delle "competenze finalistiche" (in particolare quelle di cui alle lettere m) e s) dell'art 117 co. 2 Cost),

e in questo caso la disposizione costituzionale più che una materia individua un "fine", per il perseguimento del quale lo Stato è legittimato anche a invadere con sue norme le materie di competenza residuale regionale.
Si pensi alla materia "tutela della concorrenza" ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'art 117 Cost. che ha legittimato l'annullamento di norme regionali reputate incostituzionali laddove imponevano di preferire prodotti alimentari "a chilometro zero" nei servizi di ristorazione scolastica[3].Si pensi alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui alla lettera s) del comma 2 dell'art. 117 Cost.

la cui nozione è stata, nella pratica e nella giurisprudenza, interpretata così ampiamente da consentire allo Stato di disciplinare con sue leggi

la gestione dei corpi idrici[4],

la difesa del suolo[5],

la biodiversità[6],

lo sviluppo rurale,

la tutela della salubrità degli alimenti,

tanto che appare risibile scorgere nelle materie implicitamente ricomprese nella potestà legislativa residuale ed esclusiva delle regioni l' "agricoltura"[7]

(se nei fatti le Regioni continuano a esercitare funzioni amministrative e ad emanare norme in materia di agricoltura ciò non significa che esse siano pienamente titolari della competenza legislativa in tale materia, perché l'esercizio di quelle funzioni ben può avvenire a titolo di "delega" da parte dello Stato o a titolo di "attribuzione" con legge dello Stato di definite competenze "amministrative": con la riforma costituzionale del 2001 si è infatti superato il principio di "parallelismo" tra competenze legislative e amministrative regionali).
Va soprattutto chiarito che dal punto di vista giuridico, (contrariamente ad un'impostazione economicistica diffusa che confonde l'insieme dei "carichi di lavoro" affidati ad un Ente territoriale con l'autonomia dell'Ente territoriale), i procedimenti amministrativi o gli atti amministrativi attribuiti con legge dello Stato alle Regioni, non integrano assolutamente una autonomia normativa regionale.

Emblematico in questo senso è il sistema di gestione delle risorse idriche e delle concessioni idriche in agricoltura che rientra pienamente nella competenza legislativa dello Stato ai sensi della lettera s) del comma 2 dell'art.117 Cost. tanto da essere tuttora disciplinato dal testo unico sulle acque pubbliche e sulle reti elettriche di cui al Regio decreto n. 1775 del 1933 e da diversi decreti ministeriali del Ministero dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari e forestali recanti linee guida alle Regioni.Oltretutto in materia di agricoltura la competenza legislativa delle Regioni subisce attualmente una pesante limitazione da parte del diritto comunitario che sostanzialmente riserva alle Regioni italiane alcuni procedimenti amministrativi e alcuni atti politici di indirizzo, senza una sostanziale possibilità di autonoma produzione legislativa regionale.

Basti pensare che i Programmi di sviluppo rurale delle Regioni italiane (che riassumono la maggior parte dell'azione regionale in materia di agricoltura) sono degli atti amministrativi generali (e quindi non sono espressione di potestà legislativa) sono sottoposti all'approvazione della Commissione europea e devono disporre solo all'interno di un catalogo di misure fissato da una fonte comunitaria subordinata costituita da un regolamento esecutivo della Commissione europea[8].

(In effetti la subordinazione di un ente politico inferiore a fonti normative di dettaglio , ad esempio regolamenti esecutivi, emanate da un'istituzione superiore è di per sé sintomatica di scarsa autonomia dell'ente inferiore).

Le norme europee

Sul quadro così delineato è intervenuta negli ultimi anni con caratteri dirompenti la normativa della Unione europea.

Come è noto i trattati istitutivi della Comunità Europea - e quelli che li hanno sostituiti istituendo l'Unione europea - hanno previsto delle fonti normative, i regolamenti, che si applicano direttamente a tutti i cittadini in tutti gli Stati membri senza che occorra un filtro da parte degli Stati (come invece avviene per le direttive).

Questo sistema comporta inevitabilmente una compressione della potestà legislativa del Parlamento italiano, specie dopo che la Corte costituzionale - con la sentenza n. 170 del 1984 sul caso Granital - accolse la tesi secondo cui le norme europee hanno (salvi i contro limiti rappresentati dai principi supremi dell'ordinamento) un rango superiore alle leggi italiane.Parte della dottrina aveva sollevato problemi di costituzionalità della disciplina comunitaria con la nostra Costituzione, e segnatamente con l'art. 70 che attribuisce la potestà legislativa esclusivamente alle Camere.

Ma il presunto contrasto fu risolto dalla Corte costituzionale facendo ricorso all'art. 11 della nostra Costituzione, il quale prescrive che la nostra Repubblica consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L'Unione europea - per la sentenza n. 300 del 1984 - rientra tra le organizzazioni internazionali citate dall'art. 11, e dunque la limitazione della nostra sovranità riceve l'autorevole avallo della nostra Corte costituzionale

Legge elettorale italiana per il Parlamento europeo

La legge elettorale italiana per il Parlamento europeo, denominata ufficialmente legge 24 gennaio 1979, n. 18, è una legge della Repubblica Italiana che disciplina il sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo.
Approvata dalla Camera il 18 gennaio e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 1979,[1] è la più vecchia legge elettorale vigente in Italia

(seppure modificata con l'introduzione di una soglia di sbarramento e con garanzie per la parità di genere), dopo che le riforme degli anni novanta hanno modificato le normative dello stesso genere relative agli altri quattro livelli politico-amministrativi.È improntata allo spiccato principio di proporzionalismo puro che, all'epoca della sua ideazione, informava la maggior parte delle leggi elettorali italiane.Con legge 20 febbraio 2009, n. 10 il Parlamento italiano ha introdotto una soglia di sbarramento del 4%, cui hanno votato a favore tutti i cinque partiti dotati di un proprio gruppo parlamentare.[2]La legge prevede la possibilità di esprimere il voto di preferenza: ogni elettore può indicare fino a tre candidati della lista circoscrizionale votata.

Nell'aprile 2014 la normativa riguardante i voti di preferenza è stata modificata per rafforzare la rappresentanza di genere: la terza preferenza è annullata qualora l'elettore indichi tre candidati dello stesso sesso.

A partire dalle seconde elezioni dopo l'entrata in vigore della legge, previste nel 2019, qualora l'elettore esprima più preferenze, e tutte per candidati dello stesso sesso, saranno annullate la seconda e la terza preferenza.La legge in oggetto, salvo la citata modifica del 2009, è improntata ad un principio proporzionale ancor più perfetto di quello della legge elettorale per la Camera in vigore nel 1979.A partire dalle elezioni europee del 2014, tuttavia, l'eventualità dello "slittamento" dei seggi da una circoscrizione all'altra non può più verificarsi.

Infatti, il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso dell'eurodeputato Giuseppe Gargani, ha ritenuto di salvaguardare il principio della rappresentanza territoriale.

Per l'attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni si applica, dunque, la legge elettorale della Camera dei Deputati. ..

Testo unico (T.U.)

Un testo unico (abbreviato in T.U.), nel diritto italiano, è una raccolta di norme che disciplinano una determinata materia.Fino al 1988 erano emanati con decreto del Presidente della Repubblica ma, dallo stesso anno e dopo la promulgazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, debbono essere emanati con decreto legislativo.

Con tale raccolta normativa su un determinato argomento di diritto, si sostituisce e si coordina una congerie di provvedimenti legislativi che, accavallandosi in sequenza, portavano all'interprete scarsa chiarezza di applicazione; nella fattispecie, leggi susseguitesi nel tempo che modificavano altre leggi, e/o introducevano nuove norme sulla materia; altre leggi che si affiancavano alle precedenti aggiungendovi norme, ecc.

Il testo unico, solitamente di tipo compilativo, ha perciò il pregio di accomunare in un solo corpo testuale – spesso definito "codice", anche se generalmente manca della necessaria sistematicità – tutta la regolamentazione su una materia, evitando così al destinatario (avvocato, giudice, consulente del lavoro, ingegnere, architetto, pubblico funzionario o cittadino), la possibilità di incorrere in errori dovuti alla pluralità di norme sparse per il sistema legislativo.

La forza di legge deriva dal supporto normativo in esso riunito e quindi, eventuali inesattezze di tale testo non avrebbero influenza sulle norme vigenti.I testi unici possono limitarsi a riordinare le norme esistenti oppure possono introdurre modifiche e adeguamenti entro limiti ristretti.

Il testo unico di delegificazione è un terzo tipo creato nel 1999, che permette al governo di trasformare le leggi in norme regolamentari emendabili senza il passaggio parlamentare.
Inoltre, la Corte costituzionale della Repubblica Italiana, con la sentenza 10 aprile 1957, n. 10 aveva affermato che il testo unico predisposto in base a delega legislativa è un vero e proprio decreto legislativo, che ha quindi forza di legge

Diritto pubblico

Il diritto pubblico è la branca del diritto dedicata allo studio delle norme disciplinanti e regolanti l'organizzazione ed il funzionamento dello Stato, delle Istituzioni e degli enti pubblici, occupandosi anche dei rapporti fra il cittadino e gli enti caratterizzati dallo status del regime del "diritto pubblico"
Secondo alcune definizioni dottrinali, esso sarebbe la disciplina deputata allo studio di tutta la normativa di diretto interesse collettivo, ovvero quella nella quale si riguardino soggetti traenti la loro rilevanza giuridica a causa della titolarità di funzioni o attribuzioni o comunque incarichi di interesse collettivo, o comunque posti a salvaguardia dell'interesse pubblico.
Come tale, il diritto pubblico si contende il campo con il diritto privato, le cui materie sono quelle che riguardano all'opposto i rapporti tra singoli individui in posizione di parità.

Diritto regionale

Il diritto regionale, anche definito diritto pubblico regionale, è una branca del diritto pubblico italiano. Gli studiosi di questo diritto si occupano di tutte le funzioni affidate alle regioni ordinarie e a quelle a statuto speciale.
La fonte di diritto fondamentale è la Costituzione e in particolare il Titolo V, che si occupa appunto delle regioni, delle province e dei comuni, oltre ad alcune leggi costituzionali con le quali sono stati approvati gli statuti delle regioni autonome.
Oltre che dagli articoli della Costituzione il diritto regionale si avvale anche di altre fonti: la giurisprudenza della Corte costituzionale, gli Statuti ordinari e speciali, le norme di attuazione degli statuti speciali, le leggi regionali emanate dalle regioni stesse, e degli atti normativi inerenti agli enti locali.


Riforma del Titolo V della Costituzione

Con la legge costituzionale n. 1/1999 viene modificata la forma di governo delle regioni, in particolare gli articoli 121, 122, 123 della Costituzione.

Dopo anni di discussione nelle sedi parlamentari si giunge poi all'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001[2], grazie al risultato del referendum costituzionale appena concluso, che modifica sostanzialmente il riparto delle funzioni legislative, regolamentari e amministrative tra Stato e regioni.

In particolare, sono stati modificati gli articoli:articolo 114, il quale afferma che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, oltre che le Comunità montane[3] sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, ponendo quindi sullo stesso piano (equiordinazione) regione e Stato (entrambi sono dotati del potere di legiferare);

articolo 117, in cui, tra l'altro, si evidenzia la potestà legislativa equiparata tra Stato e regioni (potestà esclusiva, concorrente e residuale) nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

articolo 118, che attribuisce le funzioni amministrative ai comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

articolo 119, che definisce per gli enti locali l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa (la prima in particolare implica la possibilità di imporre una tassazione aggiuntiva a quella nazionale con scopo di autofinanziamento da parte degli enti locali).

GLI ORGANI

In Italia, il potere legislativo spetta al Parlamento ai sensi dell'art. 70 della Costituzione e alle Regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Il Parlamento è competente a legiferare per le materie espressamente indicate nel secondo comma dell'articolo 117,

mentre le Regioni sono competenti a legiferare per le restanti materie (competenza residuale).

Vi è poi un secondo elenco di materie contenuto nel terzo comma dell'articolo 117 chiamate materie di legislazione concorrente, nelle quali alle Regioni spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali (leggi-quadro), riservata allo Stato.
Anche il Governo può emanare un atto avente forza di legge (chiamato decreto legge), ma questo deve essere confermato successivamente dal Parlamento, pena la decadenza del decreto legge.

Inoltre il Parlamento può delegare il Governo (tramite una legge chiamata appunto legge delega, che deve precedere la normazione governativa) affinché legiferi su una certa materia, ma al contempo stabilisce i margini entro i quali il Governo può muoversi nel legiferare.

L'atto normativo emanato in questo modo dal Governo prende il nome di decreto legislativo.

Il potere di iniziativa legislativa viene attribuito a ciascun parlamentare,

al popolo, attraverso l'istituto della proposta di legge di carattere popolare, effettuata tramite la raccolta di almeno cinquantamila firme,

e al Governo, le cui proposte di legge devono però essere controfirmate dal Presidente della Repubblica.Sempre nell'ambito del potere legislativo vi sono alcuni casi in cui esso spetta al popolo sovrano:

attraverso l'istituto del referendum abrogativo

e, in materia costituzionale, attraverso l'istituto del referendum confermativo delle leggi costituzionali.


Tutte le leggi devono essere promulgate dal Presidente della Repubblica il quale può rinviare solo una volta, altrimenti godrebbe del diritto di veto al Parlamento una legge se ritiene che questa sia in contrasto con la Costituzione.

Autodichia

Inteso in senso stretto, il termine significa "giustizia domestica": indica cioè la giurisdizione delle Camere sulle controversie relative allo status giuridico ed economico dei propri dipendenti.


Tale istituto è fondato tradizionalmente sull'esigenza di garantire la indipendenza del Parlamento da ogni tipo di possibile ingerenza esterna.

Capigruppo (la)

Nel corrente linguaggio parlamentare e giornalistico, si indica così quell'importante organo parlamentare ufficialmente denominato Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Istituti di democrazia diretta

Sono le forme di esercizio della sovranità da parte del popolo in modo immediato o diretto, distinte perciò dagli istituti di democrazia rappresentativa, nei quali la sovranità si esercita in modo mediato, per il tramite dei rappresentanti eletti.


Sono istituti di democrazia diretta: il referendum abrogativo, che consente l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge;

il referendum costituzionale, che può inserirsi nel processo di approvazione di una legge costituzionale; l'iniziativa legislativa popolare e la petizione.

L'esercizio del voto si contraddistingue per essere un istituto di democrazia diretta, che dà vita ad istituti di democrazia rappresentativa.

Iter

Termine latino comunemente impiegato per indicare le fasi procedurali che un disegno di legge (vedi anche Procedimento legislativo) o qualsiasi altro testo sottoposto all'esame del Senato deve percorrere prima di giungere alla votazione definitiva.

Messaggio (dei Presidenti delle Camere)

È un solenne documento, sottoscritto dai Presidenti delle Camere,

con il quale essi attestano al Presidente della Repubblica, per i provvedimenti approvati definitivamente, o al Presidente dell'altro ramo del Parlamento, l'avvenuta approvazione di un disegno di legge e ne trasmettono il testo (vedi Presidente del Senato).

Maggioranza

Il termine "maggioranza" indica nel linguaggio politico quel numero di parlamentari, superiore alla metà, che dà la fiducia al Governo.

In senso più ristretto il termine indica il numero di voti favorevoli che sono necessari per adottare una deliberazione:

tale numero deve essere pari almeno alla metà più uno dei Senatori votanti in senso favorevole o contrario (vedi Numero legale).

In caso di parità di voti la proposta non è approvata.

In casi esplicitamente previsti dalla Costituzione sono richieste maggioranze speciali.

Maggioranze speciali o qualificate

Con tale espressione si intendono le maggioranze superiori alla maggioranza semplice (metà più uno dei votanti in senso favorevole o contrario).

Tra le maggioranze speciali rientra la maggioranza assoluta, che consiste nella metà più uno dei componenti del Senato ed è richiesta, ad esempio, per l'approvazione o per la modifica del Regolamento del Senato

e per la seconda deliberazione dei disegni di legge costituzionale (vedi Legge);

se quest'ultima è adottata da una maggioranza speciale ancora più consistente, pari ai 2/3 dei componenti di ciascuna camera, non si dà luogo a referendum (vedi Istituti di democrazia diretta).

Mandato imperativo (divieto di)

È un principio del parlamentarismo moderno, ribadito dalla Costituzione, in virtù del quale i membri delle Camere, in quanto rappresentanti dell'intera Nazione, esercitano il loro mandato senza vincoli giuridici sia rispetto agli elettori dei collegi che li hanno eletti, sia nei confronti dei partiti per i quali si sono candidati.

Dal divieto di mandato imperativo discende che il parlamentare è responsabile nei confronti degli elettori solo politicamente, in sede di rielezione.

Il divieto del mandato imperativo nel Parlamento odierno si coniuga, tuttavia, con l'organizzazione in Gruppi parlamentari.

Drafting

Termine inglese ("formulazione", "stesura") con il quale si indica la tecnica di predisposizione e di revisione di un testo, segnatamente normativo, finalizzata a renderlo chiaro, sintetico, privo di ambiguità semantica e sintattica, semplice nella struttura espositiva e preciso e coerente quanto al contenuto, nonché puntuale nel richiamo ai riferimenti normativi.

Con il crescere della complessità della legislazione, le tecniche di drafting hanno acquisito crescente importanza.

I Presidenti delle Camere, d'intesa con il Presidente del Consiglio, hanno emanato una circolare di "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", la cui applicazione ai disegni di legge è curata da appositi servizi delle Camere (vedi anche Coordinamento).

Navette

Termine francese con il quale, nell'ambito del procedimento legislativo, si indica il passaggio da una Camera all'altra di un disegno di legge più volte modificato, finché non viene approvato da entrambi i rami del Parlamento in un'identica formulazione.

Ostruzionismo

Indica un metodo di lotta parlamentare posto in essere dalle minoranze attraverso il ricorso esasperato a tutti gli strumenti offerti dal Regolamento per ostacolare lo svolgimento della seduta e i lavori parlamentari:

ad esempio la continua richiesta della verifica del numero legale,

la richiesta di votazioni qualificate (vedi Scrutinio segreto e Votazione nominale),

la presentazione di articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti a cascata,

l'iscrizione in massa a parlare, ecc.) al fine di rallentare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e così ritardare o impedire l'approvazione di un disegno di legge o altre deliberazioni.

Si parla anche di un "ostruzionismo di maggioranza" per indicare le pratiche dilatorie da questa attuate per ritardare o evitare l'esame di determinati problemi.

Per ovviare a tale pratica il Regolamento prevede una serie di accorgimenti, in particolare il contingentamento dei tempi.

Petizione

Tipico istituto di democrazia diretta, di antica tradizione, consiste nella richiesta di provvedimenti legislativi o nell'esposizione di comuni necessità che ogni cittadino può indirizzare alle Camere.

Il sunto delle petizioni pervenute è pubblicato in allegato al resoconto dell'Assemblea e il Presidente le trasmette alla Commissione competente per materia, che può esaminarle.

L'esito delle petizioni viene comunicato al presentatore.

Votazione (modi di)

I modi di votazione possono essere diversamente distinti, a seconda se comportano la verifica del numero legale (votazione nominale, scrutinio segreto) o non la comportano (alzata di mano) e se individuano come il singolo parlamentare ha votato (votazione nominale) o no (alzata di mano e scrutinio segreto). Spetta al Presidente stabilire l'ordine delle votazioni, indirle e proclamarne i risultati. (Vedi anche Dispositivo elettronico di voto, Disegno di legge, Procedimento legislativo).

Processo verbale

È il documento che attesta gli atti e le deliberazioni di una seduta ed indica l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale viene letto all'inizio della seduta e, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione (questa, quando occorre, ha luogo per alzata di mano).

Procedimento legislativo

Consiste nelle diverse fasi attraverso le quali si articola l'esame di una legge.

Le fasi parlamentari sono, di regola:

la presentazione del disegno di legge (vedi Iniziativa legislativa);

l'assegnazione alla Commissione (permanente o speciale) competente per materia (vedi Commissioni (attività)),

la discussione in Commissione,

la discussione e l'approvazione in Assemblea (salvo che il provvedimento sia stato assegnato alla Commissione in sede deliberante),

la trasmissione del testo all'altra Camera,

l'approvazione da parte di quest'ultima nella medesima formulazione,

ovvero la modifica e il rinvio al primo ramo (Navette) fino a giungere all'approvazione del medesimo testo dai due rami.

Segue poi la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, salva la possibilità di rinvio (vedi Messaggio (del Presidente della Repubblica))

e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Rispetto al procedimento ordinario, che deve essere obbligatoriamente seguito per alcuni tipi di legge, è previsto (ma poco usato) un procedimento abbreviato per disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza (vedi anche Coordinamento, Emendamenti, Messaggio, Relazione).Più complesso è il procedimento di formazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali,

che debbono essere adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a tre mesi,

ed essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea nella seconda votazione.

IL PARLAMENTO

Il Parlamento è costituito dalla Camera dei Deputati, formata da 400 Deputati, e dal Senato della Repubblica, formato da 200 Senatori elettivi, ai quali vanno aggiunti i Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, nonché gli ex Presidenti della Repubblica che alla scadenza del mandato entrano di diritto e a vita a far parte del Senato.

Le due Camere, entrambe elette a suffragio universale, diretto e segreto, sono dotate di eguali poteri, secondo un modello di bicameralismo paritario.

Per essere eletto Senatore è necessario aver compiuto 40 anni d'età,

mentre per essere eletto Deputato è sufficiente averne compiuti 25.

Il Senato è eletto su base regionale: i seggi, tranne i quattro assegnati alla circoscrizione Estero, sono ripartiti fra le Regioni in proporzione alla loro popolazione.

Camera e Senato, salvo l'eventuale scioglimento anticipato, durano in carica cinque anni, corrispondenti alla durata della legislatura.

Ciascuna Camera elegge il Presidente (vedi Presidente del Senato) e il Consiglio di Presidenza e approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento.

Mozione di fiducia

Nell'ordinamento italiano, la mozione di fiducia è, insieme alla mozione di sfiducia, uno degli aspetti della disciplina costituzionale del rapporto di fiducia tra camere e governo.Secondo quanto previsto dall'articolo 94.3 della Costituzione della Repubblica Italiana, il governo deve presentarsi alle camere entro dieci giorni dalla propria formazione per ottenerne la fiducia, che viene concessa o meno con mozione motivata e appello nominale.Solo se ottiene la fiducia di entrambe le Camere il Governo entra nella pienezza dei suoi poteri.

Nel frattempo la sua attività secondo la dottrina prevalente è limitata all'ordinaria amministrazione (formula dai confini poco definiti), analogamente a quella di un governo dimissionario.Cinque governi neoincaricati nella storia repubblicana non ottennero la fiducia parlamentare all'atto della loro presentazione alle Camere..

Scioglimento delle Camere

È l'evento che si realizza naturalmente, ogni cinque anni, al termine della legislatura oppure in anticipo rispetto a questo termine (scioglimento anticipato) per emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica al quale tale attribuzione è riconosciuta dalla Costituzione.

Una volta sciolte, le Camere conservano i loro poteri (prorogatio) fino a quando non sia riunito il nuovo Parlamento.

Governo

Il Governo è un interlocutore essenziale del Parlamento, cui è legato dal rapporto fiduciario, e interviene in tutti i principali snodi della sua attività - a partire dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari - salvo quelli riguardanti le questioni interne.

I membri del Governo hanno diritto di partecipare ai lavori del Senato; possono votare in Assemblea solo se sono Senatori e sono sostituiti da colleghi di Gruppo nelle Commissioni permanenti.

In Aula siedono in un apposito banco posto sotto quello della Presidenza ed hanno facoltà di parlare ogni volta che lo richiedano.

Durante l'esame dei disegni di legge, in Aula e in Commissione, alla fine della discussione generale replicano agli oratori intervenuti e, successivamente, esprimono il parere del Governo su ogni votazione (vedi anche Dichiarazioni programmatiche, Fiducia).

Verifica dei poteri

È la procedura di controllo preordinata al giudizio sui titoli di ammissione dei componenti di ciascuna Camera che conferisce efficacia definitiva alla proclamazione dell'eletto.

L'istruttoria viene effettuata dalla Giunta competente (al Senato la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), alla quale spetta valutare la regolarità del procedimento elettorale e l'esistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

La Giunta riferisce all'Assemblea, la quale può decidere l'annullamento dell'elezione o dichiarare la decadenza dalla carica di Senatore (o Deputato).

Immunità

È un termine usato comunemente per indicare prerogative che la Costituzione pone a salvaguardia della libertà e dell'indipendenza del Parlamento.

L'immunità si riferisce sia alla sede parlamentare (nella quale la forza pubblica non può entrare senza l'autorizzazione del Presidente), sia ai suoi membri.

Questi ultimi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (cosiddetta insindacabilità).

Inoltre, i parlamentari non possono essere arrestati (o mantenuti in detenzione o sottoposti ad altre forme di privazione della libertà) senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna o in caso di flagranza di reato per il quale sia obbligatorio l'arresto;

l'autorizzazione della Camera di appartenenza è necessaria anche per sottoporre i parlamentari ad altri atti limitativi della libertà, come perquisizioni, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, sequestro di corrispondenza: è la cosiddetta inviolabilità (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale).

Le richieste di autorizzazione sono esaminate da un apposito organo (al Senato, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), ma la decisone finale compete all'Assemblea.

Tra le prerogative parlamentari, a seguito di una riforma costituzionale del 1993, non compare più l'autorizzazione della Camera di appartenenza per la sottoposizione di un parlamentare a un procedimento penale.

Numero legale

Numero di Senatori presenti che è richiesto affinché l'Assemblea o le Commissioni possano validamente deliberare.

In particolare, è necessario che sia presente la metà più uno dei Senatori (escludendo dal computo i Senatori in congedo e quelli assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro).

La sussistenza del numero legale è sempre presunta, salvo che, prima di una votazione per alzata di mano, sette Senatori in Assemblea (o un Senatore in Commissione) non ne chiedano la verificazione, nel qual caso il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.

Se il Senato non è in numero legale, il Presidente sospende la seduta per almeno venti minuti.

Quattro mancanze del numero legale consecutive comportano la fine della seduta.

L'accertamento del numero dei presenti può essere altresì disposto dal Presidente del Senato prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato.

Anche per le sedute delle Commissioni è prevista la verifica del numero legale, con modalità diverse.

Prassi

Il termine, generico e comprensivo, è volto ad indicare un comportamento di fatto seguito da parte di organi costituzionali o amministrativi.

La prassi - che ha particolare rilievo nella vita parlamentare - è dettata spesso dai precedenti, cioè dalla soluzione concreta data in precedenza a casi analoghi.

Si distingue dalla consuetudine perché al comportamento concreto non si unisce la convinzione della sua obbligatorietà.

Consuetudine

Ovvero "uso". Si tratta di una fonte del diritto, derivante dalla ripetizione di un comportamento nel tempo e dalla persuasione di seguire una regola giuridica (quest'ultimo elemento soggettivo contraddistingue la consuetudine rispetto alla prassi).

Nel diritto parlamentare le consuetudini hanno speciale importanza, perché integrano le norme regolamentari o intervengono in àmbiti non coperti da queste ultime.

Un'importante consuetudine parlamentare è quella secondo la quale le regole procedurali scritte possono essere derogate nemine contradicente (cioè, se nessuno si oppone).

Dichiarazioni programmatiche

Dichiarazioni rese, dinanzi a ciascuna delle due Camere, dal Presidente del Consiglio nominato per illustrare il programma di Governo al quale si intende dare attuazione e per il quale si chiede la fiducia.

Il Governo si presenta alternativamente prima al Senato o prima alla Camera.

Da molti anni, per snellire la procedura è invalsa la prassi per cui il Presidente del Consiglio legge integralmente le dichiarazioni all'Assemblea cui spetta avviare il dibattito, poi si trasferisce all'altro ramo ove si limita a consegnare il testo scritto del discorso.

Iniziativa legislativa

Potere di proporre un disegno di legge, presentandolo ad una Camera per l'esame (vedi Procedimento legislativo). Spetta ad ogni parlamentare, al Governo, al popolo (con la firma di almeno cinquantamila elettori; (vedi anche Istituti di democrazia diretta), a ciascun Consiglio Regionale ed al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

Fiducia

È l'istituto che la Costituzione pone alla base del rapporto tra Governo e Parlamento. Il Governo deve godere della fiducia di entrambe le Camere, che la accordano e possono anche revocarla tramite mozione motivata, votata per appello nominale.

La fiducia iniziale deve essere ottenuta dal Governo entro dieci giorni dalla sua formazione a seguito dello svolgimento delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio.

Il Governo può anche legare la propria permanenza in carica all'esito di una votazione su un testo o un documento, ponendo la "questione" di fiducia.

La questione di fiducia non può essere posta sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno delle Camere.

La mozione di sfiducia al Governo deve essere sottoscritta almeno da un decimo dei Senatori e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione.

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Una interrogazione parlamentare, in Italia, indica una domanda che uno o più parlamentari rivolgono al governo della Repubblica Italiana nel suo complesso o a un singolo ministro per essere informati sulla veridicità di un fatto o di una notizia e sui provvedimenti che il governo intende adottare o ha già adottato in merito.

La domanda viene formulata per iscritto e la risposta del Ministro interpellato potrà essere in forma scritta o orale secondo quanto richiesto dal parlamentare interrogante che indica pure se intende ottenere risposta in commissione o in aula.

Il governo ha la facoltà di non rispondere alla singola interrogazione indicando però il motivo.

Una volta ottenuta la risposta l'interrogante può a sua volta replicare per dirsi o meno soddisfatto.

Question time

La locuzione inglese question time, traducibile in italiano come tempo delle interrogazioni[1] (oppure ora delle domande, così com'è tradotto nella Svizzera italiana)[2][3], è usata per indicare una fase dei lavori di un'assemblea parlamentare, nella quale vengono presentate una serie di interrogazioni parlamentari.

Programmazione dei lavori

I lavori del Senato, così come quelli della Camera, sono organizzati secondo il metodo della programmazione.

Gli strumenti di programmazione sono, in ordine discendente, il programma, il calendario e l'ordine del giorno (della seduta).

Il programma definisce una cornice di massima delle attività dell'Assemblea, di regola bi-trimestrale, elencando i principali argomenti da trattare, compresi quelli fatti propri dai Gruppi dell'opposizione.

Il calendario ne specifica l'attuazione, con eventuali integrazioni.

Programma e calendario dei lavori sono decisi dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari: se approvati all'unanimità, diventano definitivi, altrimenti l'Assemblea può modificarli (a maggioranza).

Sulla base del calendario, infine, il Presidente predispone l'ordine del giorno delle singole sedute.

Anche per le Commissioni esiste una programmazione - decisa dai rispettivi Uffici di Presidenza - che deve assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea.

Pubblicità dei lavori

Insieme delle procedure e degli strumenti che assicurano la conoscenza dei lavori parlamentari.

Di ogni seduta pubblica dell'Assemblea vengono pubblicati in tempo reale nel sito Internet il comunicato di seduta, che reca in sintesi le decisioni dell'Assemblea, e il resoconto stenografico, che registra parola per parola l'andamento della discussione.

In allegato al resoconto stenografico sono riportati i testi esaminati in seduta (articoli, emendamenti, ordini del giorno), le votazioni qualificate che si sono svolte, eventuali discorsi non pronunciati e trasmessi alla Presidenza, gli atti di sindacato ispettivo.

La pubblicità è garantita per l'Assemblea anche con l'ammissione del pubblico alle sedute nelle tribune e con la trasmissione televisiva diretta delle sedute su un apposito canale satellitare.

In taluni casi può essere altresì disposta la trasmissione diretta sui canali televisivi terrestri.

La pubblicità dei lavori delle Commissioni è assicurata mediante la pubblicazione sul sito Internet di un resoconto sommario e, per certe procedure, del resoconto stenografico, nonché, in taluni casi, mediante riprese televisive a circuito chiuso;
alle sedute delle Commissioni non possono invece assistere estranei.

Nel sito Internet, subito dopo la fine delle sedute di Commissioni, vengono pubblicati anche brevissimi comunicati riassuntivi dei termini essenziali della seduta (vedi anche Atti parlamentari).

Quorum

Indica il numero minimo di componenti, di voti o di votanti necessario affinché un collegio sia regolarmente costituito oppure una deliberazione o un'elezione siano valide (vedi Numero legale, Maggioranza).

Resoconto

Il resoconto è il tradizionale strumento di pubblicità dei lavori parlamentari. Di ogni seduta pubblica dell'Assemblea viene sempre pubblicato il resoconto stenografico, che riporta parola per parola l'andamento della discussione. In allegato sono riprodotti tutti i testi esaminati nella seduta, le interrogazioni presentate e gli altri atti relativi alla seduta stessa. Il resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari - che alla Camera prende il nome di bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari - riassume lo svolgimento dei lavori delle Giunte e delle Commissioni permanenti, nonché delle Commissioni bicamerali e speciali. La rivoluzione di Internet ha investito anche i resoconti parlamentari: oggi nei siti delle Camere si possono leggere i resoconti pressoché in tempo reale, mentre la seduta dell'Assemblea è ancora in corso.

Regolamento (del Senato e della Camera)

È la fonte normativa, prevista dalla Costituzione, che disciplina, assieme a quest'ultima, l'organizzazione interna e lo svolgimento delle funzioni di ciascuna Camera, dalla quale è adottato a maggioranza assoluta dei propri componenti. È la massima espressione dell'autonomia delle Camere: in via di massima, nelle materie disciplinate dai Regolamenti parlamentari la legge non può entrare. Il Regolamento contiene le regole di procedura alle quali ciascuno dei due rami del Parlamento deve attenersi nello svolgimento della propria attività. Non va confuso con i regolamenti governativi e ministeriali, che sono fonti normative subordinate alla legge.

Pareri (su atti del Governo)

In molti casi la legge prevede che su determinati atti del Governo venga espresso il parere del Parlamento. In via generale, tale parere è prescritto su tutte le nomine dei presidenti degli enti pubblici e su tutti i decreti legislativi, nel caso in cui il termine per l'esercizio della delega superi i due anni. Inoltre moltissime leggi richiedono comunque il parere parlamentare sui provvedimenti di attuazione (decreti legislativi, regolamenti o altri provvedimenti) da esse previsti. In tal caso il Governo, dopo aver deliberato l'atto (proposta di nomina, o schema di decreto legislativo o regolamento) lo trasmette alle Camere; i Presidenti lo assegnano alle Commissioni permanenti competenti (ma talvolta sono state costituite Commissioni apposite, anche bicamerali) le quali procedono all'esame e all'espressione del parere (vedi Commissioni (attività), Commissioni bicamerali).

Parlamento in seduta comune

Il Parlamento si riunisce in seduta comune solo nei casi tassativamente indicati dalla Costituzione, tra i quali l'elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale e di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Integrato dai delegati delle Regioni, elegge il Presidente della Repubblica, chiamato poi a giurare di fronte a tale organo. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera.

Ordine del giorno della seduta.

L'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni indica il giorno e l'ora di svolgimento di una seduta, con l'elenco degli argomenti che saranno discussi e il loro ordine di esame. Viene diramato dal Presidente (del Senato o della Commissione) con la convocazione, rientra fra gli strumenti di programmazione ed ha un essenziale ruolo di garanzia dell'ordinato svolgimento dei lavori; l'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti o la discussione di argomenti che non siano all'ordine del giorno sono consentite solo con speciali cautele.

Atti di indirizzo

Rientrano in questa nozione gli atti mediante i quali il Parlamento esercita la propria funzione di indirizzo politico (mozione, risoluzione, ordine del giorno (atto di indirizzo)) sull'attività del Governo.

Atti di sindacato ispettivo

Rientrano in questa nozione gli atti mediante i quali il Parlamento esercita la propria funzione di controllo (interrogazione e interpellanza) sull'attività del Governo.

Atti parlamentari

Rientrano nella nozione i documenti elaborati in Parlamento con lo scopo di certificare e rendere pubblica l'attività svolta dai diversi organi che lo costituiscono. Vi sono compresi: il processo verbale, il resoconto delle sedute, i messaggi dei Presidenti di Assemblea, i disegni di legge, le proposte di inchiesta parlamentare ovvero le proposte di modifica del Regolamento, le relazioni presentate all'Assemblea da Giunte e Commissioni, i documenti conclusivi di indagini conoscitive svolte dalle Commissioni, gli atti di sindacato ispettivo. Inoltre sono considerati atti parlamentari anche quelli che nascono fuori dalle Camere, ma che sono ad esse destinati e che queste pubblicano come propri documenti: i messaggi del Presidente della Repubblica, le domande di autorizzazione a procedere (vediAutorizzazione all'arresto ed ad altri atti di procedura penale), i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti e le tante relazioni (del Governo, della Banca d'Italia, della Corte dei Conti, del CNEL, ecc.) previste da numerose leggi (vedi Pubblicità dei lavori).

Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale

È la deliberazione con la quale l'Assemblea del Senato o della Camera - previo esame della richiesta dell'autorità giudiziaria da parte della competente Giunta, al Senato denominata Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - consente che vengano eseguiti, nei confronti di un parlamentare, atti giudiziari che lo privano della sua libertà personale o comunque la limitano. In assenza di autorizzazione tali atti non sono eseguibili, in quanto i parlamentari godono di immunità che la Costituzione riconosce loro a salvaguardia della libera esplicazione del mandato. Gli atti che non possono essere eseguiti senza autorizzazione sono l'arresto (o diversa forma di privazione della libertà), il mantenimento in detenzione, la perquisizione personale o domiciliare, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il sequestro di corrispondenza. Invece non vi è necessità di autorizzazione se l'atto privativo della libertà personale deriva da una sentenza irrevocabile di condanna o dal fatto che il parlamentare è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Sessione di bilancio

È il periodo di tempo destinato all'esame del disegno di legge di bilancio. Tale sessione ha la durata massima di cinquanta giorni in prima lettura, quando il disegno di legge è presentato al Senato (presso la Camera il termine è di quarantacinque giorni) e di trentacinque giorni quando l'esame è in seconda lettura. È prassi l'alternanza tra Camera e Senato per la prima lettura. Durante questo periodo le Commissioni non possono svolgere altre attività, tranne quella relativa ai disegni di legge collegati. A questa regola viene apportata un'eccezione per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e per altri disegni di legge che siano ritenuti di assoluta indifferibilità dall'unanimità della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Bilancio (dello Stato)

È il documento contabile, approvato annualmente con legge dalle Camere, che autorizza la riscossione delle entrate e l'esecuzione delle spese per l'anno successivo. Il disegno di legge di bilancio viene presentato dal Governo al Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno e viene discusso nell'ambito della sessione di bilancio.

Aggiornamento

Indica tradizionalmente il differimento ad un'altra data dei lavori di un collegio. Nel lessico parlamentare corrente il termine è usato per indicare il periodo di sospensione dei lavori parlamentari, che può aversi sia per la normale programmazione dei lavori stessi (ad esempio nelle ferie estive), sia per eventi non pianificabili (ad esempio le dimissioni del Governo).

LA CAMERA DEI DEPUTATI

Struttura e funzioni del Senato

Il Senato è una istituzione complessa composta da una pluralità di organi (il Presidente, il Consiglio di Presidenza, l'Assemblea, le Commissioni, le Giunte ecc.), alcuni dei quali direttamente previsti dalla Costituzione, altri disciplinati dai Regolamenti interni.Il Presidente rappresenta il Senato e garantisce la regolarità dei lavori parlamentari ed il buon andamento dell'amministrazione interna: per questo, nel dare attuazione al dettato costituzionale (articolo 63), il Regolamento stabilisce che la prima seduta dopo le elezioni sia dedicata alla sua elezione.

Nella seduta successiva a quella in cui viene eletto il Presidente, l'Assemblea procede all'elezione del Consiglio di Presidenza, cui sono attribuite funzioni di rilievo....

L'Assemblea e le Commissioni rappresentano l'ordinaria sede di lavoro dei senatori. La prima costituisce il luogo centrale dell'attività del Senato, quello ove si assumono decisioni, si approvano le proposte di legge e si svolgono i dibattiti. Le seconde, come previsto dalla Costituzione (articolo 72), hanno il compito principale di esaminare i disegni di legge che rientrano nella loro competenza per poi riferire all'Assemblea; in determinati casi stabiliti dal regolamento possono tuttavia andare oltre il lavoro istruttorio e procedere esse stesse all'approvazione della proposta legislativa (in questi casi si parla di Commissioni "in sede deliberante") . Inoltre, le Commissioni svolgono attività di carattere consultivo (rendono pareri alle altre Commissioni o all'Assemblea), nonché di controllo e indirizzo nei confronti del Governo.

Oltre alle 10 Commissioni permanenti previste dal Regolamento, il Senato può decidere di dar vita a Commissioni d'inchiesta, a Commissioni bicamerali e speciali.

All'interno del Senato operano, inoltre, la Giunta per il Regolamento, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonché la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico.....

In ossequio al principio del bicameralismo perfetto il ruolo del Senato nell'ambito del procedimento legislativo è identico a quello della Camera dei deputati: perché una proposta legislativa diventi legge è necessario che essa sia approvata nello stesso testo da entrambi i rami.II Senato accorda e revoca la fiducia al Governo ed è titolare, nei confronti dello stesso, di poteri di controllo e di indirizzo politico, che si esplicano attraverso l'adozione di atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) e di atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze).

Attraverso tali atti il Senato non partecipa alla creazione di norme giuridiche (funzione legislativa in senso stretto), ma concorre nella determinazione dell'indirizzo politico o controlla l'operato del Governo, nell'ambito del rapporto fiduciario che lega tali organi (nel sistema attuale il Governo deve infatti avere la fiducia di entrambe le Camere).

Vi è una competenza che spetta esclusivamente al Senato: quella di conferire l'autorizzazione a procedere in materia di reati ministeriali, quando i soggetti nei cui confronti deve svolgersi il processo non sono parlamentari, oppure quando sono parlamentari appartenenti a Camere diverse....

Aula

Indica il locale, a forma di emiciclo, in cui il Senato si riunisce in Assemblea (anche le Commissioni dispongono di proprie aule per le sedute). Durante le sedute nessuna persona estranea al Senato può introdursi o essere ammessa nell'Aula, con l'eccezione dei membri del Governo, anche se non sono Senatori. La stessa forza pubblica non può entrarvi, se non per ordine del Presidente e soltanto dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Il pubblico è ammesso nelle tribune sovrastanti l'Aula, secondo regole stabilite dal Presidente su proposta dei Senatori Questori (vedi Consiglio di Presidenza). I Senatori prendono posto in Aula secondo i Gruppi parlamentari di appartenenza: la collocazione dei Gruppi all'interno dell'Aula - da sinistra a destra rispetto al banco della Presidenza - si riflette nel linguaggio politico corrente. Il termine è spesso impiegato, nel lessico parlamentare, anche come sinonimo di Assemblea.

Seduta

È la riunione dei componenti del Senato in sede di Assemblea, Commissioni e Giunte. La seduta viene aperta dal Presidente (del Senato o della Commissione o della Giunta). Questi invita un Senatore segretario a dar lettura del processo verbale della seduta precedente e dà quindi notizia dei congedi richiesti dai Senatori e di eventuali altre comunicazioni e notizie. Si passa quindi al primo punto dell'ordine del giorno (della seduta) e, esaurita la discussione di questo, a quelli successivi, rispettando il loro ordine. Alla fine di ogni seduta dell'Assemblea il Presidente annuncia l'ordine del giorno di quella successiva. Le sedute recano, legislatura per legislatura, un numero progressivo (vedi Pubblicità dei lavori).

Urgenza

Il Regolamento parla di urgenza in diversi casi, che peraltro trovano scarso riscontro nella pratica. L'Assemblea può decidere di inserire nel calendario nuovi argomenti urgenti, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto Senatori. Limiti più severi riguardano la possibilità di passare all'esame di un argomento che non figura all'ordine del giorno (della seduta). Un altro caso - che trova fondamento addirittura nella Costituzione - attiene alla dichiarazione di urgenza sull'iter di determinati disegni di legge. Tale dichiarazione può essere richiesta dal proponente del disegno di legge, dal Presidente della Commissione competente o da otto Senatori e comporta il dimezzamento di tutti i termini procedurali. Infine, l'interrogante o il Governo possono chiedere che per una interrogazione sia riconosciuto il carattere d'urgenza. Su tale richiesta giudica il Presidente, il quale può disporre lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo.

Assemblea

Indica, nel lessico parlamentare, il complesso dei Senatori riuniti in seduta nell'Aula.

Calendario

È di fatto il più importante strumento di programmazione dell'attività del Senato, che definisce in concreto, di norma nell'arco di due-tre settimane, le modalità di attuazione del programma, solitamente molto più generico; ha quindi grande rilievo politico, poiché individua specificamente gli argomenti che l'Assemblea discuterà entro una certa data (vedi Programmazione dei lavori). Il calendario indica infatti il numero, la data e l'ora di inizio e fine delle singole sedute che avranno luogo nel periodo considerato, con l'indicazione degli argomenti da trattare. È predisposto dal Presidente del Senato, che lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Se la Conferenza raggiunge l'unanimità, il calendario è definitivo; se invece il calendario è approvato a maggioranza, in Aula un Senatore per ciascun Gruppo può formulare proposte di modifica, sulle quali decide l'Assemblea a maggioranza.

Congedo

I Senatori che non possono partecipare alle sedute dell'Assemblea del Senato devono chiedere (per iscritto) congedo al Presidente del Senato, il quale ne dà comunicazione in principio di ogni seduta. I Senatori in congedo (nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea), così come quelli assenti per incarico avuto dal Senato ovvero per la loro carica di Ministri, non sono computati ai fini del numero legale.

Richiami

Il Presidente, durante la discussione, può richiamare i Senatori ad attenersi all'argomento in discussione o a non superare il limite di tempo stabilito. Altro è il richiamo all'ordine che il Presidente infligge a quei Senatori che, con il loro contegno, turbino l'ordine o pronuncino parole sconvenienti.

Contingentamento dei tempi

È un incisivo strumento di cui dispone la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per assicurare il rispetto dei tempi fissati dal calendario dei lavori. Allo scopo di garantire che l'Assemblea concluda l'esame di un argomento nei termini previsti dal calendario stesso, la Conferenza può determinare il tempo complessivo da riservare a ciascuno dei Gruppi parlamentari e stabilire la data entro cui l'argomento deve essere posto in votazione. Una volta esaurito il tempo a disposizione, i Senatori di quel Gruppo non possono più intervenire nel dibattito. Inoltre, nei casi in cui la Conferenza non proceda al contingentamento, il Presidente può armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario (vedi anche Ostruzionismo).

Convocazione

È la formale comunicazione relativa al giorno ed all'ora della seduta dell'Assemblea o di una Commissione e al relativo ordine del giorno. I regolamenti parlamentari fissano modalità e tempi per la effettuazione delle convocazioni, allo scopo di garantire che tutti i componenti dell'Assemblea, o della Commissione, siano tempestivamente avvisati sullo svolgimento dei lavori. La convocazione è operata dal Presidente (dell'Assemblea o della Commissione) oralmente al termine della precedente seduta, tranne i casi di convocazione a domicilio. Quest'ultima comunicazione scritta, per le sedute dell'Assemblea, viene eseguita di regola almeno cinque giorni prima; per le Commissioni il termine è di ventiquattro ore, elevato a quarantotto per le sedute in sede deliberante e redigente (vedi Commissioni (attività)). Il Parlamento in seduta comune è convocato dal Presidente della Camera dei Deputati.

Ordine del giorno (atto di indirizzo)

In una seconda accezione, l'ordine del giorno è un atto di indirizzo: un documento (che solitamente si apre con formule come "Il Senato impegna il Governo a..." o "Il Senato invita il Governo a...") che ha carattere accessorio rispetto ad un altro testo - normalmente un disegno di legge - su cui l'Assemblea o una Commissione è chiamata a deliberare. In questo caso l'ordine del giorno tende a circoscrivere o precisare il significato della deliberazione principale, impegnando politicamente il Governo sul modo in cui essa vada interpretata o si debba procedere alla sua applicazione. Il Governo, se intende accogliere l'ordine del giorno, può esprimere la sua accettazione con formule, codificate dalla prassi, variamente sfumate; il presentatore può in ogni caso chiedere che l'ordine del giorno sia votato.

Questione pregiudiziale

È la richiesta di non procedere alla discussione di un disegno di legge iscritto all'ordine del giorno (della seduta) e può essere presentata da un Senatore prima che abbia inizio la discussione generale; il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterla anche durante il dibattito, qualora questa sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio dell'esame. La questione pregiudiziale, al pari della questione sospensiva, ha carattere incidentale: ciò vuol dire che la discussione non può proseguire se non dopo che l'Assemblea si sia pronunziata su di essa.

Questione sospensiva

È la richiesta che la discussione o la deliberazione su un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno (della seduta) venga rinviata; ha carattere incidentale ed è disciplinata allo stesso modo della questione pregiudiziale.

Stralcio

Con tale procedura l'Assemblea può disporre che articoli o singole disposizioni contenuti in un disegno di legge al suo esame vengano discussi e votati a parte, stante la loro autonoma rilevanza normativa. Le disposizioni stralciate confluiscono in un nuovo disegno di legge che seguirà un iter autonomo rispetto a quello del disegno di legge originario, del quale (al Senato) assume la numerazione seguita da -bis.

Discussione

Trattazione di un determinato oggetto, iscritto o inserito all'ordine del giorno (della seduta). La discussione è diretta dal Presidente e i Senatori devono parlare dal proprio seggio, in piedi, e non possono di norma intervenire più di una volta nel corso della stessa discussione. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta (vedi Dichiarazione di voto e Relatore).

Discussione generale

Parte iniziale della discussione, segnatamente su disegni di legge o su mozioni, con la quale si tratta un determinato argomento nei suoi termini generali. Gli interventi non possono eccedere la durata di 10 minuti, anche se il Presidente, apprezzate le circostanze, può ampliare tale termine a 30 minuti limitatamente ad un oratore per ciascun Gruppo. Questi limiti si applicano alla discussione generale sia in Assemblea che in Commissione.

Dichiarazione di voto

Intervento con il quale un Senatore illustra le motivazioni della decisione di voto del Gruppo al quale appartiene. La dichiarazione può avere una durata massima di 5 minuti, che il Presidente, apprezzate le circostanze, può estendere a 10 minuti. Per le dichiarazioni di voto finali la durata massima è 10 minuti. I Senatori che intendono dissociarsi dalla decisione di voto del Gruppo al quale appartengono, sempre che siano in numero inferiore alla metà della consistenza del Gruppo medesimo, possono esprimere una dichiarazione di voto in dissenso.

Coordinamento

A conclusione delle votazioni relative a un disegno di legge, può emergere la necessità di aggiustamenti formali o di modifiche di coordinamento, specie se il testo è complesso o sono stati approvati molti emendamenti. In tal caso, per effettuare il coordinamento sono possibili (sia in Commissione sia in Assemblea) due procedure. Secondo l'una, la proposta contenente le modifiche di coordinamento viene votata prima della votazione finale del disegno di legge. Secondo l'altra, insieme con la votazione finale suddetta, si dà mandato al Presidente o, in Commissione, nelle sedi referente e redigente (vedi Commissioni (attività)) al relatore di apportare al testo le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie (vedi Drafting).

Fatto personale

Costituisce fatto personale per un Senatore l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, può domandare la parola per fatto personale. Ove il Presidente ravvisi la sussistenza della fattispecie, concede la parola al richiedente in fine seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

Missione

Termine di uso corrente per indicare i Senatori assenti per incarico avuto dal Senato, i quali pertanto non vengono computati ai fini della determinazione del numero legale, così come i Senatori in congedo.

Gruppi parlamentari

I Gruppi parlamentari riuniscono i Senatori in base alla loro appartenenza politica e costituiscono, in sostanza, l'articolazione parlamentare dei partiti politici. Tutti i Senatori devono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo Misto. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono invece non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare anche i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito ad un altro Gruppo già costituito, ad eccezione del Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno sei Senatori (ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito da Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, per i quali la soglia minima per costituire un Gruppo scende a quattro Senatori iscritti) e deve rappresentare un partito o un movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. I Senatori che guidano i Gruppi (c.d. Capigruppo) compongono la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. I Gruppi hanno un ruolo di grande rilevanza ai fini dell'esercizio delle funzioni parlamentari da parte dei singoli componenti delle Camere (vedi Programmazione, Dichiarazione di voto).

Bilancio interno (del Senato)

Il bilancio interno del Senato, come quello della Camera dei Deputati, è espressione dell'autonomia contabile che caratterizza i due rami nella loro qualità di organi costituzionali. Tale forma di autonomia è ritenuta tradizionalmente funzionale all'indipendenza del Parlamento. Il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato sono predisposti dai Senatori Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori stessi. Tali atti vengono successivamente trasmessi al Presidente della 5ª Commissione permanente (bilancio), il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea, la quale discute ed approva i due documenti. Per motivi contabili, l'ammontare delle spese destinate al funzionamento delle Camere è iscritto nel bilancio generale dello Stato, entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte costituzionale ha ribadito l'autonomia contabile di Camera e Senato, stabilendo che non spetta alla Corte dei conti il controllo sui loro tesorieri.

Presidente del Senato

Il Presidente, che rappresenta il Senato, regola l'attività di tutti i suoi organi, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato; dispone quindi dei poteri necessari per mantenere l'ordine e assicurare, sulla base del Regolamento, il buon andamento dei lavori. Oltre ai poteri previsti dal Regolamento, il Presidente del Senato gode di poteri e prerogative a lui attribuiti dalla Costituzione: esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nei casi in cui questi non possa adempierle e deve essere sentito dal Presidente della Repubblica, al pari del Presidente della Camera, prima dello scioglimento delle Camere. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti nelle prime due votazioni; la maggioranza assoluta dei presenti, computando anche le schede bianche nella terza votazione e dopo la terza votazione mediante il ballottaggio tra i Senatori più votati nell'ultimo scrutinio. In caso di parità risulta eletto, o entra in ballottaggio, il più anziano d'età.

Segretario Generale del Senato

È il funzionario parlamentare posto al vertice dell'Amministrazione del Senato. È nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del Senato, accanto al quale siede durante la seduta e al quale risponde del funzionamento di tutti gli uffici.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

È un organo collegiale presieduto dal Presidente del Senato e composto dai Presidenti dei Gruppi parlamentari (Capigruppo). Si riunisce periodicamente, insieme con i Vice Presidenti del Senato e con la presenza di un rappresentante del Governo, per coadiuvare il Presidente del Senato nella programmazione dei lavori, nonché per esaminare tutte le altre questioni che il Presidente intenda sottoporgli. In sostanza, è l'organo politico di vertice, che indirizza l'attività del Senato.

Consiglio di Presidenza

È composto dal Presidente del Senato, da quattro Vice Presidenti (che sostituiscono il Presidente nella direzione delle sedute e nelle mansioni di rappresentanza), da tre Questori (che sovrintendono ai servizi, al cerimoniale, alla polizia interna ed alle spese del Senato) e da otto Segretari (che coadiuvano il Presidente nelle sedute. I suddetti componenti sono eletti dall'Assemblea nella seduta successiva a quella in cui viene eletto il Presidente. Il Consiglio di Presidenza ha vari poteri deliberativi in materia amministrativa e disciplinare: decide sulle sanzioni disciplinari più gravi nei confronti dei Senatori, approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione, nomina il Segretario Generale del Senato. Invece il termine di Ufficio di Presidenza indica l'organo costituto in seno ad ogni Commissione, avente competenza in materia di programmazione dei lavori della stessa.

Giurì d'onore

È il termine d'uso corrente per indicare la Commissione d'indagine istituita - per decisione del Presidente del Senato - a seguito della richiesta di un Senatore che sia accusato, nel corso di una discussione, di fatti che ledano la sua onorabilità. Il Giurì d'onore svolge le indagini e giudica sul fondamento dell'accusa e le sue conclusioni, comunicate dal Presidente del Senato all'Assemblea, non possono costituire oggetto di dibattito.

Alzata di mano (e controprova)

È la forma di votazione palese impiegata di norma dall'Assemblea del Senato: su invito del Presidente, i Senatori favorevoli ad una proposta esprimono il proprio voto alzando la mano. Dopo che il Presidente ha proclamato l'esito della votazione, se un Senatore ha dei dubbi su tale esito può chiedere la controprova. A questo punto il Presidente, se ritiene che effettivamente l'esito della votazione non sia del tutto evidente al di là di ogni ragionevole dubbio, ordina l'immediato blocco delle porte dell'Aula e chiama tutti i Senatori presenti a ripetere il loro voto, questa volta mediante il dispositivo elettronico di voto. Si noti che la votazione per alzata di mano e la controprova non comportano la verifica del numero legale (che si presume sempre esserci, fino a prova contraria): il Presidente si limita ad accertare se i voti favorevoli superano i contrari, o viceversa. Gli atti parlamentari non riportano né il numero né il nome dei Senatori che hanno votato, ma solo l'esito del voto. In concreto, questo significa che la votazione per alzata di mano è perfettamente valida anche se vi prende parte un piccolo numero di Senatori. D'altra parte, si ricordi che è sempre possibile chiedere la verifica del numero legale.

Interpellanza

È un atto di sindacato ispettivo, presentato per iscritto alla Presidenza e consistente in una domanda rivolta al Governo da uno o più Senatori, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. Normalmente le interpellanze sono trattate nelle stesse sedute in cui si trattano le interrogazioni, e congiuntamente a queste se riguardano oggetti connessi. Hanno sempre svolgimento orale: l'interpellante illustra, per non più di venti minuti, la sua domanda ed il rappresentante del Governo (Ministro o Sottosegretario) espone la sua risposta. L'interpellante ha facoltà di replicare brevemente per non più di cinque minuti. Un particolare procedimento abbreviato assicura l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta entro un breve termine delle interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei Senatori o da un Presidente di Gruppo.

Interrogazione

È un atto di sindacato ispettivo, di minore rilievo rispetto all'interpellanza, che consiste nella semplice domanda che ogni Senatore può rivolgere al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato. Il Senatore interrogante deve presentare per iscritto il testo dell'interrogazione alla Presidenza e può chiedere di ottenere risposta scritta oppure orale. Nel primo caso la risposta gli viene inviata per lettera (oltre ad essere pubblicata per esteso negli atti parlamentari del Senato), nel secondo gli viene data oralmente dal rappresentante del Governo in Assemblea (la quale dedica di norma allo svolgimento delle interrogazioni una seduta per ogni settimana) o nella Commissione competente per materia. L'interrogante può replicare per cinque minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto della risposta. È previsto anche un particolare procedimento di interrogazioni a risposta immediata: il cosiddetto question time.

Mozione

È il più rilevante degli atti di indirizzo politico, fondato sul rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Consiste in un documento, presentato da almeno otto Senatori, concernente tutti o determinati aspetti dell'azione del Governo, che l'Assemblea è chiamata a deliberare. La mozione non può essere discussa in Commissione (dove gli strumenti di indirizzo disponibili sono la risoluzione e l'ordine del giorno) e la discussione si conclude con un voto che, se positivo, impegna politicamente il Governo a comportarsi nel modo indicato nella mozione. Anche per le mozioni firmate da una minoranza qualificata di Senatori, come già per le interpellanze, è previsto un procedimento abbreviato. Mozioni, interpellanze e interrogazioni relative a questioni identiche o strettamente connesse possono formare oggetto di un'unica discussione. Particolare rilievo ha la mozione di fiducia o sfiducia al Governo.

Question time

Il termine inglese indica il tempo dedicato alle interrogazioni a risposta immediata. Al Senato periodicamente parte di una seduta è dedicata allo svolgimento di queste interrogazioni, consistenti in una semplice domanda rivolta al rappresentante del Governo, senza alcun commento, su materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Il Senatore interrogante ha un minuto per illustrare la sua domanda; il rappresentante del Governo ha tre minuti per rispondere al quesito e, a sua volta, l'interrogante può replicare per tre minuti. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.

Annuncio di voto

È la dichiarazione che ciascun Senatore può fare, annunciando soltanto se è favorevole o contrario, o la propria astensione, ma senza specificare i motivi che lo hanno indotto nella sua determinazione.

Votazione nominale

È il modo di votazione che rende pubblico il voto di ciascun Senatore e implica la verifica del numero legale. Sono previste due modalità per il suo svolgimento. La votazione nominale per appello è la forma più solenne ed è prescritta dalla Costituzione nelle votazioni sulla fiducia o sfiducia al Governo. L'appello inizia con il nome di un Senatore che viene estratto a sorte; a seguire, in ordine alfabetico, tutti i Senatori chiamati esprimono oralmente il loro voto. Una variante di più rapida attuazione e di uso molto più frequente è la votazione nominale con scrutinio simultaneo, effettuata mediante il dispositivo elettronico di voto. Può essere chiesta da dieci Senatori - o da uno o più Presidenti di Gruppo di pari consistenza numerica - (o da due Senatori in Commissione). La richiesta effettuata a inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni effettuate nella seduta stessa, salve le votazioni in cui siano prescritte o possano essere richieste votazioni diverse, come lo scrutinio segreto. Per tutte le votazioni nominali l'elenco dei votanti, con l'indicazione del voto espresso da ciascuno, è pubblicato nel resoconto della seduta. La votazione nominale è imposta dal Regolamento del Senato per il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonché sui disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Scrutinio segreto

È la forma di votazione che assicura il segreto sul voto del singolo Senatore e nel contempo, attestando il numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, implica la verifica del numero legale. Deve essere richiesta da almeno dodici Senatori - o da uno o più Presidenti di Gruppo della stessa consistenza numerica - in Assemblea e tre in Commissione, ma non è sempre consentita: il Regolamento indica in quali materie (come i diritti e le libertà fondamentali) è possibile chiedere tale forma di votazione, che viene effettuata mediante il dispositivo elettronico di voto. Invece sono sempre effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede (ad esempio l'elezione del Presidente del Senato, dei componenti del Consiglio di Presidenza e di altri organi collegiali).

Dispositivo elettronico di voto

Dispositivo tecnico introdotto nel 1971 che, tramite una rete di terminali di voto collocati sopra i seggi dei Senatori e collegati ad un'unità centrale, consente di accelerare i tempi della votazione calcolandone velocemente gli esiti. Ciascun Senatore inserisce nel terminale, posto sul banco dell'Aula, la propria tessera personale e vota premendo uno dei tre tasti, corrispondenti rispettivamente al voto favorevole, al voto contrario e all'astensione. Alla pressione del tasto, nelle votazioni palesi, si accende una lampadina verde (favorevole), rossa (contrario), oppure bianca (astensione). Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione, i voti vengono automaticamente contabilizzati dall'unità centrale, la quale in pochi secondi fornisce i risultati che vengono esposti in caratteri luminosi su un grande tabellone centrale collocato in alto, alle spalle del Presidente. I singoli voti sono altresì esposti in due tabelloni laterali luminosi che riproducono la pianta dell'Aula. Nelle votazioni a scrutinio segreto si accendono solo le lampadine gialle dei singoli terminali di voto e dei quadratini luminosi nei tabelloni laterali. L'unità centrale fornisce in tal caso soltanto il risultato complessivo e l'indicazione dei votanti.

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Commissioni (attività)

L'ampia gamma di attività che le Commissioni parlamentari possono svolgere può essere distinta a seconda che riguardi il procedimento legislativo ovvero si ponga fuori di esso.

Entro il procedimento legislativo, l'attività delle Commissioni può svolgersi secondo quattro tipologie procedurali (o "sedi"):

- consultiva, onde esprimere parere, per le parti di propria competenza, alla Commissione di merito (cioè quella cui il disegno di legge è assegnato in sede referente, redigente o deliberante). In alcuni casi il parere negativo di alcune Commissioni indicate dal Regolamento del Senato ha determinati effetti procedurali;

- referente, per l'esame di disegni di legge sui quali "riferire" (tramite una presentazione orale o relazione scritta) all'Assemblea;

- deliberante, ove all'esame del disegno di legge segue la deliberazione nella medesima Commissione, senza che sia necessario l'ulteriore esame da parte dell'Assemblea;

- redigente, ove il testo del disegno di legge è definito esclusivamente dalla Commissione, spettando all'Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale del disegno di legge con le sole dichiarazioni di voto.I
l numero legale per la sede deliberante e redigente è più elevato che per le altre sedi.

Alcuni disegni di legge non possono essere assegnati in sede deliberante, per divieto della Costituzione o del Regolamento del Senato.

Un disegno di legge già assegnato alla sede referente può essere trasferito alla sede deliberante (su richiesta della Commissione unanime e con il consenso del Governo);

un disegno di legge in sede deliberante è di contro rimesso all'Assemblea, per espressa disposizione costituzionale, se lo richiedano (sino al momento dell'approvazione finale) il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto dei componenti della Commissione.

Una sede peculiare è quella "consultiva su atti del Governo": in tal caso la Commissione è chiamata dalla legge ad esprimere un parere su uno "schema di atto" (atto normativo, provvedimento o nomina) che il Governo deve emanare.

Il parere va espresso entro un termine, solitamente breve, previsto dalla legge o dal Regolamento del Senato, e il Governo non può emanare l'atto prima di aver ricevuto il parere, o prima della scadenza del termine (vedi Pareri (su atti del Governo)).

L'attività delle Commissioni si estrinseca altresì al di fuori del procedimento legislativo, in un ambito conoscitivo, ispettivo, sin d'indirizzo.

Esso si articola in varie forme procedurali, quali richieste al Governo di informazioni, chiarimenti o comunicazioni, in audizioni, indagini conoscitive, risoluzioni a conclusione dell'esame di affari assegnati dal Presidente del Senato, svolgimento di interrogazioni.

Assegnazione

Il Presidente assegna alla Commissione competente per materia (permanente o speciale) i disegni di legge e in generale i documenti; l'assegnazione è il presupposto perché la Commissione possa effettuarne l'esame.

In particolare per i disegni di legge si tratta di un atto di grande rilievo, poiché il Presidente, nell'assegnazione, determina anche la modalità procedurale (la "sede") di esame fra le quattro possibili: referente, deliberante, redigente e consultiva (vedi Commissioni (attività)).

I regolamenti parlamentari e la stessa Costituzione dettano, al riguardo, una puntuale disciplina: in particolare, la sede referente (che la Costituzione definisce "normale") è obbligatoria per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, nonché per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Al di fuori di tali casi, il Regolamento del Senato prevede tuttavia di norma l'assegnazione in sede referente e deliberante.

Audizione

Attraverso l'audizione di determinati soggetti le Commissioni possono ottenere informazioni utili per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

I rappresentanti del Governo possono essere chiamati a fornire informazioni o chiarimenti su questioni - anche politiche - inerenti a materie di propria competenza. Inoltre, per il tramite del Ministro competente, la Commissione può ottenere l'intervento in seduta di singoli funzionari ed amministratori, per acquisire informazioni ed elementi tecnici e amministrativi inerenti alle questioni al suo esame.


Audizioni di Ministri, funzionari, amministratori o esperti possono inoltre essere richieste nell'ambito di un'indagine conoscitiva (vedi Commissioni (attività)).

Audizione parlamentare

Con l'espressione audizione parlamentare nell'ordinamento giuridico ci si riferisce a uno dei mezzi con cui le Commissioni parlamentari possono raccogliere le informazioni o i pareri necessari a svolgere correttamente la propria attività istituzionale.

Se la Commissione parlamentare è l'organo che richiede l'audizione parlamentare, diversi invece possono essere i soggetti destinatari di tale richiesta.

Così, ad esempio, i rappresentanti del governo possono essere chiamati a fornire informazioni e chiarimenti sulle materie di propria pertinenza [4].

Per il tramite del ministro competente, la Commissione può ottenere anche la convocazione di singoli funzionari e amministratori al fine di ottenere notizie di natura più specifica o tecnica[5].Nel corso di un'indagine conoscitiva [6] è inoltre possibile ascoltare anche il parere di "esperti" della materia

Indagine conoscitiva

Le Commissioni permanenti possono disporre, nelle materie di propria competenza e previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive, finalizzate ad acquisire notizie, informazioni e documenti.

A tal fine, le Commissioni hanno la facoltà di tenere apposite sedute nelle quali possono essere chiamati ad intervenire soggetti esperti nelle materie oggetto dell'indagine (Ministri, funzionari ministeriali, rappresentanti di Regioni, Province o Comuni, di organizzazioni private, di sindacati e qualsiasi altra persona esperta) (vedi Commissioni (attività)).

A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento, che viene pubblicato (vedi Atti parlamentari).

Se anche la Camera dei Deputati dispone un'indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Pareri (su disegni di legge)

Giudizi, di norma sintetici, che le Commissioni permanenti o le Commissioni bicamerali esprimono, per la parte o i profili di loro competenza, in merito a disegni di legge assegnati ad altre Commissioni competenti per materia.

Si parla in questo caso di attività "in sede consultiva" (vedi Commissioni (attività)).

I pareri possono essere favorevoli, o favorevoli con osservazioni variamente formulate, o favorevoli condizionati all'introduzione di modifiche al testo, oppure contrari.

I pareri devono essere espressi entro termini stabiliti dal Regolamento, scaduti i quali senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente nel merito può procedere all'esame del provvedimento.


I pareri di norma non vincolano la Commissione destinataria;

fanno eccezione i pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 4ª (Politiche dell'Unione europea), il cui mancato rispetto da parte della Commissione di merito comporta, in certi casi, serie conseguenze sul seguito dell'iter.

Relatore

È il Senatore o il Deputato (di solito della maggioranza, ma non sempre) delegato, dal Presidente della Commissione, a studiare un disegno di legge (o altro documento) e a riferire alla Commissione. Il relatore è una sorta di regista politico del dibattito, che esprime il suo parere (in realtà, quello della maggioranza) su tutti gli emendamenti presentati, analogamente al rappresentante del Governo.

Al termine dell'esame in Commissione, poi, questa designa un relatore - salvo eccezioni, si tratta di solito del medesimo relatore alla Commissione - perché riferisca all'Assemblea, oralmente o mediante la stesura e la presentazione di una relazione di maggioranza, sul testo approvato.

Relazione di maggioranza

È un atto parlamentare che viene predisposto e pubblicato nel sito internet, a conclusione dei lavori di una Commissione su un disegno di legge esaminato in sede referente o redigente (vedi Commissioni (attività)).

È predisposto dal relatore a tal fine designato e reca il testo approvato dalla Commissione, che sarà oggetto dell'esame da parte dell'Assemblea (e che può essere anche molto diverso dal testo di partenza), preceduto da una relazione illustrativa.

Con la relazione sono riprodotti il testo di partenza e i pareri eventualmente espressi dalle Commissioni competenti per materia. In prima lettura, è individuato dal numero del disegno di legge seguito da -A.

Relazione di minoranza

È un atto parlamentare che viene predisposto e pubblicato nel sito internet, a conclusione dei lavori di una Commissione su un disegno di legge, presentato da un Senatore dell'opposizione, senza particolari formalità.

La relazione di minoranza serve a motivare la valutazione contraria sul testo approvato dalla Commissione; possono esservene anche più d'una e, in prima lettura, sono individuate dal numero del disegno di legge seguito da -A-bis, -ter, ecc..

Testo unificato

La Commissione in sede referente, redigente o deliberante (vedi Commissioni (attività)) può esaminare congiuntamente più disegni di legge che riguardano la stessa materia e approvare un testo unificato. Nei primi due casi il testo unificato viene trasmesso all'Assemblea come testo della Commissione, mediante la relazione di maggioranza; nel terzo caso è senz'altro trasmesso all'altro ramo con il messaggio.

Commissioni (struttura)

Le Commissioni sono organi collegiali ristretti, rispecchianti la consistenza numerica dei diversi Gruppi parlamentari. Possono essere considerate come piccole assemblee che riproducono in scala ridotta la composizione dell'Aula. Ad esse sono attribuite importanti funzioni (vedi Commissioni (attività)), preparatorie o sostitutive rispetto all'esercizio di quelle dell'Aula.

Una prima, fondamentale distinzione è tra Commissioni permanenti e non.
Le Commissioni permanenti del Senato sono dieci e hanno competenza nelle materie per ciascuna indicate:

1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione;
2ª - Giustizia;
3ª - Affari esteri e difesa;
4ª - Politiche dell'Unione europea;
5ª - Programmazione economica, bilancio;
6ª - Finanze e tesoro;
7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;
9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;
10ª - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.

Ogni Senatore deve far parte di una Commissione permanente; i Gruppi piccoli, però, sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni diverse, per poter essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
Le Commissioni si costituiscono all'inizio di ogni legislatura, eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone di volta in volta il programma dei lavori e il calendario della Commissione (vedi Programmazione dei lavori).A fianco delle Commissioni sopra ricordate, il Regolamento del Senato prevede alcuni altri organi collegiali anch'essi permanenti (per ragioni storiche denominati Giunte), investiti di funzioni non legislative o di controllo politico, bensì tecnico-giuridiche di forte rilievo ai fini dell'organizzazione interna.

Essi sono la Giunta per il Regolamento e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Il carattere eminentemente tecnico delle funzioni da esse svolte si riverbera sulla composizione (che non è di designazione dei Gruppi parlamentari bensì del Presidente del Senato; inoltre, tali Giunte non si rinnovano al termine del primo biennio della legislatura, come invece le Commissioni permanenti).

All'interno del Senato opera inoltre la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico (composta di tre Senatori, ha funzioni di vigilanza sulla Biblioteca e sull'Archivio storico del Senato).

Per effetto della riforma del Regolamento del Senato approvata il 27 luglio 2022, ed in vigore dall'inizio della XIX legislatura, è stato inoltre introdotto il Comitato per la legislazione, composto da otto senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione.

Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.Oltre alle Commissioni permanenti, il Senato può decidere di costituire Commissioni speciali, cui attribuire il vaglio di materie particolarmente complesse e tecniche.

Hanno carattere temporaneo e composizione proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari.Su materie di pubblico interesse, ciascuna Camera può costituire Commissioni d'inchiesta.

Se ambedue le Camere dispongono un'inchiesta sulla medesima materia, la Commissione d'inchiesta è bicamerale (vedi Commissioni bicamerali).

Commissioni bicamerali

Sono Commissioni parlamentari composte per metà da Senatori e per metà da Deputati, in modo da rappresentare il maggior numero dei Gruppi parlamentari costituiti nelle due Camere, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Cercando di offrirne, nonostante la loro eterogeneità, una classificazione, gli studiosi distinguono:
Commissioni di diretta previsione costituzionale.

In verità è una sola: la Commissione parlamentare per le questioni regionali, cui la Costituzione assegna il compito di esprimersi in particolari casi, come lo scioglimento di un Consiglio regionale o la rimozione di un Presidente di Giunta regionale. Successive leggi e i regolamenti parlamentari hanno poi ampliato le sue competenze, soprattutto in sede consultiva (vedi Commissioni (attività));

Commissioni d'inchiesta, fermo restando che non tutte le Commissioni parlamentari d'inchiesta sono bicamerali (vedi Commissioni d'inchiesta);

Commissioni d'indirizzo, vigilanza, controllo.

Istituite con legge, rispondono all'intento di ampliare l'incidenza del Parlamento nei riguardi dell'Esecutivo in settori e materie fortemente complessi e condizionanti i rapporti politici, quali la radiotelevisione e i servizi segreti; per questi ultimi, è assimilabile ad una vera e propria Commissione bicamerale il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, pur con alcune specificità funzionali.

A quelle "classiche" sopra indicate, la prassi parlamentare ha progressivamente aggiunto nuovi tipi:Commissioni di progettazione di riforme istituzionali.

Nella IX legislatura, la c.d. Commissione Bozzi; nella XI legislatura, la c.d. Commissione De Mita-Iotti;

nella XIII legislatura, la c.d. Commissione D'Alema, dal nome dei loro Presidenti.

Le prime due sono state istituite con l'approvazione da parte del Senato e della Camera di atti monocamerali di indirizzo aventi analogo contenuto, la terza con legge costituzionale;

Commissioni consultive, con il compito di esprimere pareri al Governo sui suoi provvedimenti di attuazione di importanti leggi di riforma.

Menzione a sé richiede il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, in quanto potrebbe essere considerato come organo del Parlamento in seduta comune. Composto dai membri delle Giunte, del Senato e della Camera, competenti per le immunità parlamentari (vedi Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), tale Comitato conduce le indagini sul Presidente della Repubblica per il reato di alto tradimento o attentato alla Costituzione. A conclusione delle indagini, il Comitato, se non dichiara la propria incompetenza o non dispone l'archiviazione degli atti, rimette al Parlamento in seduta comune la decisione sulla messa in stato di accusa, in vista dell'eventuale giudizio innanzi alla Corte costituzionale (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale).

Commissioni d'inchiesta

Ciascuna Camera - afferma la Costituzione - può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tal fine, viene istituita una Commissione apposita, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi parlamentari. Le Commissioni d'inchiesta possono essere anche bicamerali, ossia formate da Deputati e Senatori; in tali casi, sono ordinariamente istituite con legge. Le Commissioni d'inchiesta, sia monocamerali che bicamerali, procedono nelle indagini e negli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (vedi Atti di sindacato ispettivo e Commissioni (attività)).

Commissione in sede referente

È la procedura ordinaria: le commissioni discutono il disegno di legge nel suo complesso e articolo per articolo.

La relazione della commissione è unica qualora i membri della commissione abbiano maturato un accordo unanime sul testo, sono, invece, plurime quando, accanto ad una posizione maggioritaria, siano emerse diverse posizioni minoritarie.

La commissione in sede referente ha quindi il compito di preparare i documenti che poi saranno trasmessi in assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli (che possono essere emendati, soppressi o sostituiti) ed infine sull'intero testo.

I tempi che scandiscono la procedura normale, previste dai regolamenti parlamentari, possono essere abbreviate quando, su richiesta del proponente, del governo, del presidente di commissione, venga dichiarata l'urgenza della proposta di legge in esame.

In ogni caso, secondo quanto prevede l'art. 72 Cost. ultimo comma, le camere sono vincolate ad adottare tale procedura per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Sono queste le materie coperte da "riserva all'assemblea" di cui all'art. 72 Cost., ultimo comma.

A queste, tuttavia, vanno aggiunti due ulteriori casi: è prevista, infatti, la procedura ordinaria con commissione in sede referente anche nell'ipotesi di rinvio presidenziale motivato delle leggi alle Camere e nel caso di conversione dei decreti-legge.

Commissione in sede legislativa o deliberante

Il procedimento in sede legislativa è di tipo decentrato: si svolge all'interno della commissione competente, escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria deliberazione.

Per quanto riguarda l'assegnazione della proposta a tale commissione,

al Senato è decisa dal suo Presidente, che ne dà comunicazione all'Assemblea (art. 35 R.S.);

alla Camera, invece, la decisione del presidente vale solo come proposta, che viene accolta nel momento in cui nessun deputato chiede di sottoporla al voto dell'assemblea (art. 92 R.C.D,).Oltre ai limiti stabiliti per materia (riserva di Assemblea), ci sono limiti procedurali: il Governo o un decimo dei componenti di ciascuna Camera o un quinto della stessa commissione, possono infatti esercitare la "Richiesta di remissione all'Assemblea", determinando un passaggio di sede da legislativo a referente e coinvolgendo l'Assemblea.

Commissione in sede redigente

Il procedimento in sede redigente è un ibrido previsto indirettamente dall'articolo 72 della Costituzione, dove la commissione delibera sul testo articolo per articolo, mentre l'Assemblea soltanto per votazione finale.

Per quanto vi sia una votazione finale da parte del plenum dell'assemblea, si considera questo tipo di procedimento affine a quello in sede legislativa o deliberante, e dunque assoggettato agli stessi poteri di richiamo previsti per quest'ultima.

Alla commissione vengono fatte confluire più proposte di legge che questa valuterà e poi con queste la commissione formerà un'unica proposta di legge la quale sarà poi posta al giudizio della camera stessa.

Commissione in sede consultiva

La commissione in sede consultiva svolge un lavoro parallelo, esprimendo un parere su un disegno di legge affidato ad un'altra commissione perché competente, ma che presenta alcuni aspetti che riguardano altre commissioni.I pareri che questo tipo di commissione può esprimere, si dividono in obbligatori, facoltativi e vincolanti.

Sono obbligatori quelli che il Presidente dell'Assemblea deve prevedere, in base a regolamenti parlamentari, all'atto di assegnazione;

i pareri facoltativi sono richiesti dalla commissione competente nel merito o dal Presidente a quella consultiva;

i pareri vincolanti devono essere osservati dalle commissioni in sede referente e legislativa, che può comunque arenare il progetto di legge o rimettere all'Assemblea non attendendoli.I pareri vanno espressi in certi limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari, che possono comunque essere derogati dalla commissione di merito;

se entro il limite non viene espresso il parere, la commissione di merito può procedere.

Comitato ristretto

Se una Commissione, nell'esaminare uno o più disegni di legge tecnicamente complessi, raggiunge un consenso politico di massima, può decidere, per agevolare i lavori, di costituire un Comitato ristretto: è un organismo interno alla Commissione, solitamente composto da un Senatore per Gruppo, al quale viene affidato il compito di approfondire l'argomento e redigere un testo, che poi sarà sottoposto alla Commissione plenaria.

A differenza delle sedute della Commissione, delle quali si pubblica il riassunto dei lavori (vedi Atti parlamentari, Pubblicità dei lavori), le riunioni dei Comitati ristretti sono prive di ogni pubblicità.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

È un organo collegiale composto di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Alla Giunta è assegnato il compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione dei Senatori ed alla valutazione delle cause sopraggiunte di ineleggibilità o di incompatibilità. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere all'esecuzione di atti restrittivi della libertà personale nei confronti dei Senatori e delle domande di autorizzazione presentate in materia di reati ministeriali nei casi in cui la competenza spetti al Senato (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale). La Giunta esamina le richieste di autorizzazione a procedere e riferisce all'Assemblea entro 30 giorni dall'assegnazione, salvo che le sia concesso, per una sola volta, un nuovo termine, comunque non superiore a quello originario (vedi Commissioni (struttura)).

Giunta per il Regolamento

È un organo collegiale composto di dieci Senatori (la composizione può essere integrata con non più di quattro membri per aumentarne la rappresentatività), presieduto dallo stesso Presidente del Senato. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e l'espressione del parere su questioni di interpretazione dello stesso che vengono sottoposte dal Presidente del Senato (vedi Commissioni (struttura)).

Iniziativa legislativa

L'iniziativa legislativa consiste nell'attribuire a determinati soggetti il potere di presentare alcuni atti per la produzione normativa. L'art. 71 della Costituzione definisce tali atti progetto di legge, l'art. 87 disegno di legge, l'art. 121 proposta di legge, ma sostanzialmente sono sinonimi.I soggetti titolari dell'iniziativa legislativa sono fissati, per lo Stato italiano negli art. 71, 87, 99, 121, 132 e 133 e precisamente:il Governo ciascun parlamentare il corpo elettorale con la raccolta di 50.000 firme il CNEL Consigli regionali Per quel che riguarda le Regioni italiane, l'iniziativa legislativa è disciplinata dai loro statuti (v., per le Regioni a statuto ordinario, art. 123 della Costituzione).Qualunque sia il soggetto proponente, l'importanza del progetto è la medesima per il principio di parità formale.Va però specificato che non tutti i soggetti possono proporre iniziative legislative riguardanti tutti gli ambiti. Per un verso infatti l'iniziativa di alcuni soggetti è limitata a leggi di un determinato contenuto e, per altro verso, determinate iniziative sono riservate ad alcuni soggetti...

Mozione di fiducia

Nell'ordinamento italiano, la mozione di fiducia è, insieme alla mozione di sfiducia, uno degli aspetti della disciplina costituzionale del rapporto di fiducia tra camere e governo.[Secondo quanto previsto dall'articolo 94.3 della Costituzione della Repubblica Italiana, il governo deve presentarsi alle camere entro dieci giorni dalla propria formazione per ottenerne la fiducia, che viene concessa o meno con mozione motivata e appello nominale.Solo se ottiene la fiducia di entrambe le Camere il Governo entra nella pienezza dei suoi poteri. Nel frattempo la sua attività secondo la dottrina prevalente è limitata all'ordinaria amministrazione (formula dai confini poco definiti), analogamente a quella di un governo dimissionario.Cinque governi neoincaricati nella storia repubblicana non ottennero la fiducia parlamentare all'atto della loro presentazione alle Camere..

Disegno di legge

Proposta di testo normativo redatta in articoli e preceduta da una relazione esplicativa, che viene sottoposta all'esame delle Camere. Può essere presentata da ciascun membro delle Camere, dal Governo, da almeno cinquantamila elettori, da un Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Alla Camera, a differenza del Senato, il termine "disegno di legge" è riservato alle sole proposte di iniziativa del Governo. I disegni di legge (spesso abbreviati in "ddl"), presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei Deputati, sono pubblicati nel sito Internet nel più breve tempo possibile. I disegni di legge sono individuati mediante un numero arabo progressivo, in due serie separate per il Senato e la Camera, che iniziano con l'inizio della legislatura. Quando un disegno di legge è approvato da un ramo e trasmesso all'altro, qui assume un nuovo numero della rispettiva serie; nell'eventuale navette successiva, conserverà sempre i numeri assegnatigli dai due rami e le successive stesure saranno contraddistinte da lettere dell'alfabeto (vedi Procedimento legislativo).

Risoluzione

È un atto di indirizzo con il quale le Commissioni e l'Assemblea possono esprimere il loro pensiero e un indirizzo al Governo sull'argomento in discussione. In Senato la facoltà di approvare una risoluzione incontra taluni limiti: in Aula è consentita solo in determinati dibattiti (ad esempio sul Documento di economia e finanza), mentre le Commissioni possono adottarle solo sugli argomenti espressamente deferiti dal Presidente del Senato.

Progetto di legge (o Proposta di legge)

Il termine è usato alla Camera, dove poi si distingue tra disegno di legge, per indicare il progetto di legge di iniziativa governativa, e proposta di legge, di altro tipo di iniziativa. Al Senato invece si usa il termine "disegno di legge" per tutte le iniziative legislative.

Legge

Il termine legge, usato in senso materiale, è sinonimo di atto normativo, ossia di atto giuridico che ha come effetto la creazione, modificazione o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento. È generale la norma giuridica che si rivolge a una pluralità indeterminata di soggetti; astratta quella che è applicabile a una pluralità indeterminata di casi.Gli atti normativi rientrano tra le fonti del diritto; attraverso di essi viene esercitata una delle funzioni pubbliche, la normazione. Negli attuali ordinamenti statali è presente una pluralità di atti normativi, diversamente denominati e con diversa collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto; tra questi vi sono le leggi in senso formale, di cui si tratterà nella sezione successiva. Legge fondamentale è, invece, detta la costituzione; in qualche ordinamento (ad esempio, in Germania) questa è anche la sua denominazione ufficiale.La legge è dotata di una particolare forza, che la pone in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto a tutte le altre fonti del diritto, fatta eccezione per la costituzione dello stato (o lo statuto dell'ente territoriale) e per quelle fonti alle quali è attribuito il suo stesso rango, come gli atti aventi forza di legge...

Legge

Nel linguaggio comune si intende per legge una norma (o l'insieme delle norme) che regolano uno o più aspetti della vita sociale ("il rispetto della legge"). In senso più ristretto il termine denota normalmente la legge "ordinaria", vale a dire l'identico testo normativo approvato dalle due Camere, promulgato dal Presidente della Repubblica ed infine pubblicato (vedi Procedimento legislativo). Il termine "legge" è spesso circostanziato, per lo più da aggettivi, per distinguere diversi tipi di legge, qualificandoli a seconda dell'organo che li adotta, del loro contenuto, della forza che è loro propria. Così vi sono leggi costituzionali (la cui forza è pari a quella della Costituzione), leggi regionali (approvate dalla Regione), leggi finanziarie e di bilancio, leggi di delega (vedi Decreti legislativi), decreti-legge.

Copertura finanziaria

In base ad un principio costituzionale, ogni provvedimento legislativo che comporti nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente deve altresì adottare le corrispondenti misure di compensazione (aumentando un'entrata o riducendo una spesa). Queste ultime costituiscono la cosiddetta "copertura finanziaria".

LEGGE ORDINARIA

La legge ordinaria è una legge approvata da un'assemblea legislativa all'esito di una procedura non aggravata (ordinaria) e che, per tale ragione, si distingue dalle leggi costituzionali e, in certi ordinamenti, dalle leggi organiche.Nella gerarchia delle fonti è sottordinata alla Costituzione, alle leggi costituzionali e alle eventuali leggi organiche; In Italia il potere legislativo spetta al Parlamento, ai sensi dell'art. 70 della Costituzione, alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e alle regioni a statuto speciale, ai sensi dei rispettivi statuti, che sono leggi costituzionali. Le regioni esercitano il potere legislativo attraverso i propri consigli. Lo statuto del Trentino-Alto Adige attribuisce competenze legislative anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i rispettivi consigli.Le leggi ordinarie approvate dal Parlamento sono denominate leggi, senza ulteriori specificazioni. Sono, invece, denominate leggi regionali quelle approvate dai consigli regionali e leggi provinciali quelle approvate dai consigli provinciali di Trento e Bolzano.

LEGGE FINANZIARIA

Una legge finanziaria (anche legge di stabilità e legge di bilancio e manovra economica o solo manovra) è una legge ordinaria della Repubblica Italiana emanata su proposta del governo italiano per regolare la politica economica del paese per un triennio[1].Contiene disposizioni in tema di finanza pubblica e di politica di bilancio, ed è pubblicata regolarmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo una formula ricorrente nel titolo, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; insieme con la legge del bilancio dello Stato, è la norma principale prevista dall'ordinamento giuridico italiano.Con la legge di stabilità il Governo ha la facoltà di introdurre innovazioni normative in materia di entrate e di spesa, fissando anche il tetto dell'indebitamento dello Stato.Deve essere presentata dal Governo al Parlamento entro il 15 ottobre (in passato era il 30 settembre). Il Parlamento ha tempo di esaminarla, emendarla e approvarla entro il 31 dicembre. Oltre la scadenza di fine anno, la Costituzione, all'art. 81 c. 2, prevede il limite del successivo 30 aprile, da autorizzare con legge apposita che conceda l'esercizio provvisorio del bilancio (contenendosi per ciascun mese nel limite di un dodicesimo della spesa dell'anno precedente).A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento, la legge finanziaria regola la vita economica del Paese nell'arco di un anno solare. Gli obiettivi economici di più lungo periodo sono invece definiti dal Governo nel Documento di economia e finanza (DEF). Quando una manovra economica è giudicata insufficiente ai fini economici-politici da raggiungere spesso si parla di manovra aggiuntiva o correttiva da aggiungere a quella di base...

LEGGE DI BILANCIO

La legge di bilancio è una legge della Repubblica Italiana con la quale viene approvato il bilancio dello Stato. Essa è lo strumento previsto dall'Articolo 81 della Costituzione italiana attraverso il quale il Governo, con un documento contabile di tipo preventivo, comunica al Parlamento le spese pubbliche e le entrate previste per l'anno successivo in base alle leggi vigenti (a differenza del rendiconto consuntivo, che è invece un documento contabile nel quale sono elencate le entrate e le spese che si sono realizzate nell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce).In base al citato art. 81, la legge di approvazione del bilancio non può, a differenza della legge di stabilità, introdurre nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra norma che introduca nuove spese deve indicarne la rispettiva copertura finanziaria. In base a questo articolo, il Presidente della Repubblica può rifiutare la firma di leggi prive di copertura finanziaria.La legge 243/2012 ha disposto che, a partire dal 2016, la legge di bilancio costituirà un unico testo legislativo con la legge di stabilità.Il 28 luglio 2016 il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che disciplina la nuova legge di bilancio[1], presentata da Francesco Boccia (primo firmatario), presidente della commissione Bilancio della Camera. La Riforma del Bilancio dello Stato è diventata legge[2] con il voto favorevole di oltre l'80% delle forze parlamentari di Camera e Senato

LEGGE SPECIALE

Si definiscono speciali le leggi che regolano situazioni o materie particolari, o che sono rivolte a categorie di soggetti ben precise. Per questo tipo di norme, trova applicazione il brocardo lex specialis derogat legi generali: esse trovato applicazione in luogo delle norme più generali, in quanto preposte proprio a regolare quella particolare circostanza.

LEGGE ELETTORALE

Il sistema elettorale italiano è l'insieme delle regole con cui, sulla base dei voti espressi dai cittadini italiani durante le elezioni, sono assegnati i seggi all'interno degli organi politico-istituzionali locali, nazionali ed europei. La situazione è articolata e differenziata a seconda delle varie categorie di votazione previste dall'ordinamento politico italiano:le elezioni politiche, in occasione delle quali si vota per l'elezione dei 400 componenti della Camera dei deputati e dei 200 membri elettivi del Senato della Repubblica;le elezioni europee, in occasione delle quali si vota per l'elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;[N 2][N 3][1]le elezioni regionali, in occasione delle quali si vota per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale;[N 4]le elezioni amministrative, in occasione delle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale;[N 5] in Valle d'Aosta si elegge contestualmente il vicesindaco[N 6] e nelle grandi città si vota inoltre per i consigli circoscrizionali.[N 7]Ciascun tipo di consultazione ha luogo di norma ogni cinque anni.[N 8][N 9][N 10][2] Il sistema proporzionale con soglia di sbarramento, adottato per tutte le elezioni italiane dal 1946 al 1993 (fatta eccezione per il Senato), è ancora usato per le elezioni del Parlamento europeo. Anche i restanti appuntamenti elettorali – salvo le consultazioni comunali nelle municipalità meno popolose e le elezioni circoscrizionali – si svolgono sulla base di sistemi elettorali di impostazione proporzionale, ma corretti in misura significativa con quote maggioritarie o premi di governabilità variamente assegnati. Dal 2017 è in vigore un sistema elettorale misto a separazione completa, ribattezzato Rosatellum bis: in ciascuno dei due rami del Parlamento, il 37% dei seggi assembleari è attribuito con un sistema maggioritario uninominale a turno unico, mentre il 61% degli scranni viene ripartito fra le liste concorrenti mediante un meccanismo proporzionale corretto con diverse clausole di sbarramento.[N 15] Le candidature per quest'ultima componente sono presentate nell'ambito di collegi plurinominali, a ognuno dei quali spetta un numero prefissato di seggi; l'elettore non dispone del voto di preferenza né del voto disgiunto.[N 15] La Costituzione stabilisce altresì che otto deputati e quattro senatori debbano essere prescelti dai cittadini italiani residenti all'estero.[

Legge delega

La legge delega, secondo l'ordinamento costituzionale italiano, è una legge formale approvata dal Parlamento, che delega il Governo a esercitare la funzione legislativa su di un determinato oggetto. L'art. 76 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che l'esercizio della funzione legislativa, ordinariamente esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.), possa essere delegato al Governo nel rispetto di tre espliciti vincoli: la determinazione di principî e criteri direttivi; un tempo limitato di validità della delega, entro il quale il Governo può esercitarla; oggetti, cioè materie, definiti.La legge delega è una legge ordinaria, approvata dalle Camere sempre con la procedura normale d'esame e d'approvazione diretta (art. 73 Cost.). Nel suo testo deve contenere l'espressione dei suddetti vincoli costituzionali. Tali ulteriori vincoli sono a garanzia delle prerogative del Parlamento, a impedire che il Governo possa sostituirsi alle Camere, arrogandosi di fatto la funzione legislativa. La delega è conferita al Governo, ossia al Presidente del Consiglio e ai ministri nel loro insieme, e pertanto al Consiglio dei ministri. L'atto avente forza di legge emanato dal Governo, di cui è fonte la legge di delega, è detto decreto legislativo (o anche decreto delegato). Una legge delega può prevedere l'emanazione di uno o più decreti legislativi. Impropriamente, si usa la locuzione legge delegata per indicare anche il decreto delegato. Attraverso la legge delega, il Parlamento può anche conferire all'esecutivo il compito di raccogliere la normativa vigente in una determinata materia in un testo unico, detto in tal caso testo unico innovativo, perché a differenza dei testi unici di compilazione è un'effettiva fonte del diritto.Le norme contenute nei decreti delegati, come qualsiasi atto avente forza di legge, sono soggette alla giurisdizione della Corte costituzionale (art. 134 Cost.), anche per le controversie sull'eccesso di delega esercitato dal Governo.

Decreto-legge

Atto avente forza di legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. In base alla Costituzione, il decreto-legge deve essere dal Parlamento convertito in legge entro 60 giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (in caso contrario, esso perde efficacia sin dall'inizio); a tal fine, nel medesimo giorno della pubblicazione, il Governo deve presentare presso una delle Camere il disegno di legge di conversione. Qualora quest'ultimo sia presentato al Senato, la votazione finale da parte dell'Assemblea deve avvenire, di norma, entro trenta giorni (così da assicurare anche all'altro ramo altrettanto tempo per l'esame), anche ricorrendo al contingentamento dei tempi.
(vedi anche https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto-legge)

Documento di economia e finanza (DEF)

Documento con il quale si definiscono in via programmatica gli obiettivi e la manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, alla luce del quadro macroeconomico tendenziale e programmatico. Il Governo trasmette il DEF alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno; l'esame parlamentare si conclude con l'approvazione di una risoluzione che indica gli obiettivi di finanza pubblica per gli esercizi successivi e le linee di intervento prioritario della politica di bilancio, che verranno attuati con la legge di bilancio. In allegato al DEF vengono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Emendamento

Proposta di modifica ai testi sottoposti all'esame dell'Assemblea o di una Commissione. Gli emendamenti all'Aula sono presentati per iscritto, dai singoli Senatori, dalla Commissione che ha esaminato il disegno di legge in sede referente, dal relatore o dal Governo e sono di norma stampati e distribuiti in principio di seduta. È il Presidente che decide se essi sono proponibili (cioè non estranei alla materia) e ammissibili (cioè aventi una reale portata modificativa e non contrastanti con deliberazioni già adottate). Nell'esame e nella votazione degli emendamenti si procede secondo un ordine preciso, partendo da quelli che apportano le modifiche più radicali al testo originario, giungendo, via via, a quelli da esso meno distanti. Possono essere presentati anche emendamenti a un emendamento, i cosiddetti subemendamenti, che devono essere votati prima dell'emendamento stesso. Nel corso della votazione degli emendamenti, taluni di essi possono risultare assorbiti (quando il significato dell'emendamento è compreso in quello più ampio di un altro emendamento già votato e approvato) o preclusi (quando l'emendamento confligge con emendamenti già approvati). Si ha infine la decadenza di un emendamento quando il proponente dello stesso non è presente al momento della sua votazione e nessun altro Senatore lo fa proprio.

Europea e di delegazione europea (disegni di legge)

Sono i disegni di legge che il Governo presenta annualmente al Parlamento per l'adempimento degli obblighi europei attraverso il conferimento di specifiche deleghe legislative volte all'attuazione di direttive e decisioni quadro dell'Unione europea (legge di delegazione europea) e l'abrogazione o la modificazione di disposizioni statali vigenti in contrasto con la normativa europea o necessarie per dare attuazione a sentenze o altri atti dell'Unione (legge europea). Il Regolamento del Senato prevede possano essere esaminate, congiuntamente alle relazioni annuali del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in sede referente dalla 4ª Commissione permanente e, per le parti di rispettiva competenza, dalle altre Commissioni competenti per materia. A tal fine il Regolamento detta una precisa scansione temporale per la programmazione dei lavori che disegna una sorta di "sessione europea" nell'ambito dei lavori del Senato.

Potere esecutivo

Nelle scienze politiche, secondo il principio di separazione dei poteri dello Stato, il potere esecutivo, generalmente posseduto da un'istituzione denominata "governo" o "esecutivo", è in prima istanza il potere di far applicare e rispettare le leggi.L'Esecutivo è distinto dal potere legislativo, che è il potere di fare le leggi (legiferare), e dal potere giudiziario che è invece il potere di giudicare ed eventualmente punire chi non rispetta le leggi. Tali poteri sono in genere riservati al sovrano in caso di monarchia assoluta.In ambito democratico il potere esecutivo è esercitato da organi che eseguono le prescrizioni delle leggi e attuano in concreto le pubbliche finalità. La tutela del Governo, nell'esercizio di tali funzioni, risponde all'esigenza di governabilità, che le singole forme di governo[1] bilanciano variamente con l'esigenza di rappresentatività propria delle assemblee elettive.Nell'ordinamento italiano Il potere esecutivo può talvolta svolgere funzioni di rango normativo primario: nei regimi presidenziali ciò è imputato direttamente alla responsabilità del Presidente (Executive order negli USA), mentre in Italia avviene con l'emanazione di decreti legge in situazioni di emergenza (che vanno poi approvati dal parlamento entro 60 giorni) o con i decreti legislativi delegati, attraverso i quali il governo agisce su incarico del Parlamento in riferimento a determinati ambiti. In questi casi il potere esecutivo si pone in rapporto dialettico[2] non soltanto con il Parlamento, ma anche con il Capo dello Stato, che esercita il potere di firma in modo variamente incisivo.In maniera analoga anche gli enti locali e le regioni (enti territoriali) esercitano il potere esecutivo per l'amministrazione locale a mezzo di sindaci, presidenti e organi collegiali quali le giunte.Ruolo del potere esecutivo I suoi compiti sono molteplici:fare rispettare l'ordine e la legge attraverso la gestione delle forze di polizia e dei penitenziari condurre la politica estera dello Stato dirigere le forze militari dirigere i servizi pubblici e la pubblica amministrazione. Il rapporto del Governo con la pubblica amministrazione è oggetto di configurazioni divergenti: per Sabino Cassese, "il governo da parte di un’oligarchia per conto del popolo, quello che chiamiamo democrazia, ha bisogno di strumenti per la realizzazione delle politiche pubbliche proposte all’elettorato e da questo approvate con le votazioni [...] Un braccio forte deve assicurare l’attuazione delle decisioni degli eletti dal popolo [...] Di qui l’importanza fondamentale per il successo della democrazia, della conformazione dell’esecutivo [...] La scarsa attenzione per l’aspetto esecutivo è stata causa dell’astrattezza di molte riflessioni sulla democrazia”[3]. Per Claudio Petruccioli, invece, «il cardine fra “area rappresentativa” e “area non rappresentativa” è quello che chiamiamo ordinariamente “governo”. Le trasformazioni e le innovazioni di vario tipo che stanno investendo le nostre società accrescono funzioni e importanza di quel cardine, del “raccordo” (...) l’area rappresentativa come quella non rappresentativa dello Stato possono in tal modo disporre di una facile testa di turco. Le inadeguatezze dell’una e dell’altra vengono scaricate sul “raccordo” che non funziona, non è all’altezza: accusato di incapacità nel tradurre coerentemente le disposizioni e gli input che gli vengono dalla “rappresentanza” – cioè dalla politica – e nello stesso tempo di voler far prevalere gli arbitrii della politica sulle rigorose competenze “super partes” dell’amministrazione»In Italia Secondo la Corte costituzionale italiana, lo "scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale, (...) costituisce senz’altro un obiettivo costituzionalmente legittimo", ma va conseguito mediante un "bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti"[5]. La dottrina ha letto la sentenza come affermazione dell'impegno della Corte a garantire "quell’equilibrio che, nella forma di governo parlamentare, dovrebbe sempre sussistere tra Parlamento e Governo, e quindi tra rappresentatività e governabilità"[6]: si tratta di un equilibrio funzionale al principio pluralistico[7].La cosiddetta "governabilità" del sistema - richiesta affermatasi a livello economico nel 1975 con un rapporto della Trilateral Commission, ma già presente nell'ordine del giorno Perassi all'Assemblea costituente - è quindi un'esigenza imprescindibile, ma non può prevalere su diritti fondamentali equiordinati[8] o sull'equilibrio costituzionale tra i poteri[9]. La giuridicità di un ordinamento non può infatti "coniugarsi con l'idea che la necessità di elaborazione di schemi che soddisfino le esigenze di governabilità possa tutto giustificare o spiegare. La repubblica non esiste al di fuori, o al di sopra, del diritto, e le supreme potestà dell'ordinamento che essa esprime esistono solo in quanto giuridicamente istituite e regolate, nel senso di forza regolata dal diritto"

Potere esecutivo

Nelle scienze politiche, secondo il principio di separazione dei poteri dello Stato, il potere esecutivo, generalmente posseduto da un'istituzione denominata "governo" o "esecutivo", è in prima istanza il potere di far applicare e rispettare le leggi.Il potere esecutivo può talvolta svolgere funzioni di rango normativo primario: nei regimi presidenziali ciò è imputato direttamente alla responsabilità del Presidente (Executive order negli USA),
mentre in Italia avviene con l'emanazione di decreti legge in situazioni di emergenza (che vanno poi approvati dal parlamento entro 60 giorni)
o con i decreti legislativi delegati, attraverso i quali il governo agisce su incarico del Parlamento in riferimento a determinati ambiti.
In questi casi il potere esecutivo si pone in rapporto dialettico[2] non soltanto con il Parlamento, ma anche con il Capo dello Stato, che esercita il potere di firma in modo variamente incisivo.In maniera analoga anche gli enti locali e le regioni (enti territoriali) esercitano il potere esecutivo per l'amministrazione locale a mezzo di sindaci, presidenti e organi collegiali quali le giunte.
I suoi compiti sono molteplici:fare rispettare l'ordine e la legge attraverso la gestione delle forze di polizia e dei penitenziari
condurre la politica estera dello Stato
dirigere le forze militari
dirigere i servizi pubblici e la pubblica amministrazione...

Governo della Repubblica Italiana

Il Governo della Repubblica Italiana è un organo di tipo complesso del sistema politico italiano, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, capo del governo, e dai ministri, che formano il Consiglio dei ministri, e da viceministri e sottosegretari; esso costituisce il vertice del potere esecutivo.
Il Presidente del Consiglio ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma; il Governo nel suo insieme utilizza come sedi di rappresentanza per alcune occasioni ufficiali Villa Doria Pamphilj, Villa Madama e il Palazzo della Farnesina, situati tutti a Roma.

Il Governo è un organo costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione Italiana negli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 e in quanto concorre, in posizione d'indipendenza rispetto ad altri organi dello Stato, all'attuazione dell'indirizzo politico definito dal parlamento.

Il titolo III, sezione II, della Costituzione ne determina la disciplina e le funzioni. In generale, fanno parte del governo anche dei sottosegretari di Stato, ad alcuni dei quali può essere conferito il titolo di viceministri.

È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che è al quarto posto nell'ordine di precedenza delle cariche italiane (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e prima del presidente della Corte Costituzionale), pur essendo, di fatto, quella di maggior visibilità nella vita politica ordinaria.

Funzioni Il governo è l'organo situato al vertice dell'amministrazione dello Stato.

Esercita la funzione esecutiva,

può richiedere il passaggio in aula (e non in commissione)[senza fonte] di proposte di legge (art. 72 cost.),

emana leggi delegate (art. 76) e decreti legge (art. 77) nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello Stato (art. 81 cost.),

solleva la questione di legittimità rispetto alle leggi regionali (art. 123 cost. e art. 127 cost.) nel caso ritenga che un consiglio regionale abbia ecceduto nelle sue competenze.

Gabinetto di governo

Il gabinetto o consiglio dei ministri (in alcuni paesi detto consiglio di Stato, consiglio dell'esecutivo o, semplicemente, governo) è uno degli organi che compongono il governo e, precisamente, l'organo collegiale che riunisce i ministri sotto la presidenza del capo dello Stato o, secondo la forma di governo adottata, del capo del governo (primo ministro, presidente del Consiglio dei ministri, cancelliere, ecc.).

Dal punto di vista storico il gabinetto nasce come comitato interno al Consiglio privato del Regno d'Inghilterra. Il termine deriva dal nome di un piccolo locale solitamente utilizzato per colloqui riservati; in un siffatto locale il Re d'Inghilterra si consultava con i più fidati collaboratori, tratti dal Consiglio privato che era ormai diventato troppo ampio (nel 1553 contava quaranta membri).

In ogni caso gabinetto (o consiglio dei ministri) e governo sono concetti diversi, sebbene i termini vengono talvolta usati come sinonimi per sineddoche: l'uno, infatti, è un organo collegiale, l'altro un organo complesso che comprende, oltre a tale collegio, il capo del governo e i singoli ministri quali organi monocratici, nonché eventualmente altri organi.

Funzioni
Il gabinetto si riunisce regolarmente, di solito una volta a settimana, e le sue sedute sono segrete. Tuttavia le sue funzioni e il suo ruolo variano notevolmente secondo la forma di governo adottata.

Nei sistemi in cui il capo dello Stato concentra in sé tutti i poteri (monarchia assoluta) o, comunque, mantiene il potere di fissare l'indirizzo politico (come avviene nella monarchia costituzionale e nella repubblica presidenziale) il gabinetto ha solamente funzioni consultive nei confronti del capo dello Stato, che peraltro può basare le sue decisioni anche su informazioni tratte da altre fonti, ad esempio incontri bilaterali con i singoli ministri. In taluni di questi ordinamenti, quindi, il gabinetto finisce per assumere un ruolo essenzialmente cerimoniale e riunirsi piuttosto di rado.

Nei sistemi parlamentari, invece, il ruolo del gabinetto è assai più rilevante, anche se presenta variazioni da paese a paese: in alcuni, infatti, è più accentuata la natura collegiale del governo, sicché il gabinetto è l'organo che effettivamente stabilisce l'indirizzo politico del governo. In altri, invece, è più accentuata - formalmente o di fatto - la posizione di preminenza del primo ministro, sicché quest'ultimo tende a decidere in prima persona l'indirizzo politico del governo e, di conseguenza, il gabinetto finisce per assumere un ruolo consultivo, come nei sistemi presidenziali, o di ratifica.


Vanno inoltre distinti i paesi nei quali le decisioni del gabinetto si traducono prevalentemente in atti giuridici formali, adottati su proposta dei suoi componenti - tipicamente progetti di legge, regolamenti, nomine di alti funzionari e altri atti previsti dalla costituzione o dalla legge -

dai paesi nei quali, invece, il gabinetto assume prevalentemente decisioni politiche a livello generale, che vengono poi tradotte in atti formali in altre sedi (ad esempio dai singoli ministri o da comitati interministeriali).

Mentre paesi come l'Italia e l'Austria si collocano nel primo gruppo, i paesi che seguono il cosiddetto sistema Westminster sono il tipico esempio del secondo. In questi ultimi, peraltro, decisioni, quali l'approvazione dei regolamenti e talune nomine, che altrove devono essere assunte dal gabinetto, sono formalmente adottate dal capo dello Stato, sentito il consiglio privato, con i cosiddetti Order-in-Council.
Nelle repubbliche semipresidenziali che seguono il modello della Quinta Repubblica francese il gabinetto è presieduto dal capo dello Stato (o, in sua vece, dal primo ministro) ma tende ad avere un ruolo più accentuato che nelle repubbliche presidenziali, avvicinandosi a quello dei sistemi parlamentari, almeno al di fuori delle materie (tipicamente la politica estera e la difesa) in relazione alle quali sono riconosciuti al presidente della repubblica poteri d'indirizzo politico e degli atti a lui riservati...

Consiglio dei ministri

Il consiglio dei ministri è, nel diritto costituzionale, uno degli organi che compongono il governo e, precisamente, l'organo collegiale che riunisce i ministri sotto la presidenza del capo di Stato o, secondo la forma di governo adottata, del capo del governo (primo ministro, presidente del consiglio dei ministri, cancelliere ecc).[1]

La denominazione "consiglio dei ministri" è utilizzata in vari ordinamenti, tra i quali l'Italia (fin dall'Unità, sebbene lo statuto Albertino, a differenza dell'attuale costituzione, non ne facesse menzione), la Francia e altri paesi francofoni, il Belgio, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Polonia, la Spagna e altri paesi di lingua spagnola. In altri ordinamenti l'organo corrispondente prende il nome di gabinetto (usato nei paesi anglosassoni ma anche in Messico e Argentina), consiglio di Stato (usato in Finlandia), consiglio esecutivo o, semplicemente, governo.

Nonostante si chiami "consiglio dei ministri", spesso nelle riunioni sono presenti anche viceministri, i quali hanno il compito di coadiuvare i rispettivi ministri.

È talvolta denominato "consiglio dei ministri dell'Unione Europea" anche il consiglio dell'Unione europea, organo che, tuttavia, non è assimilabile, né per composizione, né per funzioni, al consiglio dei ministri di uno stato.

MINISTRO

Nomina

I ministri della Repubblica Italiana, secondo l'art. 92 della Costituzione italiana, compongono il Governo e, assieme al Presidente del Consiglio dei ministri, sono membri del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.I ministri, così come il Presidente del Consiglio, sono funzionari onorari dello Stato in quanto, pur essendo retribuiti, non svolgono la loro attività come professione.

Secondo l'art. 92 della Costituzione i ministri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, secondo l'art. 93 della Costituzione, prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.I ministri possono essere scelti sia tra i membri del Parlamento, come avviene prevalentemente, oppure al di fuori dello stesso (come avviene, ad esempio, durante i governi tecnici).Dopo la nomina, se sono parlamentari, possono continuare ad appartenere a una camera (o essere eletti alla stessa), non essendo prevista alcuna incompatibilità al riguardo.I ministri segretari di stato sono coadiuvati da sottosegretari di stato e da vice ministri.

Funzioni.

Nell'esercizio delle loro funzioni i ministri adottano provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di decreto (è detto decreto ministeriale quello emanato da un solo ministro, decreto interministeriale quello emanato congiuntamente da più ministri). Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti ministeriali, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

Secondo l'art. 14 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il ministro periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali:-definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione; -assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità del ministero le conseguenti risorse finanziarie. Secondo lo stesso articolo, il ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.

Responsabilità

Secondo l'art. 95 della Costituzione, i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La responsabilità può essere politica, amministrativa e penale.Politicamente i ministri sono responsabili verso il Parlamento, che può votare la sfiducia al Governo o, anche, a singoli ministri, oltre che verso il Presidente del Consiglio.La responsabilità amministrativa, per la quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, sorge a seguito di danno erariale, diretto (sofferto cioè dall'ente di appartenenza, lo Stato) o indiretto (sofferto da un privato che, in conseguenza di ciò, è stato risarcito dallo Stato), ed è disciplinata secondo le regole valide per la generalità dei funzionari e agenti pubblici.Quanto alla responsabilità penale, in passato, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i ministri erano giudicati dalla Corte costituzionale in una particolare composizione; dopo la riforma dell'articolo 96 della Costituzione, intervenuta nel 1989, sono invece sottoposti alla magistratura ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica (se senatori o estranei al Parlamento) o della Camera dei deputati (se deputati), che possono negarla quando ritengano che le ipotizzate violazioni della legge penale siano giustificate, entro certi limiti, dal supremo interesse della Repubblica: «a chi reputa incostituzionale l’insindacabilità della valutazione parlamentare, si contrappone chi considera tale insindacabilità come la riaffermazione della sovranità politica che, a determinate condizioni, può o deve poter sottrarre allo Stato di diritto la potestà d’imperio, sebbene possa apparire una reviviscenza della teoria e della pratica del governo illimitato. La Corte costituzionale, chiamata a decidere nei conflitti d’attribuzione insorti al riguardo tra magistratura e Camere, sembra inclinare a riconoscere l’insindacabilità purché congruamente motivata e rispettosa dei diritti inalienabili»

MINISTRO AD INTERIM

È detto Ministro ad interim il ministro del governo della Repubblica Italiana che viene preposto solo temporaneamente alla direzione di un dicastero, quando il precedente Ministro si sia dimesso o non possa più proseguire la propria attività a causa di dimissioni, impedimento permanente o morte. In tal caso, in luogo di procedere alla formazione di un nuovo governo, e nell'attesa di un rimpasto il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, può affidare temporaneamente la direzione di un Dicastero ad un altro ministro o allo stesso Presidente del Consiglio

Presidenza del Consiglio dei ministri

La Presidenza del Consiglio dei ministri è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento attribuitegli, distinte da quelle proprie del governo nel suo complesso. Essa si articola in dipartimenti e in uffici di diretta collaborazione.

OrganizzazioneLa struttura della Presidenza del Consiglio, come previsto dal DPCM del 1º marzo 2011,[3] modificato dal DPCM del 21 giugno 2012,[4] è organizzata in uffici di diretta collaborazione del presidente, strutture generali (dipartimenti e uffici) di cui il presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali e strutture generali di supporto al presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, nonché per il supporto tecnico-gestionale.[5]

Uffici di diretta collaborazione del Presidente Sono uffici di staff del Presidente del Consiglio:
l'Ufficio del Presidente, comprensivo della segreteria particolare l'Ufficio stampa e del portavoce l'Ufficio del consigliere diplomatico l'Ufficio del consigliere militare. Nell'ambito di quest'ultimo ufficio opera il Servizio per il coordinamento della produzione dei materiali d'armamento (UCPMA), prevista dall'art. 8 della legge 185/90, recante Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Segretario generale
È il dirigente che assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio: sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale.

Inoltre è responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza del Consiglio. Viene nominato tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo.
Strutture di indirizzo e coordinamento delle aree politico-istituzionali

Sono uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio, di cui il presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali, sottoposti al Segretario generale della PCM ma che più spesso sono affidati alla responsabilità di un Sottosegretario alla presidenza o di un Ministro senza portafoglio:

Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana

Il Presidente del Consiglio dei ministri, (anche noto come premier) in Italia, è l'organo di vertice politico-amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché Capo del governo, presiedendo il Consiglio dei ministri.

La carica non è elettiva, ma viene assegnata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione.[4] che non prevede particolari requisiti per la nomina.[5]

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su sua proposta, i ministri.

Il governo quindi deve ricevere la fiducia di entrambe le Camere del Parlamento italiano.
Con la nascita della Repubblica Italiana e l'entrata in vigore il 1º gennaio 1948 della Costituzione, venne introdotta in Italia la forma di governo di repubblica parlamentare, e fu confermato il ruolo di preminenza istituzionale del Presidente del Consiglio (col titolo originale per l'appunto di Presidente del Consiglio dei ministri) sugli altri ministri.[9]

Storicamente, l'attività del Presidente del Consiglio è stata più quella di mediazione fra i partiti della maggioranza che quella di direzione dell’attività di governo. Il suo potere di indirizzo, inoltre, è limitato, perché non ha, almeno formalmente, la facoltà di rimuovere dai propri incarichi i ministri coi quali si trovi in disaccordo; la prassi del "rimpasto" o quella più rara del voto di sfiducia individuale da parte del Parlamento possono essere considerate dei surrogati alla mancanza formale di questo potere.[11]

A partire dagli anni 1980 si è assistito a un'opera di riordino legislativo della figura del Presidente del Consiglio, culminata nella legge n. 400 del 1988 e il decreto legislativo n. 79 del 1999, tramite le quali ne sono state definite la struttura e le funzioni.[12]

Successivamente, l'adozione di leggi elettorali che prevedono l'indicazione, prima delle elezioni politiche, dei leader di partiti e coalizioni (cioè dei soggetti che, in caso di vittoria elettorale, durante le consultazioni verranno presumibilmente proposti al Presidente della Repubblica per la nomina a Presidente del Consiglio) e il bipolarismo hanno de facto dotato il Presidente del Consiglio di una capacità decisionale e direttiva maggiore all'interno delle dinamiche del governo.

Dal punto di vista protocollare, è la quarta più alta carica della Repubblica Italiana,[18] mentre, a livello pratico, è l'effettiva dirigente della politica, nonché la carica che concede maggior potere...

Sottosegretario di Stato (ordinamento italiano)

Il sottosegretario di Stato, nell'ordinamento giuridico Italiano, è un componente del governo con la funzione di coadiuvare il ministro ed esercitare i compiti che gli siano stati delegati dal ministro stesso. Rientra nella seconda categoria dell'ordine delle cariche della Repubblica Italiana.Sebbene non sia espressamente prevista dalla Costituzione repubblicana del 1948, la carica è stata conferita in tutti i governi repubblicani.È disciplinato dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri).Nomina
I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio.
Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei ministri, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di viceministro, se a essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In questo caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevede all'art. 1, comma 376 che, a partire dalla XVI legislatura, il numero totale dei componenti del Governo, compresi i ministri senza portafoglio, i viceministri e i sottosegretari di Stato, non può essere superiore a 65. Va peraltro tenuto presente che, trattandosi di una norma di legge ordinaria e non costituzionale, può sempre essere modificata con altra legge o atto avente forza di legge.
I sottosegretari di Stato possono essere scelti tra i membri del Parlamento, come di solito avviene, oppure al di fuori dello stesso. Dopo la nomina possono continuare ad appartenere a una camera (o essere eletti alla stessa), non essendo prevista alcuna incompatibilità al riguardo.
Funzioni
I sottosegretari di Stato coadiuvano un ministro o il Presidente del Consiglio ed esercitano i compiti a essi delegati con decreto ministeriale (o del Presidente del Consiglio) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere a interrogazioni e interpellanze.
I viceministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.
I sottosegretari non partecipano alle riunioni del Consiglio dei ministri, salvo uno dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio al quale sono attribuite nel decreto di nomina le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri che, secondo l'art. 4 della legge n. 400/1988, cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni....

Viceministro

Nell'ordinamento italiano il viceministro è un sottosegretario di Stato cui sono conferite deleghe e competenze particolari.

La figura, non prevista dalla Costituzione, è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 81 del 2001 che ha modificato l'art. 10 della legge n. 400 del 1988. Secondo il testo attuale di questo articolo, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di viceministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali oppure di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sempre secondo il medesimo articolo, i viceministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.

Nel governo Berlusconi II e nel governo Berlusconi III i viceministri erano nove, così come nel governo Prodi II. Nel governo Berlusconi IV sono stati nominati nel 2009 cinque viceministri, successivamente ridotti a tre. Nel governo Monti i viceministri erano due. Nel governo Letta i viceministri erano dieci, il massimo consentito, mentre erano nove nel governo Renzi, sei sia nel governo Gentiloni sia nel governo Conte I, dieci nel governo Conte II, sei nel governo Draghi, otto nel governo Meloni.

Governo monocolore

Un governo monocolore, in un sistema parlamentare, è un governo formato da un singolo partito che, o perché detiene la maggioranza dei seggi in Parlamento, o perché alcuni partiti si sono offerti di supportarlo o di astenersi, supportando il governo “passivamente” (in alcuni paesi tramite il meccanismo del Parlamentarismo negativo), riesce a governare e dunque a formare un esecutivo, che prende il nome di esecutivo monocolore.

Poiché è possibile la formazione di un governo monocolore in varie circostanze, questo tipo di governo si può dividere in:

Governo monocolore di maggioranza, in cui il partito al Governo è uno e uno solo, tuttavia esso detiene la maggioranza semplice o assoluta e dunque non ha bisogno di un sostegno di altri partiti per governare;

Governo monocolore di minoranza, in cui il partito al Governo è sempre uno e uno solo, tuttavia esso può (ma anche no) detenere la maggioranza relativa e necessita del supporto attivo o passivo per governare; In altri casi, può aversi governo monocolore allorché singoli partiti, pur appoggiando l'esecutivo, nei vari modi elencati, in sede parlamentare, decidano, per ragioni di natura politica, di non entrare a far parte della compagine governativa.

I governi monocolore in Italia sono stati relativamente rari, a causa della frammentazione politica. Durante il periodo della Prima Repubblica, si trattava principalmente di governi transitori, di minoranza, composti da esponenti del partito di maggioranza relativa (la Democrazia Cristiana) di solito con l'appoggio esterno di partiti minori.

Solo la Democrazia Cristiana nella storia della Repubblica è riuscita a formare governi monocolore.

Il governo Fanfani VI, che includeva, oltre alla Democrazia Cristiana, alcuni indipendenti, ma nessun esponente di altri partiti, fu soprannominato dalla stampa nazionale un "monocolore scolorito"...

Governo di unità nazionale

Un governo di unità nazionale, o governo di coalizione nazionale, è un governo di coalizione che si forma in situazioni particolari di emergenza nazionale, caratterizzato dal temporaneo abbandono delle categorie di maggioranza e opposizione e dal sostegno di tutti o quasi i partiti politici, per fini e/o scopi comuni agli schieramenti contrapposti.

I governi di unità nazionale vengono generalmente formati in passaggi transitori caratterizzati da importanti mutamenti politici o da stati d'emergenza[2].

Alla base della formazione del governo di unità nazionale c'è, dunque, la necessità di superare uno stato di negazione o di pericolo per le libertà democratiche nonché per l'indipendenza e l'unità della nazione, rimandando la normale gara fra idee e interessi contrapposti a quando la democrazia e la pace saranno ristabilite.

Analogamente, un governo di unità nazionale può essere giudicato necessario in momenti relativamente tragici della storia di uno Stato, come di fronte ad un'importante crisi economica o ad una grave minaccia terroristica.
Governo Ricasoli II (governo di conciliazione nazionale, nato durante la terza guerra d'indipendenza);
Governi Boselli e Orlando (governi della prima guerra mondiale);
Governi Badoglio II, Bonomi II, Bonomi III, Parri, De Gasperi I, De Gasperi II e De Gasperi III (governi del Comitato di Liberazione Nazionale);
Governo Andreotti III (governo di solidarietà nazionale o governo della non sfiducia, ottenne la maggioranza grazie all'astensione del PCI di Berlinguer, in accordo al compromesso storico);
Governo Monti (governo nato durante la crisi del debito sovrano europeo)
Governo Draghi (governo nato durante la pandemia di COVID-19).

Governo tecnico

Un governo tecnico, o anche governo dei tecnici,[1] è un tipo di governo dalla non dichiarata identità politica,[2][3] formato da personalità dotate di competenze tecniche specialistiche ed estranee alle forze politiche;[4] tale tipo di governo viene solitamente costituito in particolari situazioni in cui coesiste una difficoltà o emergenza (specie in particolari congiunture politico-economiche) e l'impossibilità di realizzare una maggioranza "politica" in Parlamento, con il compito pertanto di affrontare l'emergenza senza incontrare i veti incrociati dei partiti politici.[1]

Il termine "tecnico" viene a volte associato alla concezione politica di governo dello Stato nota come tecnocrazia, cioè un "governo dei tecnici" come tentativo di risolvere i problemi di un Paese in maniera che si pretende più scientifica, razionale e rigorosa, al di là delle contrapposizioni politico-ideologiche e quindi estranea alle logiche di interesse tipiche dei partiti.[5][6][7][8].

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, ci sono stati – fino al 2014 – sei governi tecnici in senso stretto: governo Dini (Italia 1995-1996), governo Monti (Italia 2011-2013), governo Bajnai (Ungheria 2009-2010), governo Văcăroiu (Romania 1992-1994), governo Berov (Bulgaria 1992-1994) e governo Fischer (Repubblica Ceca 2009-2010).

Il termine "governo tecnico" ha innanzitutto una connotazione opposta a quella di "governo politico".[1] In un governo tecnico, pertanto, tutte le principali decisioni governative non vengono prese da politici eletti e, in generale, la politica del governo non viene decisa all'interno dei partiti.[3]

Secondo McDonnell e Valbruzzi, un governo si definisce quindi "tecnico" quando sia il primo ministro che la maggioranza dei ministri sono tecnici e quando il governo ha un mandato per cambiare lo status quo.[3]

In particolare, sempre secondo McDonnell e Valbruzzi, quest'ultima condizione fa sì che – pur essendo spesso usati erroneamente come sinonimi – un governo tecnico si differenzia da un "governo ad interim" per il mandato ricevuto e quindi, indirettamente, per la durata del governo stesso.

Un governo a interim ha infatti solitamente una durata più breve e un semplice mandato per amministrare temporaneamente gli "affari correnti" in vista delle successive elezioni e/o della formazione di un altro governo debitamente incaricato.[3] Tale differenza non è comunque necessariamente netta e può succedere che un governo nato per gestire gli affari correnti si evolva in un governo tecnico (come ad esempio il governo Fischer in Repubblica Ceca).[3]

La locuzione "governo tecnico" può inoltre essere parzialmente sovrapponibile, in alcuni casi, con altri termini come "governo istituzionale", "governo di larghe intese", "governo del presidente",[9] "governo ponte" e "governo balneare", con i quali condivide alcune caratteristiche, ma di cui non è necessariamente sinonimo.[10]

Se invece, pur in presenza di un primo ministro tecnico, la maggioranza dei ministri è espressione dei partiti politici, allora si tratta a tutti gli effetti di un "governo politico".

La forma di governo italiana è di tipo parlamentare a debole razionalizzazione. Si intende con ciò che la Costituzione italiana interviene in termini assai limitati nella definizione di stabilità del rapporto di fiducia tra parlamento e governo, e altrettanto poco nell'assicurare all'esecutivo capacità di direzione politica.[11]

La disciplina costituzionale italiana relativa al rapporto di fiducia prevede due aspetti: la mozione di sfiducia e la mozione di fiducia.

Mentre la prima ha avuto effetto pratico sola una volta nella storia parlamentare italiana (la crisi del governo Prodi II nel 2008, successivamente all'esito positivo della mozione di sfiducia),

la seconda ha avuto ben altra importanza. Quest'ultima prevede che ogni governo debba, entro dieci giorni dalla sua formazione, presentarsi alle camere per ottenere (attraverso mozione motivata e scrutinio palese) l'approvazione del proprio indirizzo politico.[2]La maggioranza espressa dalla mozione di fiducia è una maggioranza "politica", che va distinta dalla maggioranza "aritmetica", richiesta dalla Costituzione (art. 64.3) per l'approvazione delle singole deliberazioni.[2]

In fasi di particolare fermento politico, può accadere che i partiti decidano di non impegnarsi esplicitamente in un'alleanza politica: accordando la fiducia a un governo di dichiarata funzione transitoria, essi aspettano tempi maturi per accordarsi, anche in vista di una fase elettorale, e dare vita a una maggioranza in grado di sostenere un indirizzo politico.[2] In tali governi "a scadenza", la presenza di ministri "tecnici", ovvero esperti e funzionari scelti al di fuori della politica attiva,[12] e quindi non parlamentari,[13] ha in qualche modo la funzione di esplicitare al massimo il proprio carattere di neutralità politica. In tal senso la non appartenenza al Parlamento dei membri di un governo "tecnico" è una conseguenza del loro essere al di fuori della politica attiva più che un fattore decisivo a qualificare un governo come "tecnico", dato che la Costituzione (artt. 92-96) non prevede in ogni caso l'obbligo di scegliere tra i parlamentari né il presidente del Consiglio né i ministri.

In Italia si è parlato di "governo tecnico" a proposito del governo Dini (1995-1996)[12][13][14] e del governo Monti (2011-2013).[15][16]

È stato definito tecnico o "di tecnici" anche il governo Ciampi (1993-1994), il primo presieduto da un non parlamentare; Carlo Azeglio Ciampi veniva infatti dalla carica di governatore della Banca d'Italia, ma il suo esecutivo era composto in larga parte da politici,[10][17] per cui va considerato come un governo politico guidato da un tecnico.[3] In maniera simile, anche il governo Draghi (2021-2022) può essere considerato un "incrocio" tra un esecutivo politico (nello specifico, di unità nazionale) e uno tecnico:[18] era presieduto da un indipendente e composto in parte da politici (espressione di quasi tutti i partiti presenti in parlamento) e in parte da tecnici....

Governo di rotazione

Un governo di rotazione (anche chiamato, in alcuni ordinamenti, governo di alternanza) è un tipo di governo che può essere formato in un sistema parlamentare. Esso ha la particolarità di veder cambiare (o, per l’appunto “ruotare” o “alternarsi”), durante il suo mandato, l'individuo che ricopre la carica di Primo Ministro all'interno dello stesso governo, a volte senza dover riottenere un voto di fiducia dall’organo legislativo.

Tale tipo di governo può formarsi sia fra membri dello stesso blocco o partito politico, che come parte di una coalizione tra partiti diversi, spesso abbastanza distanti ideologicamente.

Di solito, questa alternanza è guidata dalla convenzione costituzionale; tuttavia, Israele è l’unico paese che ha codificato tale meccanismo di rotazione all’interno della sua costituzione, anche per via del fatto che è (ed è stata) la nazione in cui ve ne sono stati di più ed in modo più frequente.

Governo di minoranza

Un governo di minoranza, in un sistema parlamentare, è un gabinetto di governo che non gode del sostegno della maggioranza del parlamento. Poiché in alcune nazioni sono usuali governi senza maggioranza, i cui componenti provengono dal partito che ha però conseguito alle elezioni più scranni di tutti gli altri, vengono talvolta chiamati governi monocolore o governi di maggioranza relativa.

Per essere varati, ove l'entrata in carica di un esecutivo è legata alla fiducia della maggioranza assoluta, i partiti di opposizione si astengono o escono dall'aula durante la mozione. Altri paesi, che non prevedono il passaggio parlamentare per la nomina del primo ministro, rendono ancora più semplice la possibilità di formare questo tipo di governi: è il caso, ad esempio, della Francia, dove il Primo Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, ma può essere costretto alle dimissioni in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti.

Proprio per questo tali forme di governo si possono presentare assai fragili e non durare quindi un'intera legislatura. Il termine governo di minoranza è inoltre talvolta usato anche per riferirsi ad un governo composto esclusivamente da una forza politica che non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, ma che riesce ugualmente a conseguire la maggioranza assoluta durante i voti di fiducia grazie all'appoggio esterno di altre forze politiche non incluse nella compagine di governo.

In Italia la Costituzione prevede che per essere pienamente esecutivo un governo debba avere la fiducia della maggioranza relativa di entrambe le Camere, ma non è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Pertanto, almeno in teoria, è possibile la formazione di governi di minoranza, in presenza di un patto tra le forze politiche di maggioranza relativa e almeno una parte delle forze di opposizione, come verificatosi nel caso del governo Leone I, del governo Andreotti III o del governo Dini. Tale eventualità, in concreto, si è però verificata raramente, per le forti divergenze tra maggioranze e opposizioni.

Nel 2013, a seguito del risultato delle elezioni politiche, è stata paventata nuovamente la formazione di un governo di minoranza dal segretario del Partito Democratico Pier Luigi Bersani, che aveva appena ottenuto un mandato esplorativo da Giorgio Napolitano. Fortemente criticata dalle altre liste, questa ipotesi fu scartata e si venne a formare un governo di grande coalizione guidato da Enrico Letta tra Popolo della Libertà, Partito Democratico, Scelta Civica e Unione di Centro, che detenevano assieme più dei due terzi degli scranni sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Il 19 gennaio 2021 il Governo Conte II diventa, per pochi giorni fino alle dimissioni del Presidente del Consiglio, un governo di minoranza, dato che in Senato non ha ottenuto la maggioranza assoluta...

Governo di scopo

Per governo di scopo, nell'ambito del gergo parlamentare italiano, si intende un esecutivo di breve durata, sorto appositamente dopo una crisi di governo, e che abbia come obiettivo il varo di provvedimenti legislativi urgenti, come ad esempio l'approvazione di una nuova legge elettorale prima della fine della legislatura.[1]

Viene spesso erroneamente ricondotto nella fattispecie del governo tecnico, che a differenza di quello di scopo non è necessariamente politico: nel primo caso sarà formato quasi esclusivamente da "tecnici" esterni prestati alla politica,[2] nel secondo da parlamentari eletti, magari ex ministri facenti parte dell'esecutivo dimissionario precedente.

Grande coalizione

Una grande coalizione (dal tedesco: Große Koalition), in Italia nota anche col nome di governo di larghe intese, è un governo di coalizione che si sviluppa in un sistema parlamentare multi-partitico in cui i due maggiori partiti politici si uniscono per costituire una coalizione.[1]

Il termine è comunemente utilizzato nelle nazioni in cui vi sono due partiti predominanti con differenti orientamenti ideologici, più altri partiti minori che sono in grado di assicurarsi una rappresentanza in Parlamento. I due grandi partiti cercano di ottenere abbastanza seggi da poter formare un governo di maggioranza, e se tale proposito non si verifica, ognuno dei due grandi partiti cerca di entrare in coalizione con partiti minori che hanno un simile orientamento ideologico.

Occasionalmente, può verificarsi la circostanza in cui i partiti che normalmente sono avversari, possono reputare conveniente formare un governo insieme; uno di questi motivi può essere una crisi nazionale come una guerra o una depressione economica, in cui la popolazione sente la necessità di unità nazionale e di stabilità che vada oltre le differenze ideologiche ordinarie. Questo è particolarmente vero ove vi sia un ampio accordo sulla miglior politica che consenta di uscire dalla crisi. In questo caso, può essere formata una grande coalizione anche quando un partito avrebbe abbastanza seggi da poter governare da solo. Un esempio di ciò sono i governi nazionali del Regno Unito tra le due guerre mondiali.

Un'altra possibilità è il fatto che i maggiori partiti potrebbero scoprire di avere più elementi ideologici in comune tra loro piuttosto che con altri partiti minori, oppure la frammentazione dei partiti più piccoli è talmente grande da rendere instabile qualsiasi altra coalizione. Tra questi esempi vi è l'Austria, in cui i principali partiti della sinistra e della destra hanno spesso formato grandi coalizioni per far rimanere i partiti di estrema sinistra o destra fuori dal governo (un esempio di cordon sanitaire), o Israele, dove in alcuni parlamenti la frammentazione e l'intransigenza di alcuni dei partiti minori ha reso più semplice l'unione tra i grandi partiti. Questa opzione è spesso scelta per necessità politica, per impedire elezioni anticipate. In alcune nazioni, la presenza di grandi coalizioni persistenti frustra spesso gli elettori ed i partiti più piccoli, che sentono di non avere nessuna rappresentanza reale nel governo: in queste nazioni è quindi più probabile il voto di protesta.

Il primo governo definibile di grande coalizione è quello guidato da Enrico Letta, nonostante il Governo Ciampi abbia presentato alcune delle caratteristiche ascrivibili a tale forma.

Diversamente il precedente Governo Monti, pur essendo stato sostenuto dai due partiti maggiori (Il Popolo della Libertà e Partito Democratico) e numerosi partiti minori cosiddetti "centristi", è stato definito "tecnico", essendo i suoi membri tutti indipendenti[2]. La formazione del Governo Letta fu incoraggiata dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in seguito al fallimento del tentativo di Pier Luigi Bersani di formare un governo.

Il governo, che aveva al suo interno anche membri tecnici, godeva dell'appoggio esterno di altre formazioni minori quali Partito Socialista Italiano, Südtiroler Volkspartei, Partito Autonomista Trentino Tirolese, Unione Sudamericana Emigrati Italiani, Movimento Associativo Italiani all'Estero, Union Valdôtaine, Centro Democratico, Unione per il Trentino e Gruppo di Azione Partecipazione Popolare.

Il 16 novembre 2013 Il Popolo della Libertà si sciolse, dividendosi in Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Il 26 novembre il Governo pose la fiducia sulla legge di stabilità presentando un maxi-emendamento che integrava le modifiche della commissione bilancio del Senato. Forza Italia, nella conferenza dei capigruppo Paolo Romani e Renato Brunetta, annunciò il no alla finanziaria e l'uscita dalla maggioranza del Governo Letta[4], mentre NCD continuò a far parte della maggioranza.

Il secondo governo di grande coalizione è quello guidato da Mario Draghi. La formazione del Governo Draghi è stata incoraggiata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in seguito al fallimento del tentativo di Giuseppe Conte di formare un terzo governo da lui guidato.

Governo balneare

Governo balneare è un'espressione appartenente al gergo parlamentare italiano. Essa indica un esecutivo nato con un mandato a breve termine, di transizione e di decantazione, al fine di dare tregua con una "pausa estiva" a tensioni politiche particolarmente aspre all'interno di una maggioranza parlamentare.

L'espressione nacque per descrivere il neonato primo governo Bonomi dell'estate 1921[1] e fu poi ripresa nel dibattito politico dalla crisi del governo De Gasperi VI (luglio 1951) in poi.[2]

Pur essendo un'espressione gergale ampiamente usata, gli esecutivi italiani effettivamente nati in estate con un profilo di transitorietà sono stati il governo Pella, il quale tuttavia è ricordato come un «governo amministrativo»,[3] quelli formati da Giovanni Leone e il governo Rumor II,[4] tutti governi nati tra giugno e agosto e durati dai quattro ai sei mesi circa.

Governo del presidente

Per governo del presidente[1] (detto anche governo d'affari[2] o governo amministrativo[3]), nell'ambito del gergo parlamentare italiano, si intende un esecutivo di breve durata, con programma e obiettivi limitati, scelto dal capo dello Stato.

La formula governo del Presidente indica "la formazione di un esecutivo la cui origine non può essere ascritta al Parlamento, ma a un’iniziativa esclusiva del Capo dello Stato. Un governo, quindi, che trova la sua maggioranza nelle assemblee elettive che così assumono il compito non solo di dare la fiducia, ma anche di fornire una sorta di vaglio alla proposta presidenziale. Si tratta di una formula che ha i suoi precedenti nella storia costituzionale sia dell’Italia postunitaria che di quella repubblicana"[4]: vi si è ricorso per superare l'eventuale fase di stallo, dovuta, ad esempio, all'ingovernabilità causata dalla legge elettorale vigente in un determinato periodo storico, e che non sia riuscita a esprimere una maggioranza parlamentare omogenea tale da permettere la formazione di un governo politico.

Nella storia della Repubblica Italiana, si può considerare come primo "governo del presidente" quello di Giuseppe Pella, 8º esecutivo della Repubblica, il secondo nell'ambito della II legislatura[6].

Con la legge elettorale del 1953[7] (meglio nota con l'appellativo "legge truffa", termine usato durante la campagna elettorale[8]), modificata a maggioranza dal governo De Gasperi la legge proporzionale pura vigente dal 1946, si introdusse, a fine legislatura, un premio consistente nell'assegnazione del 65% dei seggi (380 scranni) della Camera dei deputati alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1) dei voti validi[9].

Le elezioni politiche videro uscire vincitrice la coalizione "centrista" composta da DC, PSDI, PRI e PLI guidata da Alcide De Gasperi (già presidente del Consiglio uscente), ma perdendo ben 2,8 milioni di voti rispetto alla tornata elettorale precedente[10], e mancando l'obiettivo di pochi decimi di punto (fermandosi al 49,8% dei consensi[10]) non si riuscì quindi a far scattare il premio di maggioranza, trasformando dunque il risultato in una "vittoria pirrica".

Nonostante il pesante responso elettorale, De Gasperi fu nuovamente "incaricato" dall'allora presidente della Repubblica Luigi Einaudi di formare il nuovo governo che, dopo il giuramento[11], passò per il necessario iter in Parlamento[12], ottenendo però solo i 263 voti favorevoli della DC contro i 282 di PCI, PSI, MSI e monarchici e vedendo astenersi 37 degli ormai ex alleati socialdemocratici, repubblicani e liberali, passando così alla storia come il primo esecutivo repubblicano a vedersi respinto il voto di fiducia all'iniziale passaggio alla Camera, decadendo e decretando la fine della stagione politica di De Gasperi[10].

Dopo un'altra fase di consultazioni venne dunque incaricato Pella che, stavolta, grazie all'astensione dell'MSI, vide ridursi il fronte dei contrari permettendo la formazione di un esecutivo monocolore DC e, ottenuta la maggioranza, governò per cinque mesi.

Altro governo del presidente fu, dal 20 maggio 1957 al 2 luglio 1958, quello presieduto da Adone Zoli, 12º esecutivo della Repubblica, il sesto e ultimo della II legislatura....

Cerimonia della campanella

La cerimonia della campanella (ufficialmente chiamata cerimonia di insediamento del nuovo Governo[1]) è un tradizionale rito che si svolge a Palazzo Chigi in occasione di un cambio di Governo, che prevede la consegna dello strumento con cui si dà inizio alle riunioni del Consiglio dei ministri[2][3][4] e che segna simbolicamente il passaggio di potere tra il presidente del Consiglio uscente e quello entrante. È stata istituita nel 1996.

Dopo aver svolto il giuramento del nuovo governo nelle mani del Presidente della Repubblica al Palazzo del Quirinale, una volta giunto a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio dei ministri entrante viene accompagnato dal consigliere militare con cui passa in rassegna la guardia d'onore schierata nel cortile interno[7]. Salutato il segretario generale alla Presidenza del Consiglio, il neo presidente, venendo ancora accompagnato, sale lo Scalone d'Onore[8] e giunge nella Sala delle Galere[9], dove viene accolto dal presidente uscente. Assieme entrano nello Studio presidenziale[10] per un incontro riservato, al termine del quale vengono raggiunti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio entrante e da quello uscente, con i quali fanno rientro nel Salone delle Galere, dove ha luogo la simbolica cerimonia di consegna della campanella al nuovo presidente da parte del predecessore. Il neo presidente del Consiglio rientra quindi nel proprio studio, mentre il presidente uscente, accompagnato dal capo dell'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze attraverso lo Scalone d'Onore, giunge nel cortile interno e, dopo aver ricevuto gli onori militari da parte della guardia d'onore schierata, lascia Palazzo Chigi.

Dopo che il Presidente del Consiglio uscente ha lasciato Palazzo Chigi[12], il nuovo Esecutivo si riunisce nella Sala del Consiglio e tiene il primo Consiglio dei ministri. In questa seduta viene nominato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretario del Consiglio dei ministri, nella persona già annunciata dal Presidente al Quirinale insieme alla lista dei ministri. Il Segretario non deve prestare giuramento pubblicamente, bensì appunto durante il primo Consiglio dei ministri, dopo la sua nomina prima di assumere le sue funzioni. Nel primo CdM vengono anche assegnate le deleghe ai ministri senza portafoglio....

Consultazioni del presidente della Repubblica Italiana

Le consultazioni del Presidente della Repubblica (che fanno parte delle "consuetudini costituzionali") sono una procedura portata avanti per consuetudine dal capo dello Stato italiano per dare avvio all'iter procedurale di formazione di un nuovo esecutivo o per la risoluzione di una crisi di governo che si conclude poi con un rimpasto

Il presidente della Repubblica non è condizionato da alcun articolo della Costituzione ad intavolare delle consultazioni: si tratta pertanto di galateo istituzionale, secondo una prassi consolidata fino al punto di essere stata definita[1] convenzione costituzionale.[2]

Egli convoca i presidenti dei gruppi parlamentari e i rappresentanti delle coalizioni di schieramento, con l'aggiunta dei presidenti dei due rami del Parlamento (i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere), oltre che, come forma di cortesia e rispetto, gli ex-presidenti della Repubblica. Sino agli anni Ottanta la prassi prevedeva l'audizione anche degli ex-presidenti del Consiglio dei ministri.[3] Negli ultimi anni è invalsa la pratica di rendere più preminente il ruolo dei partiti rispetto alle rappresentanze parlamentari e convocare anche esponenti politici non eletti in Parlamento ma comunque a capo di un partito.

Come detto, nel caso di crisi di governo caratterizzate da incertezza o litigiosità, il conferimento dell'incarico di formazione del nuovo governo può essere preceduto anche da un eventuale mandato esplorativo che viene generalmente conferito dal presidente della Repubblica ad una carica istituzionale come quella del presidente della Camera o del Senato, mandato che si rende necessario quando le consultazioni del presidente della Repubblica non abbiano portato ad indicazioni concludenti.

Il preincarico differisce dall'istituto del mandato esplorativo[4]. Viene infatti affidato alla personalità cui viene richiesto di svolgere ulteriori consultazioni informali: ciò nell'intento di acquisire dai partiti il ragionevole affidamento che un'eventuale sua nomina otterrebbe, nelle Camere, la fiducia di un numero sufficiente di parlamentari. Per questo il nome del preincaricato, solitamente, ma non sempre[5], coincide con quello della persona cui poi il presidente della Repubblica affiderà verosimilmente l'incarico di formare il nuovo governo.

Un'ulteriore ipotesi è quella del reincarico che si ha quando, dopo una crisi di governo, il presidente della Repubblica assegna nuovamente l'incarico di formare un nuovo esecutivo al dimissionario presidente del Consiglio, che procede solitamente con un rimpasto dell'elenco dei ministri....

Presidente del Consiglio incaricato

Il Presidente del Consiglio dei ministri incaricato è un organo costituzionale transitorio,[1] la cui affermazione è stata determinata dalla prassi costituzionale[2]. È nominato dal presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 92 della Costituzione della Repubblica Italiana[3], ed ha il compito di assicurare il supporto della maggioranza parlamentare e proporre al Capo dello Stato la lista dei ministri per formare un nuovo esecutivo.

Le disposizioni del testo costituzionale in effetti non fanno alcun riferimento alla figura del Presidente del Consiglio incaricato di per sé. Secondo la Costituzione infatti «il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri»; la consuetudine, le convenzioni costituzionali e le interpretazioni della Costituzione adottate dai Presidenti della Repubblica, maturate nel tempo anche dopo l'esperienza del fallimento del Governo De Gasperi VIII[4][5], hanno indotto i Capi di Stato a svolgere le consultazioni con le forze politiche per assicurarsi che il Governo nominato ottenesse la fiducia in entrambe le Camere.

Dalla prassi origina dunque l'incarico per la formazione del Governo conferita al Presidente del Consiglio incaricato, il cui conferimento precede la nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri.

La scelta della persona da incaricare è il frutto delle riflessioni del Presidente della Repubblica a conclusione di una o più consultazioni con i presidenti dei due rami del Parlamento, l'eventuale o eventuali Presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni dei gruppi parlamentari. I soggetti da consultare e il loro ordine di convocazione possono comunque variare a piacimento del Presidente.[6]

Dal 25 giugno 1958 l'incarico è conferito dal Presidente della Repubblica oralmente, e non più con apposito decreto, durante un colloquio tra il Capo dello Stato e il prescelto, al termine del quale viene emesso un semplice «comunicato» del Segretario della Presidenza della Repubblica.

L'incarico per prassi e consuetudine viene in genere accettato «con riserva», vale a dire con la possibilità di rifiutarlo nel caso in cui il Presidente incaricato fallisse nel suo compito. In alcuni casi tuttavia è accaduto che il Presidente abbia accettato l'incarico senza riserva[9].

In caso di scioglimento negativo della riserva, il Presidente della Repubblica ripeterà le consultazioni al fine di trovare una nuova personalità da incaricare e nel caso constatasse l'impossibilità di dare un nuovo incarico, decreterà lo scioglimento delle Camere (tranne negli ultimi sei mesi del suo mandato settennale). In caso invece di scioglimento positivo della riserva, l'incarico viene accettato e contestualmente il Presidente del Consiglio incaricato presenta la proposta di lista dei ministri al Capo dello Stato, il quale potrà accettarla o rifiutarla, anche solo parzialmente, per inopportunità chiedendo di individuare altre personalità.[10]

Al fine di sciogliere la riserva, il Presidente del Consiglio incaricato tiene delle proprie consultazioni con le delegazioni delle forze politiche presenti in Parlamento al fine di individuare programma e struttura del governo in formazione.[11]

Con lo scioglimento positivo della riserva, seguiranno il decreto del Presidente della Repubblica di accettazione delle dimissioni del governo ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti e quindi i decreti di nomina dei nuovi ministri e prima di assumere le funzioni, ai sensi dell'art. 93 della Costituzione, il giuramento degli stessi nelle mani del Presidente della Repubblica[12].

Al nuovo governo in carica non resta che presentarsi entro dieci giorni alle Camere per ottenere da entrambe la fiducia.[13] In caso contrario il governo è costretto a dimettersi aprendo una nuova crisi di governo....

ART. 72 COST.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 76 COST.

L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77 COST.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 81 COST.

((Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale)). ((19)) -------------

AGGIORNAMENTO (19)La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

ART. 92 COST.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93 COST.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94 COST.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95 COST.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 96 COST.

((Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale)).

ART. 123 COST.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. ((In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali)).

ART. 127 COST.

((Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge)).

D.Lgs. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del governo)

Decreto ministeriale

Un decreto ministeriale (d.m.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo emanato da un ministro nell'esercizio della sua funzione e nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero. Quando questo tipo di atto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri prende la denominazione di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.m.). Se un decreto richiede per legge la competenza di diversi dicasteri e deve quindi essere adottato di concerto tra gli stessi, si parla di decreto interministeriale.

Decreto legislativo luogotenenziale

Il decreto legislativo luogotenenziale[1] (abbr. D.L.L., D.L.Lt. o D.Lgs.Lgt.) nell'ordinamento giuridico italiano è un atto avente forza di legge adottato dal Consiglio dei ministri e promulgato dal Luogotenente del Re durante il Regno d'Italia.Il decreto legislativo luogotenenziale era in tutto equivalente al regio decreto legislativo, promulgato dal sovrano dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri su delega del Parlamento.Durante la seconda guerra mondiale lo stesso Vittorio Emanuele III, dopo la liberazione di Roma, fu indotto a rinunciare all'esercizio effettivo delle funzioni monarchiche, delegando il 5 giugno 1944 il figlio Umberto II quale Luogotenente del Regno.I decreti legislativi luogotenenziali non abrogati da successive disposizioni e compatibili con la Costituzione repubblicana sono rimasti in vigore anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana...

Regio decreto

Il regio decreto (R.D.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo avente generalmente forza di legge, non più emanabile, in quanto adottato dal Consiglio dei ministri e sancito dal Re d'Italia durante il Regno post-unitario.I regi decreti non abrogati da successive disposizioni e compatibili con la Costituzione repubblicana sono rimasti in vigore anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana. ..

Decreto legislativo

Un decreto legislativo (spesso abbreviato in d.lgs.) è, secondo il diritto costituzionale, un atto normativo avente valore di legge adottato dall'organo costituzionale che ha il potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale dell'organo costituzionale che ha il potere legislativo (Parlamento).Essendo un atto con il quale l'Organo costituzionale esecutivo esercita un potere legislativo, esso costituisce una deroga al principio della cosiddetta separazione dei poteri. Per prevenire eventuali abusi di questa deroga, gli ordinamenti costituzionali prevedono un intervento del potere legislativo nell'iter di approvazione del decreto legislativo, costituito appunto dalla legge di delega a favore del governo. La presenza "a monte" del controllo delle Camere sulla formazione del d. lgs., attraverso la legge delega, distingue in Italia il decreto legislativo dal decreto-legge, che analogamente al d. lgs. costituisce un atto normativo del Governo con forza di legge, ma il cui iter di approvazione prevede che l'intervento di controllo delle Camere avvenga "a valle", mediante una necessaria conferma (con la cosiddetta legge di conversione) in mancanza della quale il d. l. decade (art. 77 Cost.). In Italia la decretazione legislativa è prevista dall'art. 76 della Costituzione della Repubblica Italiana ed è uno strumento con il quale le Camere decidono di delegare il Governo a disciplinare nel dettaglio una determinata materia non coperta da riserva di legge formale, stabilendo i principi e i criteri direttivi, cioè la cosiddetta "cornice" entro la quale il Governo della Repubblica Italiana dovrà legiferare. In questo caso la legislazione avverrà sulla base di una apposita legge detta per l'appunto legge delega. Qualora il governo ecceda i limiti indicati nella legge delega, ad es. adottando provvedimenti normativi non previsti nella delega, le relative norme potranno essere dichiarate dalla Corte costituzionale viziate da illegittimità costituzionale (per il cosiddetto "eccesso di delega legislativa"). ..

Decreto Legge

Il decreto-legge (anche scritto decreto legge, al plurale decreti-legge e abbreviato in d.l.,[3][4][5] talvolta definito anche "decreto catenaccio"[2]) è un atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, e regolato ai sensi dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti-legge perdono efficacia (cosiddetta decadenza) se mancano di contenere la "clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge", se il giorno stesso della pubblicazione - o entro i cinque giorni seguenti - non sono presentati al Parlamento, e se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Decreto Milleproroghe

Con decreto Milleproroghe si intende nel lessico politico-giornalistico italiano un decreto legge del Consiglio dei ministri volto a risolvere disposizioni urgenti entro la fine dell'anno in corso, ad esempio posticipando l'entrata in vigore di disposizioni normative o prorogando l'efficacia di leggi in scadenza.[1][2][3]Questo strumento, nato come misura eccezionale, è invece stato riproposto in Italia annualmente, a partire dal 2005 fino al 2015, e nuovamente dal 2018.

Decreto omnibus

Informalmente, viene detto decreto omnibus (latino: "per tutto") un decreto-legge contenente norme disparate risalenti a settori e necessità urgenti di diversa natura.

Collegati alla manovra di finanza pubblica

Sono disegni di legge che il Governo presenta al Parlamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, in stretta connessione (per questo son detti "collegati") con la cosiddetta "manovra di bilancio". I disegni di legge collegati devono essere indicati dal Documento di economia e finanza (DEF). Affrontano sovente complesse questioni settoriali (sanità, previdenza, ecc.) e sono esaminati ciascuno dalla Commissione competente per materia ovvero, se hanno carattere intersettoriale, dalla 5ª Commissione (bilancio). Sono "collegati" sotto il riguardo funzionale perché considerati determinanti dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di politica economica (quali indicati appunto nel DEF).

Decreto legislativo (DDL)

È un atto avente valore di legge ordinaria, adottato dal Governo in base ad una delega conferita dal Parlamento con legge (c.d. legge di delega). Quest'ultima, in base alla Costituzione, deve indicare: il termine entro il quale il Governo può esercitare la delega; l'oggetto della stessa, che deve essere "definito"; i princìpi ed i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega (il mancato rispetto dei medesimi comporta il vizio di illegittimità costituzionale delle relative norme del decreto). Di frequente, la legge di delega prevede che il decreto sia adottato previa l'espressione dei pareri, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sul relativo schema (il parere è sempre richiesto qualora il termine per l'esercizio della delega ecceda i due anni). In tal caso, la Commissione procede "in sede consultiva su atti del Governo" (vedi Commissioni (attività) e Pareri (su atti del Governo)).

Decreto-legge

Atto avente forza di legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. In base alla Costituzione, il decreto-legge deve essere dal Parlamento convertito in legge entro 60 giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (in caso contrario, esso perde efficacia sin dall'inizio); a tal fine, nel medesimo giorno della pubblicazione, il Governo deve presentare presso una delle Camere il disegno di legge di conversione. Qualora quest'ultimo sia presentato al Senato, la votazione finale da parte dell'Assemblea deve avvenire, di norma, entro trenta giorni (così da assicurare anche all'altro ramo altrettanto tempo per l'esame), anche ricorrendo al contingentamento dei tempi.

Documento di economia e finanza (DEF)

Documento con il quale si definiscono in via programmatica gli obiettivi e la manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, alla luce del quadro macroeconomico tendenziale e programmatico. Il Governo trasmette il DEF alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno; l'esame parlamentare si conclude con l'approvazione di una risoluzione che indica gli obiettivi di finanza pubblica per gli esercizi successivi e le linee di intervento prioritario della politica di bilancio, che verranno attuati con la legge di bilancio. In allegato al DEF vengono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Europea e di delegazione europea (disegni di legge)

Sono i disegni di legge che il Governo presenta annualmente al Parlamento per l'adempimento degli obblighi europei attraverso il conferimento di specifiche deleghe legislative volte all'attuazione di direttive e decisioni quadro dell'Unione europea (legge di delegazione europea) e l'abrogazione o la modificazione di disposizioni statali vigenti in contrasto con la normativa europea o necessarie per dare attuazione a sentenze o altri atti dell'Unione (legge europea). Il Regolamento del Senato prevede possano essere esaminate, congiuntamente alle relazioni annuali del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in sede referente dalla 4ª Commissione permanente e, per le parti di rispettiva competenza, dalle altre Commissioni competenti per materia. A tal fine il Regolamento detta una precisa scansione temporale per la programmazione dei lavori che disegna una sorta di "sessione europea" nell'ambito dei lavori del Senato.

Potere giudiziario O FUNZIONE GIURISDIZIONALE

La funzione giurisdizionale si distingue da quella legislativa (o, più in generale, normativa) perché quest'ultima si traduce nella creazione di norme (tendenzialmente) generali e astratte, con efficacia erga omnes,

laddove la giurisdizione provvede per il caso singolo, mediante norme speciali e concrete, aventi efficacia inter partes (ma hanno efficacia erga omnes le pronunce dei giudici costituzionali che annullano leggi e atti aventi forza di legge e quelle dei giudici amministrativi che annullano atti amministrativi generali, come i regolamenti).

La funzione giurisdizionale si differenzia, invece, dalla funzione amministrativa per la particolare posizione di terzietà del giudice.Di solito l'esercizio della funzione giurisdizionale avviene in relazione a una lite (o controversia), ossia a un conflitto di interessi tra le parti, con il giudice chiamato a stabilire quale di esse ha ragione (giurisdizione contenziosa).

Talvolta, però, non c'è lite e l'intervento del giudice è necessario per la costituzione, in collaborazione con le parti, di un rapporto giuridico che l'ordinamento non consente alle parti stesse di costituire autonomamente, a tutela di un interesse pubblico o dell'interesse privato di soggetti, come i minori o gli incapaci, che non possono agire in prima persona. Sono questi i casi di volontaria giurisdizione la quale, secondo l'opinione comune, non è attività giurisdizionale vera e propria ma attività materialmente amministrativa che l'ordinamento ha attribuito a organi giudiziari, in deroga al principio di separazione dei poteri.Negli ordinamenti dove vige la separazione dei poteri i giudici costituiscono uno dei tre poteri dello Stato: il potere giudiziario. L'esistenza di una funzione giurisdizionale esercitata da giudici indipendenti, ai quali il privato possa rivolgersi per la tutela dei suoi diritti (intesi in senso lato), anche a fronte di lesioni arrecate dai pubblici poteri, è uno dei capisaldi dello stato di diritto. Anzi, nello stato costituzionale di diritto il sindacato del giudice si estende all'operato del potere legislativo, sotto forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi.D'altra parte, in virtù del principio di legalità, altro caposaldo dello Stato di diritto, i giudici (così come gli organi del potere esecutivo) possono esercitare le sole potestà loro conferite dalle norme, tendenzialmente generali e astratte, poste dal potere legislativo e le devono esercitare in conformità a tali norme.

Autodichìa

Sono deroghe al principio di separazione dei poteri i casi di autodichìa (dal greco antico αὐτός?, autós, "stesso" e δίκη, díkē, "giustizia"), in cui funzioni giurisdizionali sono attribuite a organi diversi dal potere giudiziario.

Per la loro riconduzione a sistema, all'interno dello Stato di diritto, si è prevista quanto meno la ricorribilità per Cassazione degli atti di esercizio dei poteri disciplinari di alcuni ordini professionali, che la legge pone in capo direttamente ai relativi Consigli dell'ordine.

Residuano invece margini di assoluta sottrazione al potere giudiziario, quando si tratti di autodichia del potere legislativo (ed eventualmente di altri organi costituzionali), laddove alcune costituzioni moderne ancora prevedono la sottrazione ai giudici di alcune attività[1] che si svolgono al suo interno (i cosiddetti interna corporis), in modo da impedire ingerenze di altri poteri dello Stato e salvaguardare così la sua indipendenza.

La battaglia contro l'autodichia italiana

Prima del dispositivo della sentenza n. 262 del 2017[2], l'autodichia era oggetto soltanto di un avallo indiretto. La Corte costituzionale nel 1985 aveva rifiutato di censurare tale deroga alla giurisdizione, ritenendo preclusa la via dell'incidente di costituzionalità in materia disciplinata dai regolamenti parlamentari[3].La stessa Corte - nel 2014 (con la sentenza n. 120) - aveva però dichiarato:«Negli ordinamenti costituzionali a noi più vicini, come Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, l'autodichia sui rapporti di lavoro con i dipendenti e sui rapporti con i terzi non è più prevista»In ordine alle molteplici ricadute della tematica[4] Giuliano Amato, il 19 giugno 2017, ha dichiarato in un convegno: "l’autodichia c’è ma si fa in modo di non vederla: non è che non si vede, c’è ma non si vede"[5].Il punto di maggiore divaricazione, rispetto agli ambiti sottratti alla giurisdizione dai Parlamenti delle altre democrazie moderne, è nel fatto che, in Italia, il principio di autodichia riguarda anche "il diritto del Parlamento di essere giudice delle controversie che riguardano i propri dipendenti"[6]: un diritto definitivamente consacrato, dopo una lunga battaglia legale, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 262 del 2017, che ha però escluso che si possa applicare anche ai terzi che vengano in relazione con gli organi costituzionali.[7]Non sono comunque mancate istanze per un suo volontario abbandono[8]: essa è stata contestata negli ultimi anni e ha dato luogo a una serie di iniziative legislative[9] volte a ricondurre tali discipline al diritto comune.Nell'ordinamento italiano la giurisdizione civile e penale è perlopiù demandata agli organi della giurisdizione ordinaria: giudici di pace, tribunali in composizione monocratica (giudice unico) o collegiale (tre giudici), corti d'assise (solo penale), corti d'appello, corti d'assise d'appello (solo penale) e Corte di cassazione. Giudici speciali sono i tribunali militare e la Corte militare d'appello, in ambito penale, e i Tribunali Regionali delle acque pubbliche, in ambito civile; non sono, invece, giudici speciali ma specializzati i tribunali dei minori, che uniscono competenze civili e penali.La giurisdizione amministrativa è demandata a giudici speciali: i tribunali amministrativi regionali (TAR) e il Consiglio di Stato. Sono giudici speciali anche le commissioni tributarie provinciali e regionali, che esercitano la giurisdizione tributaria, e la Corte dei conti, che esercita la giurisdizione contabile.La giurisdizione costituzionale è esercitata dalla Corte costituzionale, chiamata anche a dirimere i conflitti di attribuzioni tra i poteri dello Stato. I conflitti di competenza sono risolti dalla Corte di cassazione a sezioni riunite o dal Consiglio di Stato, a seguito di regolamento di competenza, se sorgono fra giudici ordinari o, rispettivamente, fra TAR. Invece, i conflitti di giurisdizione, sorti tra giudici appartenenti a diverse giurisdizioni, sono risolti dalla Corte di cassazione a sezioni riunite, a seguito di regolamento di giurisdizione....

Civil law

Il civil law (in italiano detto anche diritto continentale o diritto romano-germanico)[2] è un modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale.[3] Spesso è contrapposta ai modelli di common law dei paesi anglofoni. I sistemi di diritto romano-germanico si sono sviluppati dapprima nell'Europa continentale e poi, in moltissimi stati del pianeta, all'interno della cornice dottrinaria del diritto romano-giustinianeo.Storicamente, è l'insieme dei concetti e dei sistemi derivati in ultima analisi dal Codice di Giustiniano, ma fortemente influenzati dalle consuetudini del diritto napoleonico, germanico, canonico, feudale e locale,[4] nonché da correnti dottrinarie quali il giusnaturalismo, la codificazione e il positivismo giuridico. Concettualmente, procede per astrazioni, formula principi generali e distingue le norme sostanziali da quelle procedurali.[5] Esso considera il diritto giurisprudenziale secondario e subordinato al diritto legislativo. La caratteristica fondamentale di tali sistemi è che essi usano codici con testi brevi che tendono a evitare scenari fattuali specifici.Tratti principali La loro caratteristica precipua è che i loro principi fondanti sono codificati in un sistema di riferimento che funge da fonte primaria della legge. Tale impostazione si contrappone a quella dei sistemi di common law, la cui cornice dottrinaria si basa sul diritto giurisprudenziale che dà forza vincolante a provvedimenti giurisdizionali (generalmente sentenze) pronunciate in passato da un giudice nel corso di un processo, su fattispecie identiche o analoghe a quella in esame, in base al principio che sia iniquo trattare fatti simili in modo diverso in occasioni diverse (dottrina del precedente giudiziario o stare decisis).[11][12]Sono basati su un ruolo importante della dottrina giuridica e dell'operato dei giuristi e su un sistema di codici (aggregato omogeneo di leggi e norme), i quali adottano categorie giuridiche simili a quelle del diritto romano la cui fonte di legittimazione si consustanzia essenzialmente nella legislazione codificata.Lo scopo della codificazione è di fornire a tutti i cittadini le consuetudini e la raccolta scritta delle leggi che si applicano loro e che i giudici devono seguire. È il sistema giuridico più diffuso al mondo, in vigore in varie forme in circa 150 paesi,[13] e attinge fortemente al diritto romano, presumibilmente il più intricato ordinamento giuridico conosciuto risalente a prima dell'era moderna.Dove esistono i codici, la fonte primaria della legge è il codice civile, che è una raccolta sistematica di articoli interrelati,[10] disposti per materia in un qualche ordine predefinito,[14] e che spiega i principi della legge, i diritti e i loro modi di acquisizione, e come funzionano i meccanismi giuridici fondamentali. I codici giuridici sono semplicemente leggi promulgate da un potere legislativo, anche se in generale hanno ampiezza molto maggiore di altre leggi. Gli altri principali ordinamenti giuridici nel mondo includono il common law, la halakhà, il diritto canonico e la sharia.In dottrina si usa contrapporre correntemente la civil law ai sistemi anglosassoni detti di common law, ed è detto perciò anche "diritto continentale", sebbene vi siano alcune aree di mutua influenza sia sotto il profilo normativo che giurisprudenziale. A volte si parla anche di "diritto neoromano", "diritto romano-germanico" o, più in generale, di "famiglia dei sistemi romanisti".[15] L'espressione civil law è la traduzione in lingua inglese del latino ius civile, ossia "diritto civile" o "diritto dei cittadini", che era il termine tardo imperiale usato dagli antichi Romani per indicare il loro sistema giuridico, in contrapposizione alle leggi che governavano i popoli conquistati (ius gentium o "diritto delle genti"); di qui il titolo del Codice giustinianeo, Corpus iuris civilis. I praticanti della civil law, tuttavia, si riferiscono tradizionalmente al loro sistema in senso ampio come ius commune, letteralmente ‘diritto comune’, che significa i principi generali del diritto contrapposti alle leggi peculiari di singoli settori.Il potere giudiziario Per quanto riguarda il potere giudiziario, in questi sistemi il giudice deve attenersi, per quanto possibile, alla lettera della legge ed allo spirito del legislatore, sovrano in quanto direttamente eletto dal popolo. Diversamente dai sistemi di common law, infatti, le giurisdizioni di diritto romano-germanico trattano la giurisprudenza senza che alla stessa sia riconosciuto alcun valore vincolante di precedente. I tribunali generalmente decidono le cause usando le disposizioni codicistiche caso per caso, senza riferimento ad altre decisioni giudiziali (anche di livello superiore).[16] Nella pratica concreta, tuttavia, anche nella giurisprudenza della civil law assumono sempre maggior peso i precedenti di altre pronunce giurisdizionali, come si vede generalmente nelle corti superiori di molte nazioni.

Common law

Il common law è un modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato sui precedenti giurisprudenziali più che sulla codificazione e in generale su leggi e altri atti normativi di organi politici, come invece accade nei sistemi di civil law, derivanti dal diritto romano.È un sistema nativo dell'Inghilterra medievale, successivamente diffusosi nei Paesi anglosassoni e negli Stati del Commonwealth.ratti distintivi e peculiarità La denominazione di tale sistema giuridico viene spesso utilizzata nell'accezione più frequente in contrapposizione a civil law; in tale accezione Common law è usato come sinonimo di diritto anglosassone, mentre civil law indica i sistemi giuridici influenzati dal diritto romano propri dei paesi dell'Europa continentale e, almeno formalmente, anche della maggior parte dei paesi extra europei che non abbiano mai avuto rapporti coloniali con la Gran Bretagna. Esso si è sviluppato differentemente dal Civil law per una serie di ragioni strutturali:la continuità; la mancanza di codificazioni generali; la formazione pratica del giurista di Common law (formazione universitaria del giurista di Civil law); la selezione dei giudici fra i migliori avvocati superiori, i barrister (selezione burocratica dei giudici di Civil law); la precoce centralizzazione ed elevato prestigio delle Corti superiori inglesi (frammentazione delle Corti continentali fino all'assolutismo); il ridotto ruolo della dottrina giuridica universitaria nella formazione del diritto (elevato ruolo della dottrina continentale); l'assenza della recezione del diritto romano, salvo influenze su opere dottrinali; la giurisprudenza è la principale fonte del diritto, con un ridotto intervento del diritto legislativo (il diritto legislativo è prevalente nei paesi di Civil law); l'antica affermazione della Rule of Law (concetto analogo a stato di diritto); l'obbligatorietà del principio dello stare decisis (a partire dalla metà del XIX secolo); la mancanza della figura del notaio come intesa nei sistemi di civil law; le cui funzioni sono svolte dagli avvocati.L'importanza della giurisprudenza Al contrario dei sistemi di civil law - che si basano su diritti codificati, ovvero un sistema di norme suddivise in categorie da genus a species (codice civile, penale, di procedura civile e penale) - il common law si caratterizza come un sistema giuridico di diritto non codificato che si basa su un modello di "precedente giurisprudenziale", attraverso il quale i giudizi vengono stabiliti sulla base di altre precedenti sentenze di casi tra loro molto simili, consolidandosi nel tempo. Per il diritto anglosassone (e per le varie declinazioni coloniali o post-coloniali) la procedura precede e prevale sulla sostanza. In mancanza di un sistema giuridico (che nell'Europa medievale continentale è nato nelle Università e non nella pratica e che è lontano dalla concezione anglosassone di diritto) il diritto sostanziale è stato elaborato come soluzione concreta al caso concreto, senza che dovesse esservi una preesistente previsione alla quale il giudice potesse fare riferimento: remedies preceed rights. Tale è la rilevanza della procedura che si è giunti a dire da uno dei padri dell’antropologia giuridica...

Giurisdizione ordinaria e speciale

La Costituzione italiana afferma i principi di statualità ed esclusività della giurisdizione. Secondo questi principi dell'ordinamento italiano, nell'ordinamento giudiziario la persona e l'organismo che esercitano la funzione requirente e giudicante proprie del potere giudiziario sono e non possono essere altro che statali (TITOLO IV- LA MAGISTRATURA, Sezione I Ordinamento giurisdizionale, art. 101-102).In tutti gli ordinamenti vi sono giudici ordinati in un sistema, caratterizzato da una disciplina omogenea e dalla possibilità di impugnare le decisioni di un giudice innanzi a uno superiore; di solito sono assicurati tre gradi di giudizio, quello iniziale (di fronte al giudice di prima istanza) e due a seguito d'impugnazione, l'ultimo dei quali si svolge davanti alla corte suprema che è posta al vertice del sistema. I giudici che appartengono a questo ordine sono detti ordinari e hanno competenza generale, in contrapposizione ai giudici speciali che, invece, non appartengono all'ordine e hanno competenza su materie specifiche.In alcuni ordinamenti i giudici speciali possono essere ordinati in giurisdizioni speciali, parallele alla giurisdizione ordinaria costituita dai giudici ordinari (comunque dipendenti di un ministero, nell'ambito di un potere pubblico autonomo e indipendente, che opera nel rispetto della separazione dei poteri). Dove esiste una pluralità di giurisdizioni è attribuita a un organo la potestà di risolvere i conflitti di competenza insorti tra giudici appartenenti a diverse giurisdizioni (conflitti di giurisdizione). In alcuni ordinamenti tale compito è demandato alla corte suprema posta al vertice della giurisdizione ordinaria (in Italia, ad esempio, alla Corte di cassazione), in altri a un organo apposito (come il Tribunal des conflits francese, costituito da un ugual numero di membri del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, presieduti dal Ministro della giustizia). Vi sono anche ordinamenti che, come quello tedesco, non hanno organi deputati a risolvere i conflitti di giurisdizione, per cui è il primo giudice adito a decidere se ha la giurisdizione o meno e, qualora dichiari la giurisdizione di altro giudice, vincola quest'ultimo.

Giurisdizione civile e penale

In relazione alla natura della controversia, la giurisdizione si divide innanzitutto in civile e penale. La giurisdizione civile risolve le controversie concernenti rapporti giuridici di diritto privato; rientrano inoltre nella giurisdizione civile i rapporti di cui è parte la pubblica amministrazione quando non sono devoluti al giudice amministrativo. La giurisdizione penale risolve le controversie concernenti la responsabilità di un soggetto per un reato e la sua conseguente sottoposizione a una pena.Il processo civile è di regola avviato da un'azione privata, mentre negli ordinamenti moderni il processo penale è di solito avviato dall'azione di un organo pubblico, il pubblico ministero. Quest'ultimo, sebbene in certi ordinamenti faccia parte dello stesso ordine, la magistratura, al quale appartengono anche i giudici, non svolge una funzione giurisdizionale ma, semmai, amministrativa, tant'è che nella maggior parte degli ordinamenti appartiene al potere esecutivo.In tutti gli ordinamenti la giurisdizione civile e penale è di regola demandata ai giudici ordinari, salvo alcune materie eventualmente devolute a giudici speciali (si pensi ai reati militari che, in molti ordinamenti, sono devoluti a giudici appositi: i giudici militari). Dai giudici speciali vanno distinti i giudici specializzati, che fanno pur sempre parte della giurisdizione ordinaria, ai quali sono devolute in primo grado (e talvolta anche in appello) le cause afferenti determinate materie (si pensi ai giudici di commercio, di famiglia, dei minorenni, ecc. presenti in vari ordinamenti).

Giurisdizione amministrativa, tributaria e contabile

In molti ordinamenti - con la notevole eccezione di quelli di common law - vi è una giurisdizione amministrativa, demandata a giudici speciali (giudici amministrativi), che risolve controversie concernenti rapporti in cui una delle parti è la pubblica amministrazione.[10]In alcuni ordinamenti (Francia, Germania, Austria, ecc.) il giudice amministrativo ha competenza generale per i rapporti di cui è parte la pubblica amministrazione, essendo eccezioni i casi in cui è competente il giudice ordinario (ad esempio, i rapporti interamente disciplinati dal diritto privato). In altri ordinamenti (Belgio, Paesi Bassi, ecc.), invece, sono devolute al giudice amministrativo determinate materie, mentre la competenza generale rimane al giudice ordinario. L'ordinamento italiano ha adottato un peculiare criterio di ripartizione delle giurisdizione, imperniato sulla natura della situazione giuridica soggettiva lesa: se è un diritto soggettivo sussiste la giurisdizione ordinaria, se invece è un interesse legittimo sussiste la giurisdizione amministrativa (questo criterio generale è peraltro integrato da quello basato sulla materia, nei casi eccezionali di giurisdizione esclusiva).In alcuni ordinamenti, tra i quali quello italiano, le controversie promosse dai privati contro i soggetti impositori di prestazioni tributarie sono devoluti a giudici speciali (giudici tributari), diversi dai giudici amministrativi; si parla, in questo caso, di giurisdizione tributaria che può essere considerata una forma speciale di giurisdizione amministrativa.Forma speciale di giurisdizione amministrativa è considerata anche la giurisdizione contabile, spettante alla corte dei conti negli ordinamenti dove esiste questo istituto (Italia, Belgio, Francia e paesi francofoni, ecc.). Il giudice contabile ha il compito di giudicare la regolarità dei conti pubblici e unisce alle funzioni giurisdizionali funzioni amministrative di controllo (in altri ordinamenti, invece, il controllo sui conti pubblici spetta a organi non appartenenti al potere giudiziario e privi di funzioni giurisdizionali: così è, ad esempio, in Germania e nei paesi di common law).

Giurisdizione costituzionale

La giurisdizione costituzionale, negli ordinamenti dove è previsto il controllo di legittimità costituzionale accentrato delle leggi e degli atti aventi forza di legge, è quella esercitata da un giudice apposito (corte costituzionale o tribunale costituzionale) oppure dalla corte suprema di legittimità, o da una sua sezione specializzata[11].Tale giudice costituzionale ha di solito anche altre competenze particolari, ad esempio sui conflitti di competenza o di attribuzioni tra organi dello Stato o tra stato ed enti territoriali oppure su particolari reati di cui si sono resi responsabili i titolari di alte cariche pubbliche (capo dello Stato, capo del governo, ministri, ecc.)Negli ordinamenti che hanno adottato il controllo diffuso di legittimità costituzionale, il potere di sindacare la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge è riconosciuto alla generalità dei giudici, i quali, peraltro, non possono annullare la norma incostituzionale ma solamente disapplicarla con effetti limitati al processo in corso.

Giurisdizione volontaria

La giurisdizione volontaria, ai sensi della legge italiana, indica un tipo di giurisdizione diretta non a risolvere controversie, ma alla gestione di un negozio giuridico o di un affare, per la cui conclusione è necessario l'intervento partecipativo di un giudice terzo, estraneo ed imparziale, che collabora con le parti allo scopo di costituire un determinato rapporto giuridico, in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi autonomamente.Questo tipo di attività giurisdizionale è stata definita [1] come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giudiziari, ha una funzione diversa da quella della tutela giurisdizionale ed è prossima all'attività amministrativa: non tende ad attuare diritti, ma semplicemente a integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (per esempio: la separazione consensuale dei coniugi, che dev'essere omologata dal tribunale, o l'adozione di persone maggiori d'età, che si attua con decreto del tribunale in camera di consiglio) o di un determinato potere (per esempio: l'autorizzazione del giudice tutelare che consente di alienare i beni appartenenti al minore) o della vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di una persona giuridica (per esempio, l'iscrizione di una società per azioni nel registro delle imprese) o di altre situazioni simili.Il procedimento Non constando di una disciplina autonoma i procedimenti seguono le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio. Comprendono anche i provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio, attribuendone la convalida finale ad un organo giudiziario imparziale, tenuto conto della pesante limitazione della libertà personale e dei diritti fondamentali dell'individuo, che inevitabilmente questo tipo di provvedimenti recano con sé, protratti nel tempo dove ciò si renda necessario.Il decreto con cui i provvedimenti vengono adottati acquisterà efficacia una volta decorsi i termini senza che vi sia stato proposto reclamo. Ulteriore peculiarità della giurisdizione volontaria è insita nel fatto che a norma dell'art. 742 del codice di procedura civile italiano:«i decreti emessi possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.»...

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