MA DAVVERO NON POSSIAMO SCEGLIERE CHI CI GOVERNA? CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE.

A-E

L’Associazione nazionale magistrati (in sigla ANM) è l’organismo associativo, senza carattere politico[1], che raggruppa i magistrati italiani. Non è un sindacato, non ha potere di contrattazione sulle retribuzioni, che sono stabilite con decreto ministeriale.

Al 2025 sono iscritti “il 96% dei magistrati italiani”.[2] È guidata da un comitato direttivo eletto ogni quattro anni e composto da 36 membri

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Autonomia e Indipendenza è un’associazione di magistrati, ed è la più recente delle componenti in cui è organizzata al suo interno l’Associazione nazionale magistrati (ANM), nata nel 2015 dopo la fuoriuscita da Magistratura Indipendente

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Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) è l’organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura italiana e, sotto quel profilo, rappresenta l’intera classe forense.

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Il Consiglio Superiore della Magistratura[2] (in sigla CSM) è un organo di rilievo costituzionale[3] dell’ordinamento politico italiano, di governo autonomo della magistratura italiana ordinaria.

Presidente - Presidente della Repubblica italiana

La Corte costituzionale è il più giovane tra gli organi costituzionali della Repubblica: “nata” con la Costituzione del 1948, ha cominciato a funzionare nel 1956. Sotto il profilo della tradizione istituzionale, essa non può, perciò, reggere il confronto né con le Camere del Parlamento, né con il Governo e neppure con il Presidente della Repubblica (“Capo dello Stato”, come in precedenza il Re).

Essendo, peraltro, del tutto estranea allo schema della “separazione dei poteri” e, anzi, in certo modo, mettendolo vistosamente in discussione, essa presenta una fisionomia tratteggiabile soprattutto in negativo, con caratteri e peculiarità di tipo differenziale.

La Corte è, infatti, in primo luogo, un “giudice”, e tuttavia non appartiene all’ordine giudiziario; è un organo di “giustizia”, ma non, in senso stretto, di “giurisdizione” (non “dice” il diritto, ma piuttosto lo “giudica”); è, per la sua stessa composizione, un organo, in certo senso, “professionale” (di competenti), ma non “burocratico”; segue, nei suoi processi, forme procedurali assimilabili a quelle dei giudizi “comuni”, ma con regole e contenuti a questi non comparabili.

Presidente- Giovanni Amoroso

Una delle caratteristiche fondamentali della sua missione essenzialmente nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare la certezza nell’interpretazione della legge (oltre ad emettere sentenze di terzo grado) è costituita dal fatto che, in linea di principio, le disposizioni in vigore non consentono alla Corte di Cassazione di conoscere dei fatti di una causa salvo quando essi risultino dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso la Corte stessa.

Quando la Corte rileva uno dei vizi summenzionati, ha il potere-dovere non soltanto di cassare la decisione del giudice del grado inferiore, ma anche di enunciare il principio di diritto che il provvedimento impugnato dovrà osservare: principio cui anche il giudice del rinvio non potrà fare a meno di conformarsi quando procederà al riesame dei fatti relativi alla causa. I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione non sono, invece, vincolanti per i giudici, in generale, quando questi devono decidere cause diverse, rispetto alle quali la decisione della Corte Suprema può comunque considerarsi un “precedente” influente. In realtà, i giudici delle giurisdizioni inferiori si conformano alle decisioni della Corte di Cassazione nella maggioranza dei casi.
Non è necessaria alcuna autorizzazione speciale per presentare un ricorso innanzi alla Corte Suprema.

Secondo l’articolo 111 della Costituzione ogni cittadino può ricorrere alla Corte di Cassazione per violazione di legge contro qualunque provvedimento dell’autorità giudiziaria, senza dover esperire alcun appello in materia civile o penale, o contro qualunque provvedimento che limiti la libertà personale.

Primo Presidente- Pasquale D'Ascola

La Corte di giustizia dell’Unione europea è stata istituita nel 1952. Il suo compito è di garantire l’applicazione e l’interpretazione del diritto dell’Unione.

La Corte non può scegliere quali cause giudicare o quali materie trattare. Tutte le cause ricevibili secondo le regole della Corte devono essere trattate e giudicate. Tutte le sentenze della Corte risolvono un problema giuridico sollevato nell’ambito di una causa promossa – direttamente o tramite i giudici nazionali – da cittadini, imprese, organizzazioni, Stati membri o istituzioni dell’Unione.

Non tutte le controversie possono essere portate direttamente dinanzi alla Corte di giustizia. Esistono regole precise che definiscono i tipi di controversie che la Corte può giudicare.

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F-L

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Magistratura democratica (md) è una delle associazioni di magistrati in cui si articola, al proprio interno, l’Associazione nazionale magistrati.

Pur essendo una componente dell’Associazione nazionale magistrati, Magistratura democratica ha, rispetto a quest’ultima, una precisa autonomia, non solo in termini statutari, ma anche nella concreta partecipazione alle iniziative delle due associazioni: è possibile l’adesione a Magistratura democratica senza adesione all’Anm.

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Magistratura indipendente è un’associazione di magistrati, ed è la più antica delle correnti in cui è organizzata al suo interno l’Associazione nazionale magistrati (ANM). È tradizionalmente la componente “moderata” dei magistrati.

Direttore -

Dalla presente pagina è possibile consultare la Costituzione della Repubblica Italiana ed i principali “Codici” disponibili su “Normattiva”, elencati in ordine cronologico di pubblicazione, presentati in versione “multivigente”.

Direttore -

Il Ministro della giustizia è il solo ministro ad avere rilievo costituzionale: l’articolo 110 della Costituzione gli assegna il compito di curare “l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”.

La particolarità discende dalle disposizioni con le quali la stessa Costituzione garantisce la piena autonomia e indipendenza dei giudici da ogni altro potere dichiarando che essi “sono soggetti soltanto alla legge”.

Infatti, il Consiglio Superiore della Magistratura presieduto dal Presidente della Repubblica è l’organo di rilevanza costituzionale che assicura l’autonomia dell’ordine giudiziario: provvedere alle assunzioni, ai trasferimenti e alle promozioni dei magistrati.
La legge prevede la facoltà del ministro della giustizia di formulare richieste e osservazioni sulle materie di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Ministro può partecipare alle sedute del Consiglio quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o dare chiarimenti.

Il Ministro della giustizia ha la facoltà di promuovere l’azione disciplinare su cui si pronuncia il Consiglio Superiore della Magistratura.

La Costituzione prevede dunque le due funzioni fondamentali del Ministro: l’organizzazione dei servizi e la titolarità dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Le altre funzioni sono definite con legge ordinaria.

Ministro - Carlo Nordio

R-Z

È costituito il Gruppo “Unità per la Costituzione”, al quale possono aderire i soci dell’Associazione Nazionale Magistrati, che, riconoscendosi nel documento programmatico approvato dall’Assemblea Generale, intendono operare per una politica unitaria dell’Associazione, secondo le linee fondamentali fissate dalla Carta Costituzionale, nel rispetto del pluralismo ideologico, della partecipazione democratica di base, della parità di genere, della tutela delle minoranze, della dignità della figura e del ruolo del magistrato, dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, del diritto sovranazionale e del diritto internazionale, generale e pattizio, dell’integrazione con i sistemi giuridici europei.

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 La Scuola che risulta da tale legge è un ente autonomo che assicura l’attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all´ordine giudiziario e svolge altri compiti didattici e di ricerca; tra questi, la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio (i quali, a differenza che nel precedente assetto, svolgono sessioni residenziali presso la Scuola per sei mesi); la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari. La Scuola è preposta alla formazione decentrata e alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giuridici e pubblica studi e ricerche.

Presidente - Silvana Sciarra

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BENVENUTO SU KORALLION!

Un consiglio ..

Korallion è un sito da momenti calmi, realizzato per essere visualizzato sul pc o sul tablet, perchè la sua struttura complessa mal si adatta al cellulare e i suoi contenuti alla fretta.

Lo puoi navigare anche sul cellulare, ma non è il suo modo migliore.

Aggiungilo ai Preferiti e, torna a trovarlo spesso, perchè le sue pagine mutano costantemente.

A presto ..