Indica l'arco di tempo che intercorre tra un'elezione generale e l'altra. È pari a cinque anni, salvo l'ipotesi di anticipato scioglimento delle Camere ad opera del Presidente della Repubblica.
L’articolo 60 della Costituzione, nella redazione attualmente in vigore, disciplina la durata di entrambi i rami del Parlamento, fissando a 5 anni la durata della legislatura tanto per la Camera dei deputati quanto del Senato della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica, sentiti i presidenti delle due camere può, comunque, decidere di abbreviare suddetto periodo attraverso un procedimento denominato scioglimento anticipato delle Camere (o di una sola di esse) (art. 88 cost.).
La proroga invece non è possibile salvo l'unico caso previsto dalla Costituzione che è quello di guerra in atto (art. 60 cost.), e cioè quando le elezioni non possono in alcun modo essere svolte.Una volta sciolte, le camere devono essere rielette entro settanta giorni dalla fine della legislatura e la prima seduta non deve avvenire oltre venti giorni dal termine delle votazioni.Nella versione originale dell'art. 60, precedente alla revisione costituzionale del 1963[2], erano previsti due diversi regimi temporali per la durata in carica del Parlamento: il Senato sei anni, la Camera dei deputati cinque. Questa differenza era giustificata dalla volontà della Costituente di conferire maggiore dignità istituzionale al Senato....
La legislatura [1] si articola in:Sessioni: periodi continuativi di lavoro delle Camere compresi fra una convocazione e l'aggiornamento dei lavori (cioè la temporanea sospensione dei lavori, con il rinvio delle attività ad altra data).
Sono le singole riunioni delle Camere.
I lavori parlamentari sono tipicamente organizzati per sessioni sulla base di programmi e calendari. Ciascuna sessione consiste di più sedute.
Il programma dei lavori parlamentari viene predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e dei Gruppi parlamentari, dando però garanzia ai diritti delle minoranze (dissenzienti e di opposizione).Esso contiene l’elenco degli argomenti da esaminare con l’indicazione delle priorità e del periodo nel quale se ne prevede l’iscrizione all’ordine del giorno .
Il calendario dà attuazione alla programmazione dei lavori indicando quali argomenti saranno trattati nelle diverse sedute.
Tutte le leggi in fase di lavorazione da parte del vecchio parlamento devono essere riprese da capo come se appena presentate.
Dopo cinque anni i parlamentari acquisiscono il diritto a una pensione vitalizia. Gli eletti dal 1º gennaio 2012 non avranno diritto a questo tipo di trattamento pensionistico, ma confluiranno nel nuovo sistema contributivo
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. ((Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque)).
Presidente emerito della Repubblica Italiana è il titolo onorifico che assumono i presidenti della Repubblica una volta terminato il loro mandato istituzionale.
Il Presidente emerito della Repubblica Italiana è anche senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia.Il presidente emerito della Repubblica Italiana è una figura non prevista nella Costituzione italiana, istituita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1998 "Del trattamento degli ex Presidenti della Repubblica", successivamente sostituito dal DPCM del 25 settembre 2001.[senza fonte]
Con decreto del presidente della Repubblica del 17 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001, si è creata l'insegna distintiva per i presidenti emeriti; esso così recita: "L'insegna distintiva degli ex Presidenti della Repubblica è costituita da uno stendardo la cui foggia, quadrata, è conforme al modello allegato [...] inquadrato: nel I e IV di verde, nel II e nel III di rosso, al grande rombo appuntato ai lembi di bianco, esso rombo caricato dalla cifra d'onore della Presidenza della Repubblica di cui al D.P. 14 ottobre 1986, n° 19/N"[2].
Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente emerito ha diritto al trasporto aereo di Stato[3].L'art. 59 della Costituzione sancisce inoltre che "è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica", pertanto i presidenti emeriti sono anche senatori a vita a tutti gli effetti dopo la fine del loro incarico come presidenti della Repubblica Italiana. Come senatori a vita, i presidenti emeriti hanno un ufficio a Palazzo Giustiniani.I presidenti emeriti possono essere ascoltati per un loro parere dal presidente della Repubblica in carica durante le consultazioni per la formazione di un nuovo governo.Finora nessun presidente ha rinunziato al titolo di senatore di diritto a vita...
Il decreto del presidente della Repubblica (in sigla DPR o D.P.R.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto giuridico emanato dal presidente della Repubblica Italiana. La determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica è tassativamente disciplinata dalla Legge 12 gennaio 1991, n. 13 e successive modifiche (legge 15 marzo 1997, n. 59, d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91).
Nell'ordinamento giuridico italiano il Decreto del capo provvisorio dello Stato (in sigla "DCPS"), o anche Decreto legislativo presidenziale ("DLP") è stato un atto del Capo provvisorio dello Stato italiano avente forza di legge.Tale Capo provvisorio dello Stato era Enrico De Nicola, che fu eletto nel 1946 e durò fino al 1948, periodo durante il quale, come organo legislativo, vi era l'Assemblea Costituente, anch'essa eletta nel 1946 e col compito di redigere quella che è la Costituzione Italiana.
Una crisi di governo indica la situazione nella quale un governo presenta le proprie dimissioni a causa della rottura del rapporto di fiducia intercorrente con il Parlamento. Nel linguaggio corrente, e non giuridico, si considera impropriamente crisi di governo anche la mancata formazione di una maggioranza all'inizio di una legislatura che impedisce la formazione di un nuovo governo e pertanto protrae quello della legislatura precedente. Il procedimento per l'avvio di una risoluzione è avviato dal presidente della Repubblica mediante l'esercizio di sue precise attribuzioni.[3][4] Questi infatti, dopo aver ascoltato - durante le cosiddette consultazioni - una serie di rilevanti personalità politiche (leader di partito, capigruppo parlamentari, presidenti di Camera e Senato, ex Presidenti della Repubblica), può adottare diverse soluzioni in caso di crisi di governo:Rinvio alle Camere: rinvio del governo alle Camere per la verifica della sussistenza del rapporto fiduciario in entrambi i rami del Parlamento (in questo caso, si dice che il Presidente della Repubblica "parlamentarizza" la crisi, riportandola nel proprio alveo naturale, previsto dalla Costituzione, che immaginava un governo costretto alle dimissioni soltanto dopo aver affrontato un formale voto di sfiducia alle Camere: peraltro, il Capo dello Stato può utilizzare questa fase per mettere in luce le posizioni di tutte le forze politiche in campo, obbligate ad un'assunzione di responsabilità collettiva nei confronti della crisi, e attraverso il dibattito in Aula, può capire come muoversi all'apertura delle consultazioni)[5]. Governo-bis: nomina di un nuovo governo, presieduto dallo stesso presidente del Consiglio dei ministri, con modifiche della compagine ministeriale. Nomina di un nuovo presidente all'interno della stessa maggioranza oppure espressione di una maggioranza differente da quella che sosteneva il governo uscente. Incarico esplorativo: il Presidente conferisce l'incarico ad una figura istituzionale di garanzia per tutti (spesso i presidenti dei due rami del Parlamento), o ad un esponente di secondo piano della maggioranza uscente, al fine di verificare la possibilità di formare un governo che possa essere sostenuto da una nuova e più solida maggioranza. L'incaricato, come da consuetudine, accetta, portando avanti in prima persona un nuovo giro di consultazioni con le forze politiche, per poi in caso positivo accettare o rimettere il mandato. Talvolta, accade che l'incarico esplorativo conduca ad un esito positivo, ma che la nuova compagine di governo che ne deriva non sia guidata dalla figura che ne era stata investita, che in tal caso si limita a sbloccare l'impasse confrontandosi con i gruppi parlamentari per favorire un incarico assegnato a una personalità terza: l'esempio più recente del mandato conferito al Presidente della Camera Roberto Fico per verificare l'esistenza di una maggioranza disposta a sostenere un eventuale terzo governo Conte, ne è la conferma. Interruzione anticipata della legislatura: il Presidente della Repubblica emana il decreto per lo scioglimento delle Camere ed indice le nuove elezioni, i cui tempi e modi saranno decisi dal governo uscente, invitato a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Governo tecnico: soluzione recente, invalsa solo a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, che vede il Presidente della Repubblica conferire di sua propria iniziativa, senza una preventiva dialettica con i partiti, l'incarico a una personalità di primo piano in ambito economico o culturale, spesso non eletta, ma che ha ricoperto altri incarichi di primissimo piano sulla scena istituzionale nazionale o internazionale. Spesso, l'incaricato decide in autonomia anche la compagine dei ministri, concertandosi solo con il Presidente della Repubblica e scegliendo esponenti di rilievo della società civile e delle organizzazioni più importanti che regolano la vita pubblica o privata. La maggioranza parlamentare che sostiene governi di questo tipo è spesso assai ampia e coinvolge forze politiche facenti parte di tutti gli schieramenti: ciò fornisce la misura di quanto una simile eventualità coincida con un momento di crisi irreversibile del sistema, politico od economico, che il Presidente della Repubblica, trovandosi nella estensione massima dei suoi poteri, assumendo di fatto il ruolo di "reggitore dello Stato", è deciso a sventare. In Italia, fino ad oggi, gli esecutivi tecnici sono stati guidati da Carlo Azeglio Ciampi nel 1993, da Lamberto Dini nel 1995, da Mario Monti nel 2011 e da Mario Draghi nel 2021...
La Costituzione prevede due tipi di messaggi presidenziali alle Camere.In primo luogo, il Capo dello Stato può rifiutare la promulgazione di una legge, rinviandola alle Camere con messaggio motivato. In tal caso le Camere, se intendono riprenderne l'esame (ma potrebbero anche rinunciare), devono ripetere l'iter, che ha inizio presso la Camera che in precedenza ha approvato per prima il disegno di legge. Si segue, per obbligo regolamentare, il procedimento in Assemblea, rispettandosi tutte le fasi del procedimento con la sola possibilità di limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (vedi Procedimento legislativo).Oltre a questa accezione, con tale termine si individua anche il messaggio che il Capo dello Stato indirizza al Parlamento per richiamarne l'attenzione su problemi o esigenze di particolare rilievo. Questo messaggio viene immediatamente letto all'Assemblea e le Camere sono libere di farne oggetto di un dibattito o meno. Entrambi i messaggi hanno forma scritta e sono controfirmati da un membro del Governo; le Camere li stampano negli atti parlamentari e li inseriscono nel sito Internet non appena ricevuti.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
((Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale)). ((19))
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AGGIORNAMENTO (19)La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
((Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale)).
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. ((In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali)).
((Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge)).
Un decreto ministeriale (d.m.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo emanato da un ministro nell'esercizio della sua funzione e nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero. Quando questo tipo di atto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri prende la denominazione di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.m.). Se un decreto richiede per legge la competenza di diversi dicasteri e deve quindi essere adottato di concerto tra gli stessi, si parla di decreto interministeriale.
Il decreto legislativo luogotenenziale[1] (abbr. D.L.L., D.L.Lt. o D.Lgs.Lgt.) nell'ordinamento giuridico italiano è un atto avente forza di legge adottato dal Consiglio dei ministri e promulgato dal Luogotenente del Re durante il Regno d'Italia.Il decreto legislativo luogotenenziale era in tutto equivalente al regio decreto legislativo, promulgato dal sovrano dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri su delega del Parlamento.Durante la seconda guerra mondiale lo stesso Vittorio Emanuele III, dopo la liberazione di Roma, fu indotto a rinunciare all'esercizio effettivo delle funzioni monarchiche, delegando il 5 giugno 1944 il figlio Umberto II quale Luogotenente del Regno.I decreti legislativi luogotenenziali non abrogati da successive disposizioni e compatibili con la Costituzione repubblicana sono rimasti in vigore anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana...
Il regio decreto (R.D.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo avente generalmente forza di legge, non più emanabile, in quanto adottato dal Consiglio dei ministri e sancito dal Re d'Italia durante il Regno post-unitario.I regi decreti non abrogati da successive disposizioni e compatibili con la Costituzione repubblicana sono rimasti in vigore anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana. ..
Un decreto legislativo (spesso abbreviato in d.lgs.) è, secondo il diritto costituzionale, un atto normativo avente valore di legge adottato dall'organo costituzionale che ha il potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale dell'organo costituzionale che ha il potere legislativo (Parlamento).Essendo un atto con il quale l'Organo costituzionale esecutivo esercita un potere legislativo, esso costituisce una deroga al principio della cosiddetta separazione dei poteri. Per prevenire eventuali abusi di questa deroga, gli ordinamenti costituzionali prevedono un intervento del potere legislativo nell'iter di approvazione del decreto legislativo, costituito appunto dalla legge di delega a favore del governo. La presenza "a monte" del controllo delle Camere sulla formazione del d. lgs., attraverso la legge delega, distingue in Italia il decreto legislativo dal decreto-legge, che analogamente al d. lgs. costituisce un atto normativo del Governo con forza di legge, ma il cui iter di approvazione prevede che l'intervento di controllo delle Camere avvenga "a valle", mediante una necessaria conferma (con la cosiddetta legge di conversione) in mancanza della quale il d. l. decade (art. 77 Cost.). In Italia la decretazione legislativa è prevista dall'art. 76 della Costituzione della Repubblica Italiana ed è uno strumento con il quale le Camere decidono di delegare il Governo a disciplinare nel dettaglio una determinata materia non coperta da riserva di legge formale, stabilendo i principi e i criteri direttivi, cioè la cosiddetta "cornice" entro la quale il Governo della Repubblica Italiana dovrà legiferare. In questo caso la legislazione avverrà sulla base di una apposita legge detta per l'appunto legge delega. Qualora il governo ecceda i limiti indicati nella legge delega, ad es. adottando provvedimenti normativi non previsti nella delega, le relative norme potranno essere dichiarate dalla Corte costituzionale viziate da illegittimità costituzionale (per il cosiddetto "eccesso di delega legislativa"). ..
Il decreto-legge (anche scritto decreto legge, al plurale decreti-legge e abbreviato in d.l.,[3][4][5] talvolta definito anche "decreto catenaccio"[2]) è un atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, e regolato ai sensi dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti-legge perdono efficacia (cosiddetta decadenza) se mancano di contenere la "clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge", se il giorno stesso della pubblicazione - o entro i cinque giorni seguenti - non sono presentati al Parlamento, e se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
Con decreto Milleproroghe si intende nel lessico politico-giornalistico italiano un decreto legge del Consiglio dei ministri volto a risolvere disposizioni urgenti entro la fine dell'anno in corso, ad esempio posticipando l'entrata in vigore di disposizioni normative o prorogando l'efficacia di leggi in scadenza.[1][2][3]Questo strumento, nato come misura eccezionale, è invece stato riproposto in Italia annualmente, a partire dal 2005 fino al 2015, e nuovamente dal 2018.
Informalmente, viene detto decreto omnibus (latino: "per tutto") un decreto-legge contenente norme disparate risalenti a settori e necessità urgenti di diversa natura.
Sono disegni di legge che il Governo presenta al Parlamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, in stretta connessione (per questo son detti "collegati") con la cosiddetta "manovra di bilancio". I disegni di legge collegati devono essere indicati dal Documento di economia e finanza (DEF). Affrontano sovente complesse questioni settoriali (sanità, previdenza, ecc.) e sono esaminati ciascuno dalla Commissione competente per materia ovvero, se hanno carattere intersettoriale, dalla 5ª Commissione (bilancio). Sono "collegati" sotto il riguardo funzionale perché considerati determinanti dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di politica economica (quali indicati appunto nel DEF).
È un atto avente valore di legge ordinaria, adottato dal Governo in base ad una delega conferita dal Parlamento con legge (c.d. legge di delega). Quest'ultima, in base alla Costituzione, deve indicare: il termine entro il quale il Governo può esercitare la delega; l'oggetto della stessa, che deve essere "definito"; i princìpi ed i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega (il mancato rispetto dei medesimi comporta il vizio di illegittimità costituzionale delle relative norme del decreto). Di frequente, la legge di delega prevede che il decreto sia adottato previa l'espressione dei pareri, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sul relativo schema (il parere è sempre richiesto qualora il termine per l'esercizio della delega ecceda i due anni). In tal caso, la Commissione procede "in sede consultiva su atti del Governo" (vedi Commissioni (attività) e Pareri (su atti del Governo)).
Atto avente forza di legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. In base alla Costituzione, il decreto-legge deve essere dal Parlamento convertito in legge entro 60 giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (in caso contrario, esso perde efficacia sin dall'inizio); a tal fine, nel medesimo giorno della pubblicazione, il Governo deve presentare presso una delle Camere il disegno di legge di conversione. Qualora quest'ultimo sia presentato al Senato, la votazione finale da parte dell'Assemblea deve avvenire, di norma, entro trenta giorni (così da assicurare anche all'altro ramo altrettanto tempo per l'esame), anche ricorrendo al contingentamento dei tempi.
Documento con il quale si definiscono in via programmatica gli obiettivi e la manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, alla luce del quadro macroeconomico tendenziale e programmatico. Il Governo trasmette il DEF alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno; l'esame parlamentare si conclude con l'approvazione di una risoluzione che indica gli obiettivi di finanza pubblica per gli esercizi successivi e le linee di intervento prioritario della politica di bilancio, che verranno attuati con la legge di bilancio. In allegato al DEF vengono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.
Sono i disegni di legge che il Governo presenta annualmente al Parlamento per l'adempimento degli obblighi europei attraverso il conferimento di specifiche deleghe legislative volte all'attuazione di direttive e decisioni quadro dell'Unione europea (legge di delegazione europea) e l'abrogazione o la modificazione di disposizioni statali vigenti in contrasto con la normativa europea o necessarie per dare attuazione a sentenze o altri atti dell'Unione (legge europea). Il Regolamento del Senato prevede possano essere esaminate, congiuntamente alle relazioni annuali del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in sede referente dalla 4ª Commissione permanente e, per le parti di rispettiva competenza, dalle altre Commissioni competenti per materia. A tal fine il Regolamento detta una precisa scansione temporale per la programmazione dei lavori che disegna una sorta di "sessione europea" nell'ambito dei lavori del Senato.
La funzione giurisdizionale si distingue da quella legislativa (o, più in generale, normativa) perché quest'ultima si traduce nella creazione di norme (tendenzialmente) generali e astratte, con efficacia erga omnes,
laddove la giurisdizione provvede per il caso singolo, mediante norme speciali e concrete, aventi efficacia inter partes (ma hanno efficacia erga omnes le pronunce dei giudici costituzionali che annullano leggi e atti aventi forza di legge e quelle dei giudici amministrativi che annullano atti amministrativi generali, come i regolamenti).
La funzione giurisdizionale si differenzia, invece, dalla funzione amministrativa per la particolare posizione di terzietà del giudice.Di solito l'esercizio della funzione giurisdizionale avviene in relazione a una lite (o controversia), ossia a un conflitto di interessi tra le parti, con il giudice chiamato a stabilire quale di esse ha ragione (giurisdizione contenziosa).
Talvolta, però, non c'è lite e l'intervento del giudice è necessario per la costituzione, in collaborazione con le parti, di un rapporto giuridico che l'ordinamento non consente alle parti stesse di costituire autonomamente, a tutela di un interesse pubblico o dell'interesse privato di soggetti, come i minori o gli incapaci, che non possono agire in prima persona. Sono questi i casi di volontaria giurisdizione la quale, secondo l'opinione comune, non è attività giurisdizionale vera e propria ma attività materialmente amministrativa che l'ordinamento ha attribuito a organi giudiziari, in deroga al principio di separazione dei poteri.Negli ordinamenti dove vige la separazione dei poteri i giudici costituiscono uno dei tre poteri dello Stato: il potere giudiziario. L'esistenza di una funzione giurisdizionale esercitata da giudici indipendenti, ai quali il privato possa rivolgersi per la tutela dei suoi diritti (intesi in senso lato), anche a fronte di lesioni arrecate dai pubblici poteri, è uno dei capisaldi dello stato di diritto. Anzi, nello stato costituzionale di diritto il sindacato del giudice si estende all'operato del potere legislativo, sotto forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi.D'altra parte, in virtù del principio di legalità, altro caposaldo dello Stato di diritto, i giudici (così come gli organi del potere esecutivo) possono esercitare le sole potestà loro conferite dalle norme, tendenzialmente generali e astratte, poste dal potere legislativo e le devono esercitare in conformità a tali norme.
Autodichìa
Sono deroghe al principio di separazione dei poteri i casi di autodichìa (dal greco antico αὐτός?, autós, "stesso" e δίκη, díkē, "giustizia"), in cui funzioni giurisdizionali sono attribuite a organi diversi dal potere giudiziario.
Per la loro riconduzione a sistema, all'interno dello Stato di diritto, si è prevista quanto meno la ricorribilità per Cassazione degli atti di esercizio dei poteri disciplinari di alcuni ordini professionali, che la legge pone in capo direttamente ai relativi Consigli dell'ordine.
Residuano invece margini di assoluta sottrazione al potere giudiziario, quando si tratti di autodichia del potere legislativo (ed eventualmente di altri organi costituzionali), laddove alcune costituzioni moderne ancora prevedono la sottrazione ai giudici di alcune attività[1] che si svolgono al suo interno (i cosiddetti interna corporis), in modo da impedire ingerenze di altri poteri dello Stato e salvaguardare così la sua indipendenza.
La battaglia contro l'autodichia italiana
Prima del dispositivo della sentenza n. 262 del 2017[2], l'autodichia era oggetto soltanto di un avallo indiretto. La Corte costituzionale nel 1985 aveva rifiutato di censurare tale deroga alla giurisdizione, ritenendo preclusa la via dell'incidente di costituzionalità in materia disciplinata dai regolamenti parlamentari[3].La stessa Corte - nel 2014 (con la sentenza n. 120) - aveva però dichiarato:«Negli ordinamenti costituzionali a noi più vicini, come Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, l'autodichia sui rapporti di lavoro con i dipendenti e sui rapporti con i terzi non è più prevista»In ordine alle molteplici ricadute della tematica[4] Giuliano Amato, il 19 giugno 2017, ha dichiarato in un convegno: "l’autodichia c’è ma si fa in modo di non vederla: non è che non si vede, c’è ma non si vede"[5].Il punto di maggiore divaricazione, rispetto agli ambiti sottratti alla giurisdizione dai Parlamenti delle altre democrazie moderne, è nel fatto che, in Italia, il principio di autodichia riguarda anche "il diritto del Parlamento di essere giudice delle controversie che riguardano i propri dipendenti"[6]: un diritto definitivamente consacrato, dopo una lunga battaglia legale, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 262 del 2017, che ha però escluso che si possa applicare anche ai terzi che vengano in relazione con gli organi costituzionali.[7]Non sono comunque mancate istanze per un suo volontario abbandono[8]: essa è stata contestata negli ultimi anni e ha dato luogo a una serie di iniziative legislative[9] volte a ricondurre tali discipline al diritto comune.Nell'ordinamento italiano la giurisdizione civile e penale è perlopiù demandata agli organi della giurisdizione ordinaria: giudici di pace, tribunali in composizione monocratica (giudice unico) o collegiale (tre giudici), corti d'assise (solo penale), corti d'appello, corti d'assise d'appello (solo penale) e Corte di cassazione. Giudici speciali sono i tribunali militare e la Corte militare d'appello, in ambito penale, e i Tribunali Regionali delle acque pubbliche, in ambito civile; non sono, invece, giudici speciali ma specializzati i tribunali dei minori, che uniscono competenze civili e penali.La giurisdizione amministrativa è demandata a giudici speciali: i tribunali amministrativi regionali (TAR) e il Consiglio di Stato. Sono giudici speciali anche le commissioni tributarie provinciali e regionali, che esercitano la giurisdizione tributaria, e la Corte dei conti, che esercita la giurisdizione contabile.La giurisdizione costituzionale è esercitata dalla Corte costituzionale, chiamata anche a dirimere i conflitti di attribuzioni tra i poteri dello Stato. I conflitti di competenza sono risolti dalla Corte di cassazione a sezioni riunite o dal Consiglio di Stato, a seguito di regolamento di competenza, se sorgono fra giudici ordinari o, rispettivamente, fra TAR. Invece, i conflitti di giurisdizione, sorti tra giudici appartenenti a diverse giurisdizioni, sono risolti dalla Corte di cassazione a sezioni riunite, a seguito di regolamento di giurisdizione....
Il civil law (in italiano detto anche diritto continentale o diritto romano-germanico)[2] è un modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale.[3] Spesso è contrapposta ai modelli di common law dei paesi anglofoni. I sistemi di diritto romano-germanico si sono sviluppati dapprima nell'Europa continentale e poi, in moltissimi stati del pianeta, all'interno della cornice dottrinaria del diritto romano-giustinianeo.Storicamente, è l'insieme dei concetti e dei sistemi derivati in ultima analisi dal Codice di Giustiniano, ma fortemente influenzati dalle consuetudini del diritto napoleonico, germanico, canonico, feudale e locale,[4] nonché da correnti dottrinarie quali il giusnaturalismo, la codificazione e il positivismo giuridico. Concettualmente, procede per astrazioni, formula principi generali e distingue le norme sostanziali da quelle procedurali.[5] Esso considera il diritto giurisprudenziale secondario e subordinato al diritto legislativo. La caratteristica fondamentale di tali sistemi è che essi usano codici con testi brevi che tendono a evitare scenari fattuali specifici.Tratti principali La loro caratteristica precipua è che i loro principi fondanti sono codificati in un sistema di riferimento che funge da fonte primaria della legge. Tale impostazione si contrappone a quella dei sistemi di common law, la cui cornice dottrinaria si basa sul diritto giurisprudenziale che dà forza vincolante a provvedimenti giurisdizionali (generalmente sentenze) pronunciate in passato da un giudice nel corso di un processo, su fattispecie identiche o analoghe a quella in esame, in base al principio che sia iniquo trattare fatti simili in modo diverso in occasioni diverse (dottrina del precedente giudiziario o stare decisis).[11][12]Sono basati su un ruolo importante della dottrina giuridica e dell'operato dei giuristi e su un sistema di codici (aggregato omogeneo di leggi e norme), i quali adottano categorie giuridiche simili a quelle del diritto romano la cui fonte di legittimazione si consustanzia essenzialmente nella legislazione codificata.Lo scopo della codificazione è di fornire a tutti i cittadini le consuetudini e la raccolta scritta delle leggi che si applicano loro e che i giudici devono seguire. È il sistema giuridico più diffuso al mondo, in vigore in varie forme in circa 150 paesi,[13] e attinge fortemente al diritto romano, presumibilmente il più intricato ordinamento giuridico conosciuto risalente a prima dell'era moderna.Dove esistono i codici, la fonte primaria della legge è il codice civile, che è una raccolta sistematica di articoli interrelati,[10] disposti per materia in un qualche ordine predefinito,[14] e che spiega i principi della legge, i diritti e i loro modi di acquisizione, e come funzionano i meccanismi giuridici fondamentali. I codici giuridici sono semplicemente leggi promulgate da un potere legislativo, anche se in generale hanno ampiezza molto maggiore di altre leggi. Gli altri principali ordinamenti giuridici nel mondo includono il common law, la halakhà, il diritto canonico e la sharia.In dottrina si usa contrapporre correntemente la civil law ai sistemi anglosassoni detti di common law, ed è detto perciò anche "diritto continentale", sebbene vi siano alcune aree di mutua influenza sia sotto il profilo normativo che giurisprudenziale. A volte si parla anche di "diritto neoromano", "diritto romano-germanico" o, più in generale, di "famiglia dei sistemi romanisti".[15] L'espressione civil law è la traduzione in lingua inglese del latino ius civile, ossia "diritto civile" o "diritto dei cittadini", che era il termine tardo imperiale usato dagli antichi Romani per indicare il loro sistema giuridico, in contrapposizione alle leggi che governavano i popoli conquistati (ius gentium o "diritto delle genti"); di qui il titolo del Codice giustinianeo, Corpus iuris civilis. I praticanti della civil law, tuttavia, si riferiscono tradizionalmente al loro sistema in senso ampio come ius commune, letteralmente ‘diritto comune’, che significa i principi generali del diritto contrapposti alle leggi peculiari di singoli settori.Il potere giudiziario Per quanto riguarda il potere giudiziario, in questi sistemi il giudice deve attenersi, per quanto possibile, alla lettera della legge ed allo spirito del legislatore, sovrano in quanto direttamente eletto dal popolo. Diversamente dai sistemi di common law, infatti, le giurisdizioni di diritto romano-germanico trattano la giurisprudenza senza che alla stessa sia riconosciuto alcun valore vincolante di precedente. I tribunali generalmente decidono le cause usando le disposizioni codicistiche caso per caso, senza riferimento ad altre decisioni giudiziali (anche di livello superiore).[16] Nella pratica concreta, tuttavia, anche nella giurisprudenza della civil law assumono sempre maggior peso i precedenti di altre pronunce giurisdizionali, come si vede generalmente nelle corti superiori di molte nazioni.
Il common law è un modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato sui precedenti giurisprudenziali più che sulla codificazione e in generale su leggi e altri atti normativi di organi politici, come invece accade nei sistemi di civil law, derivanti dal diritto romano.È un sistema nativo dell'Inghilterra medievale, successivamente diffusosi nei Paesi anglosassoni e negli Stati del Commonwealth.ratti distintivi e peculiarità La denominazione di tale sistema giuridico viene spesso utilizzata nell'accezione più frequente in contrapposizione a civil law; in tale accezione Common law è usato come sinonimo di diritto anglosassone, mentre civil law indica i sistemi giuridici influenzati dal diritto romano propri dei paesi dell'Europa continentale e, almeno formalmente, anche della maggior parte dei paesi extra europei che non abbiano mai avuto rapporti coloniali con la Gran Bretagna. Esso si è sviluppato differentemente dal Civil law per una serie di ragioni strutturali:la continuità; la mancanza di codificazioni generali; la formazione pratica del giurista di Common law (formazione universitaria del giurista di Civil law); la selezione dei giudici fra i migliori avvocati superiori, i barrister (selezione burocratica dei giudici di Civil law); la precoce centralizzazione ed elevato prestigio delle Corti superiori inglesi (frammentazione delle Corti continentali fino all'assolutismo); il ridotto ruolo della dottrina giuridica universitaria nella formazione del diritto (elevato ruolo della dottrina continentale); l'assenza della recezione del diritto romano, salvo influenze su opere dottrinali; la giurisprudenza è la principale fonte del diritto, con un ridotto intervento del diritto legislativo (il diritto legislativo è prevalente nei paesi di Civil law); l'antica affermazione della Rule of Law (concetto analogo a stato di diritto); l'obbligatorietà del principio dello stare decisis (a partire dalla metà del XIX secolo); la mancanza della figura del notaio come intesa nei sistemi di civil law; le cui funzioni sono svolte dagli avvocati.L'importanza della giurisprudenza Al contrario dei sistemi di civil law - che si basano su diritti codificati, ovvero un sistema di norme suddivise in categorie da genus a species (codice civile, penale, di procedura civile e penale) - il common law si caratterizza come un sistema giuridico di diritto non codificato che si basa su un modello di "precedente giurisprudenziale", attraverso il quale i giudizi vengono stabiliti sulla base di altre precedenti sentenze di casi tra loro molto simili, consolidandosi nel tempo. Per il diritto anglosassone (e per le varie declinazioni coloniali o post-coloniali) la procedura precede e prevale sulla sostanza. In mancanza di un sistema giuridico (che nell'Europa medievale continentale è nato nelle Università e non nella pratica e che è lontano dalla concezione anglosassone di diritto) il diritto sostanziale è stato elaborato come soluzione concreta al caso concreto, senza che dovesse esservi una preesistente previsione alla quale il giudice potesse fare riferimento: remedies preceed rights. Tale è la rilevanza della procedura che si è giunti a dire da uno dei padri dell’antropologia giuridica...
La Costituzione italiana afferma i principi di statualità ed esclusività della giurisdizione. Secondo questi principi dell'ordinamento italiano, nell'ordinamento giudiziario la persona e l'organismo che esercitano la funzione requirente e giudicante proprie del potere giudiziario sono e non possono essere altro che statali (TITOLO IV- LA MAGISTRATURA, Sezione I Ordinamento giurisdizionale, art. 101-102).In tutti gli ordinamenti vi sono giudici ordinati in un sistema, caratterizzato da una disciplina omogenea e dalla possibilità di impugnare le decisioni di un giudice innanzi a uno superiore; di solito sono assicurati tre gradi di giudizio, quello iniziale (di fronte al giudice di prima istanza) e due a seguito d'impugnazione, l'ultimo dei quali si svolge davanti alla corte suprema che è posta al vertice del sistema. I giudici che appartengono a questo ordine sono detti ordinari e hanno competenza generale, in contrapposizione ai giudici speciali che, invece, non appartengono all'ordine e hanno competenza su materie specifiche.In alcuni ordinamenti i giudici speciali possono essere ordinati in giurisdizioni speciali, parallele alla giurisdizione ordinaria costituita dai giudici ordinari (comunque dipendenti di un ministero, nell'ambito di un potere pubblico autonomo e indipendente, che opera nel rispetto della separazione dei poteri). Dove esiste una pluralità di giurisdizioni è attribuita a un organo la potestà di risolvere i conflitti di competenza insorti tra giudici appartenenti a diverse giurisdizioni (conflitti di giurisdizione). In alcuni ordinamenti tale compito è demandato alla corte suprema posta al vertice della giurisdizione ordinaria (in Italia, ad esempio, alla Corte di cassazione), in altri a un organo apposito (come il Tribunal des conflits francese, costituito da un ugual numero di membri del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, presieduti dal Ministro della giustizia). Vi sono anche ordinamenti che, come quello tedesco, non hanno organi deputati a risolvere i conflitti di giurisdizione, per cui è il primo giudice adito a decidere se ha la giurisdizione o meno e, qualora dichiari la giurisdizione di altro giudice, vincola quest'ultimo.
In relazione alla natura della controversia, la giurisdizione si divide innanzitutto in civile e penale. La giurisdizione civile risolve le controversie concernenti rapporti giuridici di diritto privato; rientrano inoltre nella giurisdizione civile i rapporti di cui è parte la pubblica amministrazione quando non sono devoluti al giudice amministrativo. La giurisdizione penale risolve le controversie concernenti la responsabilità di un soggetto per un reato e la sua conseguente sottoposizione a una pena.Il processo civile è di regola avviato da un'azione privata, mentre negli ordinamenti moderni il processo penale è di solito avviato dall'azione di un organo pubblico, il pubblico ministero. Quest'ultimo, sebbene in certi ordinamenti faccia parte dello stesso ordine, la magistratura, al quale appartengono anche i giudici, non svolge una funzione giurisdizionale ma, semmai, amministrativa, tant'è che nella maggior parte degli ordinamenti appartiene al potere esecutivo.In tutti gli ordinamenti la giurisdizione civile e penale è di regola demandata ai giudici ordinari, salvo alcune materie eventualmente devolute a giudici speciali (si pensi ai reati militari che, in molti ordinamenti, sono devoluti a giudici appositi: i giudici militari). Dai giudici speciali vanno distinti i giudici specializzati, che fanno pur sempre parte della giurisdizione ordinaria, ai quali sono devolute in primo grado (e talvolta anche in appello) le cause afferenti determinate materie (si pensi ai giudici di commercio, di famiglia, dei minorenni, ecc. presenti in vari ordinamenti).
In molti ordinamenti - con la notevole eccezione di quelli di common law - vi è una giurisdizione amministrativa, demandata a giudici speciali (giudici amministrativi), che risolve controversie concernenti rapporti in cui una delle parti è la pubblica amministrazione.[10]In alcuni ordinamenti (Francia, Germania, Austria, ecc.) il giudice amministrativo ha competenza generale per i rapporti di cui è parte la pubblica amministrazione, essendo eccezioni i casi in cui è competente il giudice ordinario (ad esempio, i rapporti interamente disciplinati dal diritto privato). In altri ordinamenti (Belgio, Paesi Bassi, ecc.), invece, sono devolute al giudice amministrativo determinate materie, mentre la competenza generale rimane al giudice ordinario. L'ordinamento italiano ha adottato un peculiare criterio di ripartizione delle giurisdizione, imperniato sulla natura della situazione giuridica soggettiva lesa: se è un diritto soggettivo sussiste la giurisdizione ordinaria, se invece è un interesse legittimo sussiste la giurisdizione amministrativa (questo criterio generale è peraltro integrato da quello basato sulla materia, nei casi eccezionali di giurisdizione esclusiva).In alcuni ordinamenti, tra i quali quello italiano, le controversie promosse dai privati contro i soggetti impositori di prestazioni tributarie sono devoluti a giudici speciali (giudici tributari), diversi dai giudici amministrativi; si parla, in questo caso, di giurisdizione tributaria che può essere considerata una forma speciale di giurisdizione amministrativa.Forma speciale di giurisdizione amministrativa è considerata anche la giurisdizione contabile, spettante alla corte dei conti negli ordinamenti dove esiste questo istituto (Italia, Belgio, Francia e paesi francofoni, ecc.). Il giudice contabile ha il compito di giudicare la regolarità dei conti pubblici e unisce alle funzioni giurisdizionali funzioni amministrative di controllo (in altri ordinamenti, invece, il controllo sui conti pubblici spetta a organi non appartenenti al potere giudiziario e privi di funzioni giurisdizionali: così è, ad esempio, in Germania e nei paesi di common law).
La giurisdizione costituzionale, negli ordinamenti dove è previsto il controllo di legittimità costituzionale accentrato delle leggi e degli atti aventi forza di legge, è quella esercitata da un giudice apposito (corte costituzionale o tribunale costituzionale) oppure dalla corte suprema di legittimità, o da una sua sezione specializzata[11].Tale giudice costituzionale ha di solito anche altre competenze particolari, ad esempio sui conflitti di competenza o di attribuzioni tra organi dello Stato o tra stato ed enti territoriali oppure su particolari reati di cui si sono resi responsabili i titolari di alte cariche pubbliche (capo dello Stato, capo del governo, ministri, ecc.)Negli ordinamenti che hanno adottato il controllo diffuso di legittimità costituzionale, il potere di sindacare la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge è riconosciuto alla generalità dei giudici, i quali, peraltro, non possono annullare la norma incostituzionale ma solamente disapplicarla con effetti limitati al processo in corso.
La giurisdizione volontaria, ai sensi della legge italiana, indica un tipo di giurisdizione diretta non a risolvere controversie, ma alla gestione di un negozio giuridico o di un affare, per la cui conclusione è necessario l'intervento partecipativo di un giudice terzo, estraneo ed imparziale, che collabora con le parti allo scopo di costituire un determinato rapporto giuridico, in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi autonomamente.Questo tipo di attività giurisdizionale è stata definita [1] come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giudiziari, ha una funzione diversa da quella della tutela giurisdizionale ed è prossima all'attività amministrativa: non tende ad attuare diritti, ma semplicemente a integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (per esempio: la separazione consensuale dei coniugi, che dev'essere omologata dal tribunale, o l'adozione di persone maggiori d'età, che si attua con decreto del tribunale in camera di consiglio) o di un determinato potere (per esempio: l'autorizzazione del giudice tutelare che consente di alienare i beni appartenenti al minore) o della vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di una persona giuridica (per esempio, l'iscrizione di una società per azioni nel registro delle imprese) o di altre situazioni simili.Il procedimento Non constando di una disciplina autonoma i procedimenti seguono le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio. Comprendono anche i provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio, attribuendone la convalida finale ad un organo giudiziario imparziale, tenuto conto della pesante limitazione della libertà personale e dei diritti fondamentali dell'individuo, che inevitabilmente questo tipo di provvedimenti recano con sé, protratti nel tempo dove ciò si renda necessario.Il decreto con cui i provvedimenti vengono adottati acquisterà efficacia una volta decorsi i termini senza che vi sia stato proposto reclamo. Ulteriore peculiarità della giurisdizione volontaria è insita nel fatto che a norma dell'art. 742 del codice di procedura civile italiano:«i decreti emessi possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.»...
Un consiglio ..
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Lo puoi navigare anche sul cellulare, ma non è il suo modo migliore.
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