MA DAVVERO NON POSSIAMO SCEGLIERE CHI CI GOVERNA? CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE.
Alberto Barachini
Alberto Barachini
Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della REPUBBLICA ITALIANA
Alberto Barachini
Alberto Barachini
I Governo Meloni
Dal 13 ottobre 2022
XIX Legislatura della Repubblica italiana

Delega all'informazione ed editoria

SOTTOSEGRETARI di STATO della PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI della REPUBBLICA ITALIANA
Alberto Barachini (1972)
Alberto Barachini (1972)
Nato il 21 agosto 1972 a Pisa
Laurea in lettere moderne
Giornalista
Alberto Barachini (1972)
Alberto Barachini (1972)
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
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GLI STRUMENTI

MINISTERO O DICASTERO

Il ministero è, nell'ordinamento Italiano, la struttura di vertice dell'Amministrazione statale preposta ad amministrare un determinato settore della pubblica amministrazione.

l numero e le deleghe dei ministri sono variate nel tempo da 20 a 25 unità circa, compresi i Ministri senza portafoglio.

DIPARTIMENTO GOVERNATIVO

Un dipartimento governativo è una struttura organizzativa di singoli ministeri prevista in vari ordinamenti statali.In Italia, la struttura dipartimentale è il modello organizzativo tipico di vari ministeri e della presidenza del Consiglio dei ministri.

Secondo l'art. 5 del D.Lgs. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del governo) i dipartimenti ministeriali sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero; ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane.

Al dipartimento è preposto un capo di dipartimento che, secondo lo stesso articolo, svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.Gli incarichi di capo dipartimento sono conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dello Stato o - con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni - a persone, anche estrane all'amministrazione statale, in possesso delle specifiche qualità professionali indicate nel comma 6 dello stesso articolo (esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali in enti ed aziende, anche private;

particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza; provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato). Tali incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque (art. 19, comma 2, d.lgs. 165/2001) ma cessano se, nel frattempo, cambia il Governo, decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia allo stesso (art. 19, comma 8, d.lgs 165/2001).


Nei ministeri dove non esiste il dipartimento la suddivisione di massimo livello è la direzione generale ed è istituito un segretario generale...

Ordine delle cariche della Repubblica Italiana

L'ordine delle cariche della Repubblica Italiana è strutturato in base alla rilevanza della carica e alla tipologia della cerimonia.

La definizione delle precedenze fra le cariche pubbliche era in uso nella Corte sabauda ed ebbe una regolamentazione organica dopo l'unità d'Italia con il regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dopo l'avvento del fascismo con il R.D. 16 dicembre 1927, n. 2210.

Con la nascita della Repubblica Italiana divenne necessario riscrivere completamente il testo, a causa del profondo cambiamento nelle istituzioni nazionali.
Alcide De Gasperi, in qualità di presidente del Consiglio dei ministri, emanò la circolare n. 92019/12840-16 del 26 dicembre 1950 per regolamentare, "sia pure provvisoriamente"', la materia.

Nonostante la dichiarata provvisorietà della circolare del 1950, la regolamentazione organica delle precedenze è stata emanata solo dopo 55 anni con il D.P.C.M. del 14 aprile 2006[1] recante Disposizioni generali in materia di cerimoniale e disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche. Questo decreto è stato modificato e integrato dal D.P.C.M. del 16 aprile 2008

Capo di gabinetto

Il capo di gabinetto è il funzionario che dirige il gabinetto, vale a dire l'ufficio formato dai più stretti collaboratori di un alto funzionario politico (ad esempio, il capo dello stato, i presidenti delle Camere o un membro del governo) o burocratico (ad esempio, il prefetto), che operano in staff allo stesso.Spesso è scelto in base a criteri fiduciari.

Nei ministeri italiani il capo di gabinetto è un dirigente nominato dal ministro per un periodo non superiore alla durata del proprio mandato e scelto tra "esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità" (art. 7, comma 2, lettera e, del D.Lgs, 300/1999).

L'ufficio che dirige è uno degli uffici di diretta collaborazione con il ministro (come la segreteria del ministro e dei sottosegretari di stato, l'ufficio legislativo ecc.) e supporta lo stesso nella definizione degli obiettivi dell'amministrazione, nell'elaborazione delle politiche pubbliche, nella valutazione della loro attuazione e nelle connesse attività di comunicazione; cura, inoltre, il raccordo del vertice politico con l'amministrazione, pur non essendo estraneo ai rapporti con i Gruppi parlamentari[1].Anche i presidenti delle regioni, i presidenti delle province e i sindaci dei comuni ( in genere quelli dei maggiori centri urbani, ma non solo) sono supportati da un gabinetto con funzioni analoghe , ed hanno quindi in genere la figura del Capo di Gabinetto. Nelle realtà comunali minori il Gabinetto del Sindaco, o Staff del Sindaco, ed il suo Capo di Gabinetto possono essere funzioni svolto a titolo gratuito da persone di provata esperienza scelte in maniera fiduciaria...

Primo ministro

Il titolo di primo ministro è quello più frequentemente utilizzato per designare il capo del governo nei sistemi dove la carica è distinta da quella del capo dello stato, e può essere il nome ufficiale della carica istituzionale, o un semplice nome alternativo.

Alle dipendenze del primo ministro è posta un'organizzazione amministrativa, variamente denominata (ufficio del primo ministro, Presidenza del Consiglio dei ministri, cancelleria, ministero di stato, ecc.),
strutturata analogamente ad un ministero, che lo supporta nell'esercizio delle sue funzioni, svolge attività di raccordo tra i vari dicasteri e supporta il funzionamento del Consiglio dei ministri.

Il primo ministro, inoltre, può mantenere a sé la titolarità di uno o più portafogli ministeriali, temporaneamente (ad interim) o in modo stabile.

Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana

Il Presidente del Consiglio dei ministri è un organo monocratico di rilevanza costituzionale, che presiede un organo collegiale chiamato Consiglio dei ministri e posto a capo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge n. 400 del 1988.[15][16]


È disciplinato dalla Costituzione agli articoli 92, 93, 95 e 96[17].

Dal punto di vista protocollare, è la quarta più alta carica della Repubblica Italiana,[18]
mentre, a livello pratico, è l'effettiva dirigente della politica, nonché la carica che concede maggior potere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, (anche noto come premier) in Italia, è l'organo di vertice politico-amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché Capo del governo, presiedendo il Consiglio dei ministri.

La carica non è elettiva, ma viene assegnata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione.[4] che non prevede particolari requisiti per la nomina.[5]

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su sua proposta, i ministri. Il governo quindi deve ricevere la fiducia di entrambe le Camere del Parlamento italiano.

«Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.»(Art. 95 della Costituzione della Repubblica Italiana)La Costituzione, all'articolo 95.[23] stabilisce che il Presidente del Consiglio promuove e coordina l'attività dei ministri: questo potere di coordinamento dei ministri è stato di intensità molto variabile nella storia dello Stato italiano, in quanto fortemente condizionato dal peso dei singoli ministri e quindi dei partiti dei quali essi erano l'espressione. Tuttavia, generalmente il Presidente del Consiglio svolge il suo ruolo con una funzione di primus inter pares tra i ministri.La legge 23 agosto 1988, n. 400 esplicita le attribuzioni del Presidente del Consiglio.[16] Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio e in particolare può avocare nel Consiglio decisioni di competenza di singoli dicasteri.Oltre a quelle attribuitegli in quanto membro del governo italiano, il Presidente del Consiglio indica al Presidente della Repubblica la lista dei ministri per la nomina e controfirma tutti gli atti aventi valore di legge dopo che sono stati firmati dal Presidente della Repubblica.Una funzione particolarmente delicata che la legge affida direttamente al Presidente del Consiglio è quella di vigilanza e controllo sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ossia i Servizi segreti dello Stato.Impedimento e supplenza

Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana

Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri è chiamato a coadiuvare e, in caso di necessità, a sostituire temporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

Tale carica non è espressamente citata nella Costituzione (che menziona soltanto il Presidente del Consiglio e i ministri) ed è formalmente equiparata a quella di un ministro senza portafoglio.

Innanzitutto il Consiglio dei ministri può attribuire a uno o più ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, le funzioni di vicepresidente o vicepresidenti del Consiglio.

La funzione del vicepresidente (o del vicepresidente più anziano se sono più di uno) consiste nello svolgere le funzioni di supplente del presidente, sostituendolo in caso di assenza o di impedimento temporaneo (art. 8 della legge n. 400/1988); se in un governo non è stato nominato il vicepresidente la supplenza, salvo diversa indicazione espressa direttamente dal Presidente del Consiglio, spetta al ministro più anziano d'età.Generalmente, nei governi di coalizione, la carica di vicepresidente è ricoperta dal capo del secondo partito o, comunque, da un autorevole esponente dello stesso.

MINISTRO

Nomina

I ministri della Repubblica Italiana, secondo l'art. 92 della Costituzione italiana, compongono il Governo e, assieme al Presidente del Consiglio dei ministri, sono membri del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.I ministri, così come il Presidente del Consiglio, sono funzionari onorari dello Stato in quanto, pur essendo retribuiti, non svolgono la loro attività come professione.

Secondo l'art. 92 della Costituzione i ministri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, secondo l'art. 93 della Costituzione, prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.I ministri possono essere scelti sia tra i membri del Parlamento, come avviene prevalentemente, oppure al di fuori dello stesso (come avviene, ad esempio, durante i governi tecnici).Dopo la nomina, se sono parlamentari, possono continuare ad appartenere a una camera (o essere eletti alla stessa), non essendo prevista alcuna incompatibilità al riguardo.I ministri segretari di stato sono coadiuvati da sottosegretari di stato e da vice ministri.

Funzioni.

Nell'esercizio delle loro funzioni i ministri adottano provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di decreto (è detto decreto ministeriale quello emanato da un solo ministro, decreto interministeriale quello emanato congiuntamente da più ministri). Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti ministeriali, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

Secondo l'art. 14 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il ministro periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali:-definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione; -assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità del ministero le conseguenti risorse finanziarie. Secondo lo stesso articolo, il ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.

Responsabilità

Secondo l'art. 95 della Costituzione, i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La responsabilità può essere politica, amministrativa e penale.Politicamente i ministri sono responsabili verso il Parlamento, che può votare la sfiducia al Governo o, anche, a singoli ministri, oltre che verso il Presidente del Consiglio.La responsabilità amministrativa, per la quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, sorge a seguito di danno erariale, diretto (sofferto cioè dall'ente di appartenenza, lo Stato) o indiretto (sofferto da un privato che, in conseguenza di ciò, è stato risarcito dallo Stato), ed è disciplinata secondo le regole valide per la generalità dei funzionari e agenti pubblici.Quanto alla responsabilità penale, in passato, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i ministri erano giudicati dalla Corte costituzionale in una particolare composizione; dopo la riforma dell'articolo 96 della Costituzione, intervenuta nel 1989, sono invece sottoposti alla magistratura ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica (se senatori o estranei al Parlamento) o della Camera dei deputati (se deputati), che possono negarla quando ritengano che le ipotizzate violazioni della legge penale siano giustificate, entro certi limiti, dal supremo interesse della Repubblica: «a chi reputa incostituzionale l’insindacabilità della valutazione parlamentare, si contrappone chi considera tale insindacabilità come la riaffermazione della sovranità politica che, a determinate condizioni, può o deve poter sottrarre allo Stato di diritto la potestà d’imperio, sebbene possa apparire una reviviscenza della teoria e della pratica del governo illimitato. La Corte costituzionale, chiamata a decidere nei conflitti d’attribuzione insorti al riguardo tra magistratura e Camere, sembra inclinare a riconoscere l’insindacabilità purché congruamente motivata e rispettosa dei diritti inalienabili»

MINISTRO AD INTERIM

È detto Ministro ad interim il ministro del governo della Repubblica Italiana che viene preposto solo temporaneamente alla direzione di un dicastero, quando il precedente Ministro si sia dimesso o non possa più proseguire la propria attività a causa di dimissioni, impedimento permanente o morte. In tal caso, in luogo di procedere alla formazione di un nuovo governo, e nell'attesa di un rimpasto il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, può affidare temporaneamente la direzione di un Dicastero ad un altro ministro o allo stesso Presidente del Consiglio

Viceministro

Nell'ordinamento italiano il viceministro è un sottosegretario di Stato cui sono conferite deleghe e competenze particolari.

La figura, non prevista dalla Costituzione, è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 81 del 2001 che ha modificato l'art. 10 della legge n. 400 del 1988. Secondo il testo attuale di questo articolo, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di viceministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali oppure di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sempre secondo il medesimo articolo, i viceministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.

Sottosegretario di Stato

Il sottosegretario di Stato, nell'ordinamento giuridico Italiano, è un componente del governo con la funzione di coadiuvare il ministro ed esercitare i compiti che gli siano stati delegati dal ministro stesso. Rientra nella seconda categoria dell'ordine delle cariche della Repubblica Italiana.

I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio.I sottosegretari di Stato coadiuvano un ministro o il Presidente del Consiglio ed esercitano i compiti a essi delegati con decreto ministeriale (o del Presidente del Consiglio) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere a interrogazioni e interpellanze.I sottosegretari non partecipano alle riunioni del Consiglio dei ministri

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente del Consiglio nomina un apposito "Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri", il quale svolge la funzione di segretario del Consiglio medesimo e cura la verbalizzazione delle riunioni, nonché la conservazione del registro delle deliberazioni.
Da lui dipende inoltre l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri, che cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, gli adempimenti preordinati alla convocazione e all’ordine del giorno del Consiglio; cura inoltre gli adempimenti conseguenziali alle deliberazioni collegiali adottate e alla predisposizione dei verbali, e quelli relativi alla promulgazione delle leggi e all'emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri.[1]
È l'unico sottosegretario di Stato ammesso a partecipare al Consiglio dei ministri ed è l'unico a non prestare giuramento pubblicamente, bensì durante la prima riunione del Consiglio dei ministri dopo la sua nomina, prima di assumere le sue funzioni. Tuttavia assiste di persona al giuramento del Presidente del Consiglio e dei ministri.Alle Camere egli ha un posto riservato tra i banchi del Governo: è quello centrale del banco della prima fila, proprio davanti a quello destinato al Presidente del Consiglio.

Fiducia parlamentare

La fiducia parlamentare è un atto - espresso sotto forma di votazione, da cui la locuzione colloquiale voto di fiducia - con il quale, in una repubblica parlamentare o monarchia parlamentare, il parlamento consente l'entrata in carica di un governo, o ne controlla l'operato.Nell'ipotesi più ampia (quella italiana dopo il 1948), esistono tre contesti in seguito ai quali il Parlamento è tenuto ad esprimersi positivamente circa la fiducia da accordare, eventualmente, all'Esecutivo:In seguito alla nomina ricevuta dal Capo dello Stato, il nuovo primo ministro è tenuto a chiedere alla Camera direttamente elettiva la fiducia: se non consegue la maggioranza, il Governo decade. In qualsiasi momento della legislatura, il Governo può legare la sua sopravvivenza all'approvazione di una questione di fiducia. In qualsiasi momento della legislatura, un quorum [2] dei componenti del Parlamento può presentare una mozione di sfiducia, che, se approvata, comporta la crisi di governo.

Crisi di governo

Una crisi di governo indica la situazione nella quale un governo presenta le proprie dimissioni a causa della rottura del rapporto di fiducia intercorrente con il Parlamento.

Nel linguaggio corrente, e non giuridico, si considera impropriamente crisi di governo anche la mancata formazione di una maggioranza all'inizio di una legislatura che impedisce la formazione di un nuovo governo e pertanto protrae quello della legislatura precedente.

Descrizione

Si vuole generalmente distinguere tra le crisi parlamentari dalle crisi extraparlamentari.

Le crisi parlamentari nascono da una votazione contraria sulla questione di fiducia o sul voto di fiducia, o favorevole ad una mozione di sfiducia;


le crisi extraparlamentari, invece, si aprono in conseguenza di una crisi politica all'interno della maggioranza che sostiene il governo, a causa della quale quest'ultimo non ha la possibilità di far approvare i provvedimenti necessari alla propria azione e ne trae le conseguenze politiche dimettendosi, pur in assenza di un voto formale.

Il procedimento per l'avvio di una risoluzione è avviato dal presidente della Repubblica mediante l'esercizio di sue precise attribuzioni.[3][4]

Questi infatti, dopo aver ascoltato - durante le cosiddette consultazioni - una serie di rilevanti personalità politiche (leader di partito, capigruppo parlamentari, presidenti di Camera e Senato, ex Presidenti della Repubblica), può adottare diverse soluzioni in caso di crisi di governo:
Rinvio alle Camere:

rinvio del governo alle Camere per la verifica della sussistenza del rapporto fiduciario in entrambi i rami del Parlamento (in questo caso, si dice che il Presidente della Repubblica "parlamentarizza" la crisi, riportandola nel proprio alveo naturale, previsto dalla Costituzione, che immaginava un governo costretto alle dimissioni soltanto dopo aver affrontato un formale voto di sfiducia alle Camere:

peraltro, il Capo dello Stato può utilizzare questa fase per mettere in luce le posizioni di tutte le forze politiche in campo, obbligate ad un'assunzione di responsabilità collettiva nei confronti della crisi, e attraverso il dibattito in Aula, può capire come muoversi all'apertura delle consultazioni)[5].

Governo-bis:

nomina di un nuovo governo, presieduto dallo stesso presidente del Consiglio dei ministri, con modifiche della compagine ministeriale.

Nomina di un nuovo presidente all'interno della stessa maggioranza oppure espressione di una maggioranza differente da quella che sosteneva il governo uscente.

Incarico esplorativo:

il Presidente conferisce l'incarico ad una figura istituzionale di garanzia per tutti (spesso i presidenti dei due rami del Parlamento), o ad un esponente di secondo piano della maggioranza uscente,

al fine di verificare la possibilità di formare un governo che possa essere sostenuto da una nuova e più solida maggioranza.

L'incaricato, come da consuetudine, accetta, portando avanti in prima persona un nuovo giro di consultazioni con le forze politiche, per poi in caso positivo accettare o rimettere il mandato.

Talvolta, accade che l'incarico esplorativo conduca ad un esito positivo, ma che la nuova compagine di governo che ne deriva non sia guidata dalla figura che ne era stata investita, che in tal caso si limita a sbloccare l'impasse confrontandosi con i gruppi parlamentari per favorire un incarico assegnato a una personalità terza:

l'esempio più recente del mandato conferito al Presidente della Camera Roberto Fico per verificare l'esistenza di una maggioranza disposta a sostenere un eventuale terzo governo Conte, ne è la conferma.

Interruzione anticipata della legislatura:

il Presidente della Repubblica emana il decreto per lo scioglimento delle Camere ed indice le nuove elezioni, i cui tempi e modi saranno decisi dal governo uscente, invitato a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Governo tecnico:

soluzione recente, invalsa solo a partire dalla seconda metà degli anni Novanta,

che vede il Presidente della Repubblica conferire di sua propria iniziativa, senza una preventiva dialettica con i partiti, l'incarico a una personalità di primo piano in ambito economico o culturale, spesso non eletta, ma che ha ricoperto altri incarichi di primissimo piano sulla scena istituzionale nazionale o internazionale.

Spesso, l'incaricato decide in autonomia anche la compagine dei ministri, concertandosi solo con il Presidente della Repubblica e scegliendo esponenti di rilievo della società civile e delle organizzazioni più importanti che regolano la vita pubblica o privata.

La maggioranza parlamentare che sostiene governi di questo tipo è spesso assai ampia e coinvolge forze politiche facenti parte di tutti gli schieramenti: ciò fornisce la misura di quanto una simile eventualità coincida con un momento di crisi irreversibile del sistema, politico od economico, che il Presidente della Repubblica, trovandosi nella estensione massima dei suoi poteri, assumendo di fatto il ruolo di "reggitore dello Stato", è deciso a sventare.


In Italia, fino ad oggi, gli esecutivi tecnici sono stati guidati da Carlo Azeglio Ciampi nel 1993, da Lamberto Dini nel 1995, da Mario Monti nel 2011 e da Mario Draghi nel 2021.

Formazione di un governo

La formazione di un governo, in un sistema parlamentare, è il processo di selezione del primo ministro (in alcuni ordinamenti “Premier”, “Presidente del Consiglio”, “Ministro di Stato”, “Capo del Governo”, “Ministro-Presidente”, “Ministro Capo”, “Cancelliere” o “Presidente del Governo”) e dei membri del gabinetto.

Se nessun partito controlla la maggioranza dei seggi, la formazione di un governo può anche comportare la formazione di un governo di coalizione, di rotazione o di minoranza.

Questa fase, di solito, si verifica dopo un'elezione, ma può anche verificarsi dopo un voto di sfiducia in un governo esistente.La mancata formazione di un governo è un tipo di crisi politica in cui non è possibile concordare una coalizione che controlli la maggioranza dei seggi...

Porta girevole

La locuzione porta girevole[1] (in inglese: revolving door), nella terminologia della politica, individua il movimento continuo di persone divise tra attività politica (ad esempio come legislatori), attività come funzionari in enti di regolamentazione, attività di lobbying per conto di gruppi industriali, e attività economica nelle stesse industrie coinvolte.

Il termine è mutuato dall'inglese revolving door/doors (porta girevole/porte girevoli), con cui si indica tale pratica nel sistema della politica statunitense.
In alcuni casi, lo stesso individuo svolge più di un ruolo contemporaneamente;

in altri casi, si verifica un transito da un comparto all'alto: ad esempio, un politico passa a un ruolo consultivo o manageriale in un'impresa o viceversa[1].

Non è raro che un soggetto, terminata un'esperienza politica, vada a impegnarsi in un gruppo di pressione sulla politica[1].
Molti politologi sostengono che questa pratica può causare lo sviluppo di rapporti tra settore privato e governo basati sul clientelismo (vedasi capitalismo clientelare) o sul conflitto di interessi.

Tali rapporti indebiti vanno a discapito dell'interesse generale; inoltre, possono causare una generale soggezione dei supervisori alle industrie regolamentate, un fenomeno detto regulatory capture.

Cause

Alla base del fenomeno sono una serie di cause riconosciute.

Il governo ha interesse a reclutare personale dall'industria, in quanto ne trae molti benefici:

Esperienza – il governo necessita di personale con esperienza specifica nel settore privato, e il settore privato trae vantaggio dall'impiegare persone con esperienza nel governo.

In realtà, questo aspetto è positivo per la stessa collettività; perciò viene spesso citato dai fautori dello scambio di personale tra governo e settore privato.

Influenza – gli individui influenti nel settore privato possono essere di aiuto a un governo che desidera cooperare con tale settore.

Sostegno politicocontributi in denaro, cooperazione politica oppure semplici espressioni pubbliche di appoggio, concesse da un interesse particolare a un governo, quando il governo impiega persone fedeli a tale interesse particolare.

D'altra parte l'industria trae benefici nel reclutare o lavorare con individui provenienti da una carriera governativa:
Accesso diretto al governo, soprattutto a politici influenti[4]
Politiche pubbliche e regolamentazioni favorevoli.[5]
Informazioni che non siano di dominio pubblico
Concessione di appalti governativi

Secondo gli analisti, l'industria dei lobbisti può essere strettamente legata al sistema della porta girevole, in quanto il bene fondamentale di cui dispone un lobbista sono i contatti e l'influenza nei confronti dei funzionari del governo.

Un simile clima industriale si rivela attraente per gli ex funzionari pubblici.

Può anche tradursi in sostanziali compensi in denaro per l'industria del lobbying e centinaia di milioni in appalti o progetti pubblici per le parti che da tale industria sono rappresentate.[6][7]Per questi motivi, il fenomeno è regolamentato in molti paesi, come anche i problemi affini del lobbying e del finanziamento delle campagne elettorali.

Tuttavia, il diritto in materia varia drasticamente a seconda dei Paesi.Esempi noti Robert Rubin, divenne segretario del Tesoro negli Usa dopo che era stato co-presidente della banca d'affari Goldman Sachs
Mario Draghi prima è stato a capo del consiglio di Goldman Sachs, poi presidente della Banca centrale europea
José Barroso fu presidente della Commissione europea e poi presidente non esecutivo e consulente di Goldman Sachs....

Consiglio dei ministri

Il consiglio dei ministri è, nel diritto costituzionale, uno degli organi che compongono il governo e, precisamente, l'organo collegiale che riunisce i ministri sotto la presidenza del capo di Stato o, secondo la forma di governo adottata, del capo del governo (primo ministro, presidente del consiglio dei ministri, cancelliere ecc).[1]La denominazione "consiglio dei ministri" è utilizzata in vari ordinamenti, tra i quali l'Italia (fin dall'Unità, sebbene lo statuto Albertino, a differenza dell'attuale costituzione, non ne facesse menzione), Nonostante si chiami "consiglio dei ministri", spesso nelle riunioni sono presenti anche viceministri, i quali hanno il compito di coadiuvare i rispettivi ministri.È talvolta denominato "consiglio dei ministri dell'Unione Europea" anche il consiglio dell'Unione europea, organo che, tuttavia, non è assimilabile, né per composizione, né per funzioni, al consiglio dei ministri di uno stato...

Ministro

Il ministro, detto in alcuni ordinamenti giuridici segretario di Stato (o, semplicemente, segretario), è un Organo Monocratico che si occupa di gestire uno degli aspetti principali della pubblica amministrazione di uno Stato o Impero, ed è considerato una delle componenti del Governo, nonché la componente del Governo più vicina al Capo del governo.Oltre che nel governo centrale ci possono essere ministri anche negli Stati di una federazione o in altri governi subcentrali. Sono inoltre, per certi versi, assimilabili ad un ministro i componenti degli organi esecutivi degli enti territoriali, sebbene generalmente ad essi si attribuiscano altri titoli (ad esempio, in Italia, assessore).

Consiglio dei ministri

Il consiglio dei ministri è, nel diritto costituzionale, uno degli organi che compongono il governo e, precisamente, l'organo collegiale che riunisce i ministri sotto la presidenza del capo di Stato o, secondo la forma di governo adottata, del capo del governo (primo ministro, presidente del consiglio dei ministri, cancelliere ecc).[1]La denominazione "consiglio dei ministri" è utilizzata in vari ordinamenti, tra i quali l'Italia (fin dall'Unità, sebbene lo statuto Albertino, a differenza dell'attuale costituzione, non ne facesse menzione), Nonostante si chiami "consiglio dei ministri", spesso nelle riunioni sono presenti anche viceministri, i quali hanno il compito di coadiuvare i rispettivi ministri.È talvolta denominato "consiglio dei ministri dell'Unione Europea" anche il consiglio dell'Unione europea, organo che, tuttavia, non è assimilabile, né per composizione, né per funzioni, al consiglio dei ministri di uno stato...

Ministro

Il ministro, detto in alcuni ordinamenti giuridici segretario di Stato (o, semplicemente, segretario), è un Organo Monocratico che si occupa di gestire uno degli aspetti principali della pubblica amministrazione di uno Stato o Impero, ed è considerato una delle componenti del Governo, nonché la componente del Governo più vicina al Capo del governo.Oltre che nel governo centrale ci possono essere ministri anche negli Stati di una federazione o in altri governi subcentrali. Sono inoltre, per certi versi, assimilabili ad un ministro i componenti degli organi esecutivi degli enti territoriali, sebbene generalmente ad essi si attribuiscano altri titoli (ad esempio, in Italia, assessore).

Ministro della Repubblica Italiana

Nomina

I ministri della Repubblica Italiana, secondo l'art. 92 della Costituzione italiana, compongono il Governo e, assieme al Presidente del Consiglio dei ministri, sono membri del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.I ministri, così come il Presidente del Consiglio, sono funzionari onorari dello Stato in quanto, pur essendo retribuiti, non svolgono la loro attività come professione.

Secondo l'art. 92 della Costituzione i ministri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, secondo l'art. 93 della Costituzione, prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.I ministri possono essere scelti sia tra i membri del Parlamento, come avviene prevalentemente, oppure al di fuori dello stesso (come avviene, ad esempio, durante i governi tecnici).Dopo la nomina, se sono parlamentari, possono continuare ad appartenere a una camera (o essere eletti alla stessa), non essendo prevista alcuna incompatibilità al riguardo.I ministri segretari di stato sono coadiuvati da sottosegretari di stato e da vice ministri.

Funzioni.

Nell'esercizio delle loro funzioni i ministri adottano provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di decreto (è detto decreto ministeriale quello emanato da un solo ministro, decreto interministeriale quello emanato congiuntamente da più ministri). Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti ministeriali, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

Secondo l'art. 14 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il ministro periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali:-definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione; -assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità del ministero le conseguenti risorse finanziarie. Secondo lo stesso articolo, il ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.

Responsabilità

Secondo l'art. 95 della Costituzione, i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La responsabilità può essere politica, amministrativa e penale.Politicamente i ministri sono responsabili verso il Parlamento, che può votare la sfiducia al Governo o, anche, a singoli ministri, oltre che verso il Presidente del Consiglio.La responsabilità amministrativa, per la quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, sorge a seguito di danno erariale, diretto (sofferto cioè dall'ente di appartenenza, lo Stato) o indiretto (sofferto da un privato che, in conseguenza di ciò, è stato risarcito dallo Stato), ed è disciplinata secondo le regole valide per la generalità dei funzionari e agenti pubblici.Quanto alla responsabilità penale, in passato, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i ministri erano giudicati dalla Corte costituzionale in una particolare composizione; dopo la riforma dell'articolo 96 della Costituzione, intervenuta nel 1989, sono invece sottoposti alla magistratura ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica (se senatori o estranei al Parlamento) o della Camera dei deputati (se deputati), che possono negarla quando ritengano che le ipotizzate violazioni della legge penale siano giustificate, entro certi limiti, dal supremo interesse della Repubblica: «a chi reputa incostituzionale l’insindacabilità della valutazione parlamentare, si contrappone chi considera tale insindacabilità come la riaffermazione della sovranità politica che, a determinate condizioni, può o deve poter sottrarre allo Stato di diritto la potestà d’imperio, sebbene possa apparire una reviviscenza della teoria e della pratica del governo illimitato. La Corte costituzionale, chiamata a decidere nei conflitti d’attribuzione insorti al riguardo tra magistratura e Camere, sembra inclinare a riconoscere l’insindacabilità purché congruamente motivata e rispettosa dei diritti inalienabili»

Ministro ad interim

È detto Ministro ad interim il ministro del governo della Repubblica Italiana che viene preposto solo temporaneamente alla direzione di un dicastero, quando il precedente Ministro si sia dimesso o non possa più proseguire la propria attività a causa di dimissioni, impedimento permanente o morte. In tal caso, in luogo di procedere alla formazione di un nuovo governo, e nell'attesa di un rimpasto il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, può affidare temporaneamente la direzione di un Dicastero ad un altro ministro o allo stesso Presidente del Consiglio

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO

È detto ministro senza portafoglio il ministro del governo della Repubblica Italiana non preposto ad alcun Ministero, ma svolge funzioni delegate dal presidente del Consiglio.In caso contrario, viene definito ministro con portafoglio o, più semplicemente, ministro.
Nell'ordinamento italiano i ministri senza portafoglio non trovano alcun riconoscimento nella Costituzione, che menziona espressamente solo i Ministri a capo di un dicastero. Tuttavia, si tratta di una figura tradizionalmente ammessa in via di prassi.All'atto della costituzione del nuovo governo, possono essere nominati Ministri senza portafoglio, contestualmente alla nomina degli altri ministri, con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel decreto, tuttavia, non occorre specificare le loro deleghe, che possono essere definite in un momento successivo.Ai sensi dell'art. 9 della Legge 400/1988 sulla disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministri senza portafoglio svolgono le funzioni a loro delegate dal Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, e rese pubbliche mediante pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Sono incardinati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e possono essere delegati alla responsabilità di un dipartimento della Presidenza del Consiglio. I Ministri senza portafoglio hanno alle loro dipendenze un Gabinetto ed una Segreteria particolare, come gli altri Ministri.Quanto ai poteri dei Ministri senza portafoglio, se non hanno deleghe loro conferite dal presidente del Consiglio, essi, non essendo a capo di un dicastero, partecipano alla generale determinazione dell'indirizzo politico, esplicando funzioni di governo collegialmente in seno al Consiglio dei ministri. Per questo motivo, si pone il problema della loro responsabilità individuale.

Decreto legislativo

Un decreto legislativo (spesso abbreviato in d.lgs.) è, secondo il diritto costituzionale, un atto normativo avente valore di legge adottato dall'organo costituzionale che ha il potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale dell'organo costituzionale che ha il potere legislativo (Parlamento).Essendo un atto con il quale l'Organo costituzionale esecutivo esercita un potere legislativo, esso costituisce una deroga al principio della cosiddetta separazione dei poteri. Per prevenire eventuali abusi di questa deroga, gli ordinamenti costituzionali prevedono un intervento del potere legislativo nell'iter di approvazione del decreto legislativo, costituito appunto dalla legge di delega a favore del governo. La presenza "a monte" del controllo delle Camere sulla formazione del d. lgs., attraverso la legge delega, distingue in Italia il decreto legislativo dal decreto-legge, che analogamente al d. lgs. costituisce un atto normativo del Governo con forza di legge, ma il cui iter di approvazione prevede che l'intervento di controllo delle Camere avvenga "a valle", mediante una necessaria conferma (con la cosiddetta legge di conversione) in mancanza della quale il d. l. decade (art. 77 Cost.). In Italia la decretazione legislativa è prevista dall'art. 76 della Costituzione della Repubblica Italiana ed è uno strumento con il quale le Camere decidono di delegare il Governo a disciplinare nel dettaglio una determinata materia non coperta da riserva di legge formale, stabilendo i principi e i criteri direttivi, cioè la cosiddetta "cornice" entro la quale il Governo della Repubblica Italiana dovrà legiferare. In questo caso la legislazione avverrà sulla base di una apposita legge detta per l'appunto legge delega. Qualora il governo ecceda i limiti indicati nella legge delega, ad es. adottando provvedimenti normativi non previsti nella delega, le relative norme potranno essere dichiarate dalla Corte costituzionale viziate da illegittimità costituzionale (per il cosiddetto "eccesso di delega legislativa"). ..

Decreto ministeriale

Un decreto ministeriale (d.m.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo emanato da un ministro nell'esercizio della sua funzione e nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero. Quando questo tipo di atto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri prende la denominazione di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.m.). Se un decreto richiede per legge la competenza di diversi dicasteri e deve quindi essere adottato di concerto tra gli stessi, si parla di decreto interministeriale.

Regio decreto

Il regio decreto (R.D.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo avente generalmente forza di legge, non più emanabile, in quanto adottato dal Consiglio dei ministri e sancito dal Re d'Italia durante il Regno post-unitario.I regi decreti non abrogati da successive disposizioni e compatibili con la Costituzione repubblicana sono rimasti in vigore anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana. ..

Decreto legislativo luogotenenziale

Il decreto legislativo luogotenenziale[1] (abbr. D.L.L., D.L.Lt. o D.Lgs.Lgt.) nell'ordinamento giuridico italiano è un atto avente forza di legge adottato dal Consiglio dei ministri e promulgato dal Luogotenente del Re durante il Regno d'Italia.Il decreto legislativo luogotenenziale era in tutto equivalente al regio decreto legislativo, promulgato dal sovrano dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri su delega del Parlamento.Durante la seconda guerra mondiale lo stesso Vittorio Emanuele III, dopo la liberazione di Roma, fu indotto a rinunciare all'esercizio effettivo delle funzioni monarchiche, delegando il 5 giugno 1944 il figlio Umberto II quale Luogotenente del Regno.I decreti legislativi luogotenenziali non abrogati da successive disposizioni e compatibili con la Costituzione repubblicana sono rimasti in vigore anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana...

Atti di alta amministrazione

Gli atti di alta amministrazione si configurano come una speciale categoria di atti amministrativi, che svolgono un'attività di raccordo fra funzione di governo (Stato-comunità) e funzione amministrativa (Stato-soggetto). Si collocano in una posizione intermedia tra gli atti politici ed i provvedimenti stricto sensu amministrativi, rappresentando il primo grado di attuazione dell'indirizzo politico nel campo amministrativo. L'atto di alta amministrazione si caratterizza per la settorialità degli interessi presi in considerazione dall'organo preposto al coordinamento. L’atto politico, invece, è volto a realizzare una sintesi di tutti gli interessi della collettività. Esempi sono i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Gli atti di alta amministrazione sono suscettibili di impugnazione innanzi al giudice amministrativo ex artt.24, 103 e 113 della Costituzione per vizi di legittimità, incompetenza ed eccesso di potere....

Atto amministrativo

Un atto amministrativo è, nel diritto amministrativo italiano, un atto giuridico posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una sua funzione amministrativa. Esso è espressione di un potere amministrativo, produttivo di effetti indipendentemente dalla volontà del soggetto o dei soggetti cui è rivolto.La sequenza di atti amministrativi all'interno di un procedimento amministrativo, sotto la supervisione di un responsabile del procedimento amministrativo, porta invece all'emanazione di un provvedimento amministrativo...

Provvedimento amministrativo

Il provvedimento amministrativo è l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo, con cui si manifesta la volontà di una pubblica amministrazione.Nell’ordinamento italiano non viene fornita una vera e propria definizione di provvedimento amministrativo. Tuttavia, la legge 7 agosto 1990, n. 241 ne detta una disciplina completa, razionalizzando regole di origine giurisprudenziale e dottrinale in tema di efficacia, invalidità, revoca e annullamento d’ufficio[1].D’altra parte, per quanto il provvedimento rimanga la soluzione tradizionale e più utilizzata con cui l’amministrazione esercita il proprio potere, nel corso del tempo sono state introdotte altre modalità di conclusione del procedimento. Si hanno, così, strumenti “bilaterali” come gli accordi amministrativi, capaci di valorizzare il dialogo con i privati, oppure istituti come il silenzio assenso, introdotto per garantire la semplificazione[..

Autorizzazione

L'autorizzazione, in diritto, è un atto amministrativo discrezionale con il quale la pubblica amministrazione rimuove i limiti posti dall'ordinamento all'esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con l'interesse pubblico. Attraverso di essa si esercita il potere autorizzatorio; è generalmente concessa con un atto o un provvedimento amministrativo emanato allo scopo...

Concessione

La concessione, in diritto, è il provvedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione conferisce ex novo situazioni giuridiche soggettive attive al beneficiario, ampliandone la sfera giuridica. Spesso tali diritti sono disciplinati dal Diritto Amministrativo (o Diritto Pubblico).Presenta elementi di affinità con l'autorizzazione (entrambi sono provvedimenti ampliativi della sfera soggettiva), differenziandosene in quanto non rimuove un limite di una posizione soggettiva preesistente, ma attribuisce o trasferisce posizioni o facoltà nuove al privato...

Espropriazione per pubblica utilità

L'espropriazione per pubblica utilità è un istituto giuridico italiano che consente allo Stato di acquisire per sé o per un altro soggetto una proprietà privata per esigenze di interesse pubblico.Tale acquisizione è di norma compensata da un'indennità nei confronti del soggetto espropriato del bene. L'espropriazione è espressione del potere ablatorio che, in varia misura, tutti gli ordinamenti riconoscono alla pubblica amministrazione e che consente alla stessa di sacrificare l'interesse privato in vista di un superiore interesse pubblico (che, nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità è solitamente - ma non esclusivamente - quello di realizzare un'opera pubblica)...

Requisizione

La requisizione è l'atto giuridico con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di possesso (e talvolta la proprietà) di un bene. È cioè un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione, nell'esercizio di un potere ablatorio, sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene, mobile o immobile, a motivo del superiore interesse pubblico, contro un indennizzo...

Confisca amministrativa

La confisca amministrativa, nel diritto amministrativo italiano, designa:un provvedimento ablatorio a carattere sanzionatorio disposto in conseguenza della commissione di un illecito amministrativo; una misura di prevenzione di natura patrimoniale...

Atto paritetico

L'atto paritetico è un tipo di atto dell'ordinamento giuridico italiano. Tale negozio giuridico viene adottato dalla pubblica amministrazione nella veste di soggetto privato. ...

Atto di controllo

Nel diritto amministrativo l'atto di controllo è un atto amministrativo attraverso il quale viene verificata la conformità di un altro atto della stessa natura alle norme giuridiche alle quali la pubblica amministrazione si deve attenere in virtù del principio di legalità (cd. controllo di legittimità) oppure la corrispondenza tra il contenuto di un altro atto amministrativo e i criteri di opportunità e convenienza cui la pubblica amministrazione deve sempre adeguarsi (cd. controllo di merito)....

Parere

Un parere è l'opinione su determinate circostanze o sulla condotta da seguire espressa, sotto forma di giudizio, su richiesta di altri. Nel diritto è l'atto giuridico con il quale viene manifestato tale giudizio.Nella fase istruttoria di un procedimento, soprattutto amministrativo, l'organo competente (detto organo attivo) può o, in certi casi, deve acquisire il parere di un altro organo, di solito collegiale (detto organo consultivo), per decidere con cognizione di causa. Il parere acquisito nel corso del procedimento può essere:[1]facoltativo/obbligatorio, se l'organo attivo è tenuto o meno a richiederlo vincolante/non vincolante, se l'organo attivo, una volta ricevuto il parere, è tenuto o meno a decidere in conformità ad esso...

Silenzio amministrativo

Con essa si intende quindi un comportamento inerte, mantenuto in tutti quei casi nei quali (al contrario) la legge prescrive di compiere una certa attività. Questo comportamento, che di per sé è totalmente "neutro" (cioè non ha valore né negativo né positivo), è in antitesi con il sistema di diritto amministrativo italiano, che si caratterizza per essere centrato sull'atto amministrativo: per costituire, modificare o estinguere i rapporti di diritto amministrativo, occorre un atto dell'autorità amministrativa, ed anzi deve trattarsi di un atto esplicito, formale e tipico.Un comportamento inerte è evidentemente inidoneo a questo scopo, salvo i casi in cui la legge ricolleghi espressamente al fatto del "silenzio" dell'amministrazione su un'istanza dei privati, il significato legale di atto "implicito" di assenso (silenzio assenso), o rigetto (silenzio diniego), della domanda...

firma elettronica avanzata (FEA)

La firma elettronica avanzata (FEA) è definita dall'art. 1, comma 1, lett. q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).Essa consiste nell'«insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati».Costituisce una firma più forte rispetto alla firma elettronica semplice, così come definita dall'art. 1, comma 1, lett. q del Codice dell'amministrazione digitale, in quanto:consente l'identificazione del firmatario e la connessione univoca dello stesso al documento firmato; tale connessione è creata utilizzando dei mezzi sui quali il firmatario può conservare il controllo esclusivo; consente di rilevare se i dati sono stati modificati successivamente all'apposizione della firma elettronica avanzata. L'art. 21, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale dispone che «il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria».

Documento digitale

Un documento digitale è un documento creato attraverso un'elaborazione elettronica, di qualsiasi contenuto espresso originariamente come testo, immagine o filmato analogico.Il termine digitale indica che tale rappresentazione è di tipo numerico, ovvero che la grandezza fisica su cui si basa assume valori numerici discreti. Un documento digitale contiene informazione codificata con un linguaggio convenzionale in bit, memorizzata in modo permanente su un determinato tipo di supporto fisico (disco rigido o CD). La documentazione digitale è una rappresentazione astratta e numerica della realtà sensoriale. La prima idea di dare valore giuridico ad un documento in forma elettronica risale al 1978[1] e fu sviluppata in una ricerca degli anni 1991-1993 in un sistema organico denominato teleamministrazione[2]. La ricerca evidenziò fin dall'inizio che la forma digitale non era fine a sé stessa, ma era strumentale per la gestione telematica delle attività amministrative e quindi per il procedimento telematico e lo sportello unico telematico.Nel 2010 debutta nella P.A. italiana, in una ASL di Torino, un sistema innovativo, il primo in Piemonte, per la transazione e la conservazione a norma dei referti sanitari digitali.

firma elettronica qualificata

Una firma elettronica qualificata è definita[1] invece come una "firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma": è quindi una forma di firma sicura, che esaudisce le richieste della Direttiva europea 1999/93/CE, alle quali sono stati aggiunti i requisiti dell'utilizzo di un certificato qualificato e di un dispositivo sicuro di firma. In questa forma la firma elettronica qualificata corrisponde alla "Qualified electronic signature" definita da ETSI.La suddetta direttiva 1999/93/CE, pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2000, n. L 13. è entrata in vigore il 19 gennaio 2000. Un qualsiasi atto scritto di tipo tradizionale fa prova in giudizio fino al disconoscimento della firma. Per una firma autenticata, cioè apposta in presenza di un notaio, non è possibile il disconoscimento, ma solo la querela di falso.Viceversa, nel caso delle firme elettroniche si deve distinguere tra "firma elettronica", "firma elettronica qualificata" e "firma digitale" (cfr. art. 1 del Codice dell'Amministrazione digitale):Per firma elettronica la legge intende l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica. La firma elettronica qualificata è definita come la firma elettronica basata su una procedura che permetta di identificare in modo univoco il titolare, attraverso mezzi di cui il firmatario deve detenere il controllo esclusivo, e la cui titolarità è certificata da un certificato qualificato. È inoltre richiesto l'uso del dispositivo di firma sicuro, capace cioè di proteggere efficacemente la segretezza della chiave privata. Inoltre, la firma stessa deve essere in grado di rilevare qualsiasi alterazione del documento avvenuta dopo l'apposizione della firma stessa. Qualunque tecnologia che permetta tale identificazione univoca, rientra nel concetto di "firma elettronica qualificata". La firma digitale è considerata dalla legge come una particolare specie di "firma elettronica qualificata", basata sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche. All'articolo 21, il D.Lgs. 82/2005 stabilisce, con un rimando all'art. 2702 del Codice Civile, che la firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) fa piena prova fino a querela di falso se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta, equiparando così il documento informatico sottoscritto con firma digitale alla scrittura privata sottoscritta con firma autografa (e non, come avveniva in precedenza, alla scrittura privata con firma autenticata).

posta elettronica certificata o PEC

La posta elettronica certificata o PEC, in Italia, è un tipo particolare di posta elettronica che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell'invio e della consegna. L'indirizzo PEC delle imprese e dei professionisti è rintracciabile gratuitamente online tramite il registro pubblico INI-PEC.[1]Pur essendo una peculiarità italiana,[2] dal 2018 sono state avviate attività governative per rendere la PEC conforme allo standard UE.[3] A partire dal 2024, la PEC sarà sostituita dallo standard europeo Registered Electronic Mail che prevede l'autenticazione a due fattori e la certificazione dell'identità del mittente e del destinatario mediante SPID o carta d'identità elettronica.Per usufruire del servizio si deve disporre di una casella di PEC presso uno dei provider italiani autorizzati. La pubblicazione dell'elenco dei gestori autorizzati e quello della Pubblica Amministrazione, la vigilanza e il coordinamento nei confronti dei gestori e della Pubblica Amministrazione è demandata all'Agenzia per l'Italia digitale. Il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità. La validità della PEC è limitata al territorio italiano. La tecnologia PEC infatti non è riconosciuta come standard internazionale, a differenza di altre tecniche di firma elettronica qualificata o marca temporale e di tracciamento della consegna equivalenti e standard ..In Italia la disciplina della PEC è principalmente contenuta nel Decreto del presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (cosiddetto codice dell'amministrazione digitale). Dal 1º luglio 2013 le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione dovrebbero avvenire solo via PEC, non essendo più accettate le comunicazioni in forma cartacea...

Teleamministrazione

La Corte di Cassazione nei decenni '70-'90 fu al centro di importanti studi sul rapporto tra diritto e informatica e organizzò convegni quinquennali di rilievo internazionale. Nel convegno del 1993 furono presentati i dieci capisaldi della teleamministrazione, che delinearono in modo puntuale un sistema amministrativo di sportello unico telematico[8]:Il cittadino presenta la propria istanza presso un'amministrazione, che assume la gestione dell'intero procedimento. Si apre una "pratica amministrativa" unica, indipendentemente dal numero delle amministrazioni interessate. Sia per i passaggi interni, sia per i pareri e nulla-osta esterni, viene telematicamente inviato un semplice avviso al titolare dell'ufficio che deve operare il successivo intervento dal proprio terminale, diventando il responsabile della procedura in quella fase. Ogni informazione relativa a presupposti esistenti presso pubbliche amministrazioni è acquisita in via telematica, senza ulteriori richieste al cittadino. La firma elettronica consente l'identificazione dell'identità dell'operatore a mezzo di tecniche sicure. L'originale dell'atto amministrativo è elettronico e pertanto sempre disponibile telematicamente presso qualunque amministrazione abbia necessità di farvi riferimento. La disponibilità di masse crescenti di dati in linea rende potenzialmente utilizzabile la tecnica delle elaborazioni automatiche delle decisioni. Attraverso memorizzazioni plurime si può garantire la conservazione degli atti. I rilevamenti statistici diventano possibili in tempo reale e sotto molteplici profili, facilitando i processi decisionali. Il privato può ottenere copie su carta degli atti elettronici. Il quinto caposaldo nomina la firma elettronica e non la firma digitale: ciò è dovuto alla circostanza che la firma digitale non era ancora divulgata nel mondo scientifico dei giuristi. Tuttavia il riferimento generico alla firma elettronica resta comunque particolarmente valido nella sua opportuna genericità perché risponde alle regole che sei anni dopo sarebbero state dettate dalla direttiva 1999/93/CE.Come si può notare, in questi capisaldi viene dato particolare risalto ai procedimenti ad istanza di privati, ma il sistema è comunque valido per i procedimenti d'iniziativa d'ufficio.

ART. 92 COST.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93 COST.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94 COST.

«Art. 94 Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. [...] La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.»(Costituzione in vigore)Nell'ordinamento italiano, la cui forma di governo è definita "parlamentare a debole razionalizzazione"[3], l'esistenza di un determinato esecutivo è strettamente vincolata all'ottenimento della fiducia da parte del Parlamento della Repubblica, unico organo titolare del potere legislativo e legittimato dal mandato popolare, espresso attraverso libere elezioni.In seguito alla nomina ricevuta dal Presidente della Repubblica, il nuovo Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana è tenuto a chiedere a ciascuna delle due camere (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) la fiducia: all'approvazione della mozione di fiducia è legato lo stesso ingresso del Governo nei suoi pieni poteri.Il meccanismo del voto di fiducia è sancito dall'art. 94 della Costituzione. Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere per il voto di fiducia, che viene espresso tramite mozione motivata e votata per appello nominale. Queste ultime due disposizioni hanno un preciso scopo: quello di creare una stabile maggioranza politica. L'obbligo di motivare la mozione fa sì che i vari gruppi si impegnino, se favorevoli, a sostenere il Governo in modo stabile. La votazione a scrutinio palese serve a far sì che i vari parlamentari si assumano la responsabilità politica personale di sostenere il Governo.[4]Diversa è invece la mozione di sfiducia, che deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera sfiduciante. In tali casi, la fiducia è ritenuta accordata se votata dalla maggioranza semplice dei presenti.L'esito negativo del voto di fiducia, o l'approvazione di una mozione di sfiducia, revoca il rapporto fiduciario che lega Governo e Parlamento e costringe il Governo a presentare le dimissioni aprendo così una crisi di Governo parlamentare. Generalmente però le crisi di governo non vengono causate da una mancata fiducia quanto dalla rottura degli accordi tra partiti costituenti la maggioranza e il Governo.Quando poi il Governo italiano richiede l'approvazione di una questione di fiducia, da essa consegue la decadenza di tutti gli emendamenti al testo cui è riferita. Al contrario, il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo, in sé, non comporta obbligo di dimissioni.

ART. 95 COST.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 96 COST.

((Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale)).

LEGGE 17 luglio 2006, n. 233 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/7/2006

Art. 1
1. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge.

3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa; c) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate; d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo; e) revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali, previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di quanto disposto dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge, nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al comma 25 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge.

4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere ciascuno nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 luglio 2006 NAPOLITANOProdi, Presidente del Consiglio dei MinistriVisto, il Guardasigilli: Mastella

art. 9 della Legge 400/1988. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LEGGE COSTITUZIONALE 16 gennaio 1989, n. 1 Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. note: Entrata in vigore della legge: 18/01/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale:

Art. 1 1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".

D.Lgs. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del governo)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1 (oggetto)
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.5O, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59.

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024) (GU n.106 del 09-05-2001 - Suppl. Ordinario n. 112)

Art. 14 Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.
A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai finì dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro ((dell'economia e delle finanze)), è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (23)

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.

Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento.

Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Resta altresì salvo quanto previsto dalL'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1985, n. 1092 Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana. note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/6/1986. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2000) (GU n.123 del 29-05-1986 - Suppl. Ordinario n. 40)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto:
Art. 1

1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, vistato dal proponente.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1985
COSSIGACRAXI, Presidente del Consiglio dei MinistriMARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustiziaVisto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLIRegistrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1986Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 31

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