CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

Col termine premierato (dal francese premier, “primo”, qui nel senso di primo ministro) si indicano nel linguaggio politico varianti della forma di governo parlamentare dai contorni non sempre ben definiti.

In generale le due caratteristiche che vengono attribuite (solo talvolta congiuntamente) al premierato sono l’indicazione del capo del governo da parte dell’elettorato (se non l’elezione diretta) e/o un ruolo rafforzato dello stesso capo di governo nei confronti del parlamento.[1][2][3][4][5]

A seconda di quali di queste caratteristiche gli vengano attribuite, il concetto di premierato può sovrapporsi a quello di forma di governo neoparlamentare (dove il capo del governo è eletto direttamente),[6] a quello di cancellierato (dove il capo del governo, detto cancelliere, ha un ruolo preminente, una maggiore stabilità e una certa legittimazione popolare) o a quello di parlamentarismo a prevalenza del governo (dove il capo del governo riceve un’investitura popolare, seppure indiretta, e il suo legame con la maggioranza parlamentare assicura al sistema un certo grado di stabilità).[7]

Il concetto di premierato viene spesso ricollegato alla forma di governo del Regno Unito, il cosiddetto sistema Westminster.

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IN EVIDENZA

La Commissione Affari costituzionali, nell’ambito dell’esame dei progetti di legge in materia di modifiche alla Parte II della Costituzione, svolge le seguenti audizioni:
ore 9.30 Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano, Michele Belletti, professore di diritto pubblico presso l’Università di Bologna e Roberta Calvano, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università Unitelma Sapienza;
ore 10.30 Edoardo Raffiotta, professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università Milano Bicocca, Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Giovanni D’Alessandro, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi Niccolò Cusano e Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l’Università di Pisa.

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PER APPROFONDIRE

Sistema Westminster

Il modello delle funzioni esecutive all’interno di un sistema Westminster è piuttosto complesso.

In sostanza, il capo di Stato, solitamente un monarca o un presidente, è una figura di rappresentanza cerimoniale che è la fonte teorica, nominale o de jure del potere esecutivo all’interno del sistema. In pratica, tale figura non esercita attivamente poteri esecutivi, anche se l’autorità esecutiva è esercitata nominalmente in suo nome.

Il capo del governo, solitamente chiamato primo ministro o premier, idealmente avrà il sostegno di una maggioranza nella camera responsabile e deve, in ogni caso, essere in grado di garantire l’esistenza di una maggioranza assoluta contro il governo. Se il Parlamento approva una mozione di sfiducia o rifiuta di approvare un disegno di legge importante come il bilancio, allora il governo deve dimettersi in modo che possa essere nominato un governo diverso o cercare uno scioglimento parlamentare in modo che possano essere tenute nuove elezioni generali per riconfermare o negare il mandato del governo..

Il capo dello Stato o il suo rappresentante (come un governatore generale) nomina formalmente come capo del governo chiunque goda della fiducia della camera bassa o unica della legislatura e lo invita a formare un governo. Nel Regno Unito, questo è noto come “baciare le mani”. Sebbene lo scioglimento della legislatura e la convocazione di nuove elezioni siano formalmente eseguiti dal capo dello Stato, il capo dello Stato, per convenzione, agisce secondo i desideri del capo del governo.

La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, chiamata informalmente “Bicamerale”, fu costituita nel 1997, durante la XIII Legislatura, per lo studio e la presentazione di una riforma della Costituzione[13]: il 24 gennaio 1997 venne promulgata la legge costituzionale “Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali”.[14] Si decise la formazione di una bicamerale composta da 35 deputati e 35 senatori. Il 5 febbraio 1997 Massimo D’Alema, allora segretario del PDS, venne eletto Presidente con 52 voti su 70 con l’appoggio di Forza Italia e dei centristi del Polo. Vennero eletti 3 vicepresidenti: Leopoldo Elia (PPI), Giuliano Urbani (FI) e Giuseppe Tatarella (AN). A seguito di ciò, la Lega Nord abbandonò la commissione per rientrarvi a sorpresa il 4 giugno e votare con il Polo il semipresidenzialismo.

Un evento importante, anche se avvenuto fuori dal contesto istituzionale, fu il “patto della crostata” il 18 giugno 1997 a casa di Gianni Letta, in cui PDS, FI, AN e PPI raggiunsero l’intesa per una repubblica semipresidenziale e una legge elettorale a doppio turno di coalizione. Un profilo affrontato nel testo era anche il Titolo IV della Seconda parte della Costituzione[15], attinente alla giustizia[16] prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di due CSM e la separazione delle carriere dei magistrati.[17]

Il 30 giugno la Bicamerale vota il testo di riforma completo, comprensivo di una parte sulla forma di Stato e di governo[18][19]; ad esso vengono preannunciati in assemblea alla Camera 42 000 emendamenti. Dopo molti colpi di scena, con la formazione e il disfacimento di assi inediti fra partiti di destra e sinistra, il 1º febbraio 1998 Berlusconi sorprende tutti ribaltando, con la richiesta di premierato e legge elettorale proporzionale, la posizione adottata fino a quel momento. A questa richiesta Berlusconi fa seguire un ultimatum il 27 maggio 1998, con l’effetto pratico di rovesciare il tavolo delle trattative. La nota ufficiale della morte della Bicamerale viene diramata dal presidente della Camera Luciano Violante il 9 giugno, quando annuncia all’aula che Massimo D’Alema gli ha comunicato che in mattinata l’ufficio di presidenza della “commissione ha preso atto del venire meno delle condizioni politiche per la prosecuzione della discussione”. Fabio Mussi dei DS denunciò allora:

«La Bicamerale è morta. Sia chiaro che non è né un suicidio né un ictus. È un omicidio e l’assassino si chiama Silvio Berlusconi.»
(La Repubblica 10/06/1998)

Quest’ultimo rispose:

«Ho sentito che qualcuno vuole farmi un monumento. Credo che sia un titolo di assoluto merito avere evitato cattive riforme. Quindi se qualcuno mi sta costruendo un monumento lo ringrazio.»
(La Repubblica 10/06/1998)

Il giudice Gherardo Colombo definì la Bicamerale in un’intervista al Corriere della Sera del 22 febbraio 1998 come “figlia del ricatto” attirando numerosissime critiche dal centrodestra e dal centrosinistra. Per converso, il giudice Carlo Nordio ha sostenuto su Il Messaggero che il roccioso presidente D’Alema rinunciò alla sua riforma bicamerale su pressione dell’associazione magistrati[20]. In un’intervista a Il Borghese dell’aprile 1997 Licio Gelli affermò che le riforme proposte dalla Bicamerale erano fortemente simili al Piano di Rinascita Democratica della P2

COSA BOLLE in PENTOLA?
CHI SE NE OCCUPA?
LOBBIES
CAMBIERESTI QUALCOSA?

Esamina i Disegni di Legge che si stanno lavorando e che, se approvati, diventeranno a breve le Leggi che regoleranno questa materia. Vanno bene così o – nel tuo pensiero – andrebbero apportate modifiche? Se sì, emendali commentando..

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