MA DAVVERO NON POSSIAMO SCEGLIERE CHI CI GOVERNA? CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE.

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GUARDALI TUTTI

GLI STRUMENTI

Movimento (sociologia)

In sociologia un movimento è una qualunque formazione sociale collettiva relativamente strutturata che appare identificabile per il fine dei suoi partecipanti e membri di difendere o promuovere degli "oggetti" o delle situazioni che hanno una connotazione sociale, e quindi delle implicazioni di fatto o di valore per un gruppo più o meno circoscritto di soggetti.Inserito nel contesto dei comportamenti collettivi, il movimento è rappresentato da un gruppo nel quale i ruoli dei componenti non sono definiti e le relazioni sociali sono per lo più a carattere cooperativo e dotate di forte carica emotiva.[senza fonte] Solitamente il movimento focalizza l'attenzione su un determinato obiettivo e si mobilita per conseguirlo.

movimenti sociali

I movimenti sociali sono soggetti politici e sociali che si definiscono in base a:Tipo di conflitto espresso: gli elementi che vengono portati all'attenzione della sfera pubblica da parte dei movimenti sociali sono di carattere culturale, esigenze di auto-affermazione dell'identità individuale, esigenze più astratte e post-materialiste. Sono legate ad un livello di istruzione più alto, necessario per poter afferrare l'importanza di determinate questioni. I movimenti odierni guardano dunque ai ceti medi riflessivi ed in formazione (come ad esempio gli studenti). I conflitti non sono più immediati, come in passato, ma richiedono un maggiore livello di consapevolezza.

Identità e progetto: un movimento sociale è tale se ha un'identità collettiva condivisa e se presenta un progetto di difesa o cambiamento di uno o più aspetti della società, che può essere perseguito pacificamente o con la violenza.

Forme organizzative: non può esistere alcuna azione collettiva senza organizzazione.

A differenza dei partiti politici tradizionali, che possiedono una disciplina interna, sono costruiti per via gerarchica e i membri interni beneficiano di una tessera di partito, i movimenti sociali invece presentano un'organizzazione più debole, poiché non hanno tessere, la partecipazione è volontaria e libera e non possiedono statuti e dirigenti a cui il membro deve rispondere ufficialmente del suo comportamento.

Durante le manifestazioni di piazza, più i movimenti sono complessi e più è difficile stabilire un controllo della piazza, essendo complicato organizzare servizi d'ordine: una minoranza organizzata riesce a prevalere su una maggioranza disorganizzata.

Le forme organizzative possono essere verticali, ossia prevedono una leadership formale posta a capo dei semplici attivisti, o reticolari, ovvero strutturati secondo la logica della rete internet.

In quest'ultimo caso i diversi soggetti sono in contatto e stabiliscono l'organizzazione del movimento, ma formalmente nessuno ha egemonia sugli altri. I movimenti odierni sono strettamente legati alla logica reticolare, che ha il vantaggio di permettere un'organizzazione più veloce e quindi più capace di sfuggire al controllo del potere.

Movimento artistico

Un movimento artistico è una corrente artistica, letteraria, pittorica o culturale solitamente caratterizzata da un programma di rottura o rinnovamento rispetto al panorama esistente; più tecnicamente si indica una tendenza estesa che si sviluppa nelle diverse forme dell'arte in un determinato periodo storico e in una determinata zona in una dimensione superiore a quella di un gruppo artistico isolato.Esistono movimenti artistici di tipo organizzato, come il futurismo e il surrealismo, creati da fondatori e dotati di manifesti[4] e di programmi propri e movimenti di fatto, in qualche modo nati spontaneamente e definibili dall'osservazione della realtà estetica preponderante come il movimento Informale o l'Art Nouveau. Un movimento artistico di fatto è tale quando sia possibile definirne in modo sufficientemente preciso area e consistenza e quando sia possibile descriverne la poetica in ambito storico-critico, intesa come convergenze espressive e linguistiche, intenzionali o meno[5].L'identità di un movimento inoltre è spesso configurata attraverso quelle personalità, o aggregazioni di personalità, che ne costituiscono gli elementi fondamentali di ricerca o tendenza....

Movimento politico

Un movimento politico è un gruppo di individui che si pone come obiettivo quello di cambiare il sistema politico o promuovere determinati valori sociali all'interno del governo di un Paese.[1] Il pensiero dei movimenti politici contrasta solitamente quello del sistema politico dominante,[2][3] e appoggia le teorie dell'opportunità politica, secondo cui i movimenti di natura politica nascono da semplici circostanze,[4] e la teoria della mobilitazione delle risorse, in base alla quale il successo di un movimento politico è determinato dalla sua capacità di utilizzare le risorse a sua disposizione.[2] Nonostante vi siano delle differenze fra i partiti e i movimenti politici, entrambi vogliono esercitare un particolare impatto sul governo, e alcuni partiti sono stati in origine dei movimenti politici.[5] Se i partiti politici si focalizzano sulla risoluzione di diverse problematiche che vi sono all'interno di un Paese, i movimenti si pongono solitamente un singolo obiettivo....

Contromovimento

Il termine contromovimento si riferisce generalmente a una risposta collettiva o organizzata che si oppone o contrasta una tendenza, un'idea o una forza sociale prevalente. Viene spesso utilizzato in vari contesti, come i movimenti sociali, i movimenti politici o i cambiamenti culturali.Nel contesto dei movimenti sociali o politici, un contromovimento nasce tipicamente in risposta a un movimento o a un'ideologia esistente, con l'obiettivo di sfidare, resistere o invertire i suoi effetti. L'opposizione può assumere varie forme, tra cui proteste, campagne di sensibilizzazione, cambiamenti politici o espressioni culturali che contrastano con la narrazione dominante.I contromovimenti possono essere guidati da individui o gruppi che si sentono emarginati, privi di diritti o colpiti negativamente dalle idee o dai cambiamenti sostenuti dal movimento originale. Le dinamiche tra un movimento e il suo contro-movimento possono plasmare il discorso e la direzione del cambiamento sociale e culturale.
Le dinamiche tra movimenti e contromovimenti sono complesse. Essi si influenzano a vicenda. Quando un gruppo vuole perseguire un cambiamento sociale o politico, le possibilità che ha di farlo non sono casuali, ma dipendono da ciò che fanno gli altri gruppi sociali nel medesimo contesto.

Prelatura personale

La prelatura personale è un'istituzione della Chiesa cattolica, eretta dalla Sede Apostolica per attuare peculiari opere pastorali, per diverse regioni o per diversi gruppi sociali.Ad oggi, soltanto l'Opus Dei ha lo status di prelatura personale, richiesto nel 1969 e concesso nel 1982 da Giovanni Paolo II con la Costituzione apostolica Ut sit.

A capo della prelatura personale vi è un prelato che, aiutato dai presbiteri e diaconi del clero secolare incardinati nella prelatura, svolge la missione pastorale in favore dei fedeli della prelatura.

Possono esserci anche laici che cooperino organicamente nella prelatura, secondo le modalità previste dagli statuti.

La caratteristica principale è di non essere legata a un territorio, come la prelatura territoriale, ma di avere un popolo, anche distribuito in diverse diocesi, composto da fedeli che hanno qualcosa in comune (ad esempio: una provenienza nazionale, una vocazione specifica, una professione, una condizione sociale).

Al prelato, che non è necessariamente un vescovo, sono riconosciute alcune prerogative proprie di chi è a capo di una circoscrizione ecclesiastica, come incardinare i chierici, erigere un seminario e, in generale, esercitare il governo pastorale della sua prelatura.[1][2][3]

La Prelatura personale appartiene alla struttura gerarchica della Chiesa cattolica e non è un'associazione, come si può anche verificare dall'elenco delle Associazioni internazionali di fedeli pubblicato dalla Santa Sede, che non contiene l'unica Prelatura personale attualmente esistente.

In quell'elenco invece è inclusa l'Associazione dei Cooperatori dell'Opus Dei, che non appartengono alla Prelatura dell'Opus Dei (a differenza dei fedeli incorporati organicamente), ma aiutano in varie forme le sue attività.Anche i consacrati possono appartenere a una Prelatura personale, come è dimostrato dal fatto che questa figura giuridica è stata proposta anche per l'inquadramento giuridico dei cosiddetti lefebvriani qualora dovessero tornare in piena comunione con Roma.

È noto infatti che la Comunità fondata da Marcel Lefebvre comprende al suo interno anche alcune comunità religiose

Associazioni e movimenti cattolici

Le Associazioni e Movimenti Cattolici sono le associazioni e i movimenti riconosciuti dalla Chiesa cattolica a livello diocesano o pontificio. Con il decreto Apostolicam Actuositatem, il Concilio Vaticano II ha riconosciuto il ruolo indispensabile svolto dai laici cattolici nell'opera di apostolato, di annuncio, cioè, del Vangelo.Il decreto cita espressamente un'associazione di laici cattolici, l'Azione Cattolica, quale modello per tutti i laici che vogliano, in forma associata, contribuire al «fine apostolico della Chiesa». Questa menzione speciale deriva dall'importanza che l'associazione ha avuto nel corso del XX secolo.Dopo il concilio, sotto impulso dello stesso, sono però nati nuove associazioni, movimenti o comunità, dei quali il diritto canonico non ha saputo sempre dare una puntuale normazione, anche dopo la riforma del 1983.Il nuovo Codice di diritto canonico (1983) norma espressamente il diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni da parte dei fedeli[3].Il can. 298 stabilisce le tre finalità delle associazioni di fedeli:- incremento di una vita più perfetta (ricerca della santità), - promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, - compimento di opere di apostolato. - Il can .215 aggiunge che possono proporsi un fine di carità o di pietà ovvero "l'incremento della vocazione cristiana nel mondo".La Santa Sede e i vescovi diocesani hanno il diritto ed il dovere di vigilare sulla vita delle associazioni, e questo soprattutto in due ambiti: l'integrità della fede e dei costumi, e la disciplina ecclesiastica (can. 305).Nelle fasi di riconoscimento la prima tappa è il conseguimento di diritto diocesano come "associazione privata", che dopo un tempo ad experimentum può ottenere il riconoscimento come "associazione pubblica".Per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell'autorità della Chiesa, il Codice di diritto canonico distingue diversi gradi di riconoscimento:riconoscimento di diritto diocesano come "associazione privata di fedeli" o "associazione pubblica di fedeli" da parte dell'ordinario diocesano; riconoscimento della Santa Sede come "associazione internazionale privata di fedeli" o "associazione pubblica di fedeli" da parte del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita (fino al 2016 il Pontificio consiglio per i laici).

Ente locale (Italia)

Un ente locale, nell'ordinamento giuridico italiano, è un ente pubblico, che può appartenere o meno agli enti territoriali.
Secondo la disciplina di settore, basata sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per enti locali si intendono:
i Comuni; le Province; le Città metropolitane; le Comunità montane; le Comunità isolane; le Unioni di Comuni.


Non si possono, invece, considerare enti locali

le circoscrizioni di decentramento comunale poiché non sono dotate di personalità giuridica e, quindi, non sono enti pubblici ma organi del comune, seppur complessi e dotati di autonomia.

Non sono inoltre enti locali le Regioni, alle quali è attribuita, oltre che la potestà regolamentare, anche la potestà legislativa.

Le regioni italiane, così come lo Stato, condividono tuttavia con gli enti locali il carattere di enti territoriali della Repubblica.


L'elenco contenuto nell'art. 114 della Costituzione non esaurisce tutti gli enti locali dell'ordinamento italiano; ad essi, infatti, vanno aggiunti quelli non previsti dalla Costituzione ma solo a livello legislativo, quali:gli ulteriori enti territoriali elencati nell'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 e disciplinati dallo stesso decreto legislativo, ossia

le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti territoriali;

gli enti locali, ma non territoriali, previsti da altre leggi statali, tra i quali si possono annoverare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali ed altri;

gli enti locali previsti da leggi regionali.

Con sentenza nr. 50 del 2015, la Corte costituzionale ha chiarito la natura giuridica delle Unioni di Comuni e precisato che non sono "enti locali", ma solamente una "emanazione dei Comuni". «6.2.1.

Non è ravvisabile, in primo luogo, la dedotta violazione della competenza regionale con riguardo alle introdotte nuove disposizioni disciplinatrici delle Unioni di Comuni.

Tali Unioni − risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell’impropria definizione sub comma 4 dell’art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all’ente Comune rientrano, infatti, nell’area di competenza statuale sub art. 117, secondo comma, lettera p), e non sono, di conseguenza, attratte nell’ambito di competenza residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117 »....

Corporazione

Una corporazione, in senso proprio, è un tipo di persona giuridica che ha quale elemento costitutivo un insieme di persone fisiche o giuridiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune.
Negli ordinamenti di civil law la corporazione si contrappone alla fondazione, che ha quale elemento costitutivo un patrimonio destinato ad uno scopo. Negli ordinamenti di common law, invece, la fondazione, come tipo di persona giuridica, è sconosciuta, sicché corporazione (corporation) finisce per diventare sinonimo di persona giuridica.Corporazioni di diritto privato sono le associazioni e le società aventi personalità giuridica (come le società di capitali).

Corporazioni di diritto pubblico sono lo Stato (anche se, in alcuni ordinamenti, ad esempio quello britannico, non è una persona giuridica unitaria, ma un insieme di soggetti) ed altri enti pubblici, tra cui quelli territoriali; peraltro, non tutti gli enti pubblici sono corporazioni (nell'ordinamento italiano non lo è, ad esempio, l'INPS).
Negli ordinamenti di common law, alcuni uffici pubblici o ecclesiastici (tra i quali lo stesso monarca britannico) sono persone giuridiche a sé in quanto corporation sole: si tratta di una particolare forma di corporazione che, anziché essere costituita da più persone (come la corporation aggregate), è costituita dal solo titolare dell'ufficio.
Alle corporazioni di arti e mestieri del passato si è ispirato in Italia anche il regime fascista nel denominare corporazione gli organismi da esso istituiti, che riunivano i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro di un settore economico.
Nella lingua inglese, il termine corporation ha appunto un significato diverso ed è utilizzato per indicare una forma legale di organizzazione aziendale negli Stati Uniti ed in altri Paesi.
Il riferimento allo status (abbreviato in Corp., con l'aggettivo incorporated, abbreviato in Inc.) compare spesso nella denominazione di questo tipo di società, che possono essere pubbliche o private e possono o meno essere quotate in borsa.

Ente pubblico (Italia)

Un ente pubblico, ai sensi della legge italiana, è un ente costituito o riconosciuto da norme di legge,[1] attraverso il quale la pubblica amministrazione svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico.[2]
Gli enti pubblici (che possono anche essere persona giuridica) si contrappongono quindi agli enti creati secondo norme di diritto privato; che pur essendo per lo più destinati a perseguire interessi di carattere privato, possono tuttavia svolgere anche funzioni amministrative.
Gli enti pubblici, in quanto persone giuridiche, perseguono i fini stabiliti dal proprio statuto e tale discorso vale anche per l'ente pubblico principale, lo Stato, in quanto anche lo Stato persegue i fini degli associati che ne fanno parte.

I fini sono previsti dai poteri dello stato in rappresentanza all'intera comunità.

Per perseguire i determinati fini, gli enti pubblici sono soggetti ad attribuzioni, fasci di poteri amministrativi che non esauriscono ciò che l'ente possa fare, ma ne delimita solo i poteri amministrativi.

Le attribuzioni vengono poi distribuite all'interno dell'ente fra i suoi vari organi secondo varie competenze.

L'ente pubblico, inoltre, ha i poteri che scaturiscono dal diritto privato per il semplice fatto che è comunque una persona giuridica.
Competenze e attribuzioni possono essere divise secondo quattro criteri: materia, destinatari, territorio e dimensioni.

In base a questa considerazione gli organi direttivi dell'ente pubblico dovrebbero privilegiare i processi che creano valore per l'utente finale-cittadino (i processi primari), rispetto a quelli di supporto e a quelli burocratici.Tuttavia, non sono oggetto di reato azioni come la stipula di mutui, garantiti col patrimonio dell'ente, per pagare spese di rappresentanza, spese di trasferta e collaborazioni.

Nel caso in cui l'ente pubblico goda di autonomia economica, questo non è soggetto a vincoli di bilancio per l'incremento delle voci di costo e delle passività, o a provvedimenti che vietano l'indebitamento, garantito con il patrimonio dell'ente;

fra i contratti introdotti dalla legge Biagi, quelli che non prevedono un monte-ore (come le collaborazioni a progetto) consentono ai dirigenti che gestiscono i fondi di assegnare lavori (e relativi aumenti retributivi) senza concorso pubblico.

Devoluzione (politica)

In politica, la devoluzione (calco dell'inglese devolution) è la delega di poteri dal governo centrale di uno stato sovrano a un ente minore, di livello locale o regionale.[1]

I territori cui è data la devoluzione hanno maggior autonomia in quanto possono rendere la legislazione più rilevante alla propria area.[2]Nel diritto costituzionale, la devoluzione è sinonimo di decentramento: entrambi indicano il trasferimento delle competenze e dei poteri dalla sede del governo centrale verso le sedi dei governi locali o periferici.

La costituzione italiana prevede come sedi del governo locale le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, e prevede tra loro un principio di sussidiarietà.

Lo scopo di questo passaggio è attribuire i diritti e i doveri connessi alla gestione delle materie oggetto del processo di devoluzione ad organi dello stato più vicini ai cittadini che beneficiano di tali servizi, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà, in diritto, è il principio secondo il quale, se un ente inferiore è capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore non deve intervenire, ma può eventualmente sostenerne l'azione. Esso si è progressivamente affermato all'interno di uno Stato di diritto e nei vari ambiti della società moderna e contemporanea, nei quali questa espressione possiede differenti valori semantici a seconda dell'ambito in cui viene utilizzata.

Autogoverno

L'autogoverno (espressione derivata dall'istituto del self-government, tipico dei paesi anglosassoni) è la condizione di quegli enti pubblici di tipo corporativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti direttamente dal corpo elettorale degli associati.
L'autogoverno è tipico degli enti territoriali locali, ma lo si può trovare anche in enti di altro tipo (si pensi, con riferimento all'ordinamento italiano, agli ordini e collegi professionali).

L'Italia ha ratificato la "Carta delle Autonomie Locali" del Consiglio d'Europa con la legge LEGGE 30 DICEMBRE 1989, n. 439 (GU n. 017 SUPPL.ORD. del 22/01/1990) .Il principio di autogoverno è riconosciuto di fatto, anche nei loro alcuni statuti, alle Regioni e alle province a statuto speciale. Per esempio le norme di trattamento dei dipendenti sono particolari nella Regione Siciliana, e nelle province di Trento e Bolzano, con trattamenti economici del tutto differenti dagli altri enti regionali e provinciali.

In Italia, una forma storica di autogoverno, seppure parziale, è il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che è l'organo di autogoverno della Magistratura. Esso decide sui procedimenti disciplinari dei magistrati. È un autogoverno parziale in quanto il CSM è composto solo in parte da magistrati.

Autonomia (politica)

Con il termine autonomia (dal greco antico αὐτονομία; αὐτόνομος autonomos parola composta da αὐτο-/auto- e νόμος nomos/"legge", ovvero "legge propria") si intende in generale la possibilità di svolgere le proprie funzioni senza ingerenze o condizionamenti da parte di altri membri o gruppi esterni.In politica in particolare per autonomia si può intendere l'autonomia territoriale, vale a dire la concessione di funzioni legislative e amministrative proprie di un organo superiore ad un organo inferiore, per particolari esigenze, come nel caso dell'Autonomia speciale delle Regioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, nonché della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano.Inoltre sono dotati di autonomia amministrativa e finanziaria tutti gli enti locali e territoriali. Quando il termine si riferisce all'autonomia finanziaria, ad esempio delle Regioni, si parla più propriamente o in maniera del tutto affine di federalismo fiscale.

Ente autonomo

Un ente autonomo è un ente pubblico che cura gli interessi di una determinata collettività, in posizione di più o meno ampia autonomia dallo Stato e da altri enti pubblici.

Si contrappone, quindi, al cosiddetto ente strumentale, che persegue fini propri di un altro ente pubblico, al quale è legato da vincoli di soggezione.

L'ente autonomo, proprio perché cura gli interessi di una determinata collettività, è ente esponenziale della stessa. Si pone come ordinamento giuridico particolare, rappresentativo della collettività, che gode di autogoverno e di autonomia nel perseguimento degli interessi della medesima, purché non in contrasto con gli interessi pubblici la cui cura è affidata allo stato (interessi nazionali) e agli altri enti pubblici.

Secondo la natura della collettività di riferimento, gli enti autonomi si distinguono in:
"enti territoriali", esponenziali di collettività costituite da tutte le persone stanziate in un determinato territorio;

"enti ad autonomia funzionale",[1] esponenziali di collettività costituite dalle persone che appartengono ad una determinata categoria.

Gli enti territoriali hanno come riferimento la comunità territoriale nella sua interezza, ossia tutti coloro che sono stanziati sul territorio nazionale o su una sua parte ("circoscrizione"), il che conferisce loro il carattere della "politicità";

invece, gli enti ad autonomia funzionale hanno come riferimento una parte omogenea della comunità territoriale, direttamente interessata all'esercizio di determinate attività di rilievo pubblico (una "comunità di settore").

Gli uni e gli altri possono essere locali o nazionali, secondo che la competenza dei loro organi sia o meno limitata entro una circoscrizione.L'ordinamento italiano offre esempi di tutte le tipologie di enti autonomi ora delineate:

ente territoriale nazionale è lo Stato,[2]

mentre sono enti territoriali locali

le regioni,

le province

e i comuni;

tutti questi enti hanno come comunità di riferimento l'insieme dei residenti nei rispettivi ambiti territoriali;

esempi di enti ad autonomia funzionale sono

le camere di commercio,

gli ordini e collegi professionali

e le università degli studi,

che hanno quale collettività di riferimento, rispettivamente, l'insieme degli imprenditori di una provincia, l'insieme dei professionisti iscritti ad un albo e l'insieme dei docenti e studenti di un ateneo.

Ente territoriale

Un ente territoriale è un ente pubblico, appartenente agli enti autonomi, che ha tra i suoi elementi costitutivi il territorio, il quale è quindi essenziale per l'esistenza dell'ente. Gli enti pubblici che non appartengono a questa categoria sono detti enti istituzionali.È ente territoriale lo Stato, ma lo sono anche quegli enti locali per i quali il territorio della circoscrizione non è solo limite della competenza degli organi, ma anche elemento costitutivo dell'ente stesso, i cui organi di governo sono rappresentativi della popolazione residente. Con riferimento a questi enti locali si suole parlare di governo locale.

Devoluzione (politica)

In politica, la devoluzione (calco dell'inglese devolution) è la delega di poteri dal governo centrale di uno stato sovrano a un ente minore, di livello locale o regionale.[1]

I territori cui è data la devoluzione hanno maggior autonomia in quanto possono rendere la legislazione più rilevante alla propria area.[2]

Nel diritto costituzionale, la devoluzione è sinonimo di decentramento: entrambi indicano il trasferimento delle competenze e dei poteri dalla sede del governo centrale verso le sedi dei governi locali o periferici.

La costituzione italiana prevede come sedi del governo locale le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, e prevede tra loro un principio di sussidiarietà.

Lo scopo di questo passaggio è attribuire i diritti e i doveri connessi alla gestione delle materie oggetto del processo di devoluzione ad organi dello stato più vicini ai cittadini che beneficiano di tali servizi, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà, in diritto, è il principio secondo il quale, se un ente inferiore è capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore non deve intervenire, ma può eventualmente sostenerne l'azione. Esso si è progressivamente affermato all'interno di uno Stato di diritto e nei vari ambiti della società moderna e contemporanea, nei quali questa espressione possiede differenti valori semantici a seconda dell'ambito in cui viene utilizzata.

Autogoverno

L'autogoverno (espressione derivata dall'istituto del self-government, tipico dei paesi anglosassoni) è la condizione di quegli enti pubblici di tipo corporativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti direttamente dal corpo elettorale degli associati.
L'autogoverno è tipico degli enti territoriali locali, ma lo si può trovare anche in enti di altro tipo (si pensi, con riferimento all'ordinamento italiano, agli ordini e collegi professionali).

L'Italia ha ratificato la "Carta delle Autonomie Locali" del Consiglio d'Europa con la legge LEGGE 30 DICEMBRE 1989, n. 439 (GU n. 017 SUPPL.ORD. del 22/01/1990) .Il principio di autogoverno è riconosciuto di fatto, anche nei loro alcuni statuti, alle Regioni e alle province a statuto speciale. Per esempio le norme di trattamento dei dipendenti sono particolari nella Regione Siciliana, e nelle province di Trento e Bolzano, con trattamenti economici del tutto differenti dagli altri enti regionali e provinciali.

In Italia, una forma storica di autogoverno, seppure parziale, è il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che è l'organo di autogoverno della Magistratura. Esso decide sui procedimenti disciplinari dei magistrati. È un autogoverno parziale in quanto il CSM è composto solo in parte da magistrati.

Autonomia (politica)

Con il termine autonomia (dal greco antico αὐτονομία; αὐτόνομος autonomos parola composta da αὐτο-/auto- e νόμος nomos/"legge", ovvero "legge propria") si intende in generale la possibilità di svolgere le proprie funzioni senza ingerenze o condizionamenti da parte di altri membri o gruppi esterni.In politica in particolare per autonomia si può intendere l'autonomia territoriale, vale a dire la concessione di funzioni legislative e amministrative proprie di un organo superiore ad un organo inferiore, per particolari esigenze, come nel caso dell'Autonomia speciale delle Regioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, nonché della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano.Inoltre sono dotati di autonomia amministrativa e finanziaria tutti gli enti locali e territoriali. Quando il termine si riferisce all'autonomia finanziaria, ad esempio delle Regioni, si parla più propriamente o in maniera del tutto affine di federalismo fiscale.

Agenzia governativa

Una agenzia governativa o agenzia pubblica, nel diritto pubblico, indica un ente pubblico o generalmente un'organizzazione dotata di una certa autonomia nell'ambito della pubblica amministrazione statale, cui sono attribuite specifiche funzioni.
Le agenzie possono essere istituite con legge o, in certi ordinamenti,[1] con atto del potere esecutivo.

Possono essere dotate di personalità giuridica, e allora sono enti pubblici strumentali,

o esserne prive, e allora vanno considerate uffici dello stato o di altri enti pubblici, seppur complessi e dotati di una certa autonomia (il che le assimila alle amministrazioni autonome).[2]Di solito l'agenzia nello svolgimento delle sue funzioni è soggetta agli indirizzi e al controllo di un dicastero:

questa formula organizzativa è finalizzata a separare le funzioni di indirizzo e controllo, che rimangono al dicastero, da quelle operative, per le quali si ritiene più adeguato un organismo, l'agenzia, con caratteristiche organizzative e operative meno rigide di quelle ministeriali e più vicine a quelle delle aziende private (ad esempio, riguardo al reclutamento e alla gestione del personale, ai processi di spesa ecc.); inoltre, si accentua in questo modo la separazione tra politica e amministrazione.In certi casi i rapporti tra dicastero e agenzia sono regolati da una convenzione dove sono specificati gli obiettivi quantitativi e qualitativi che l'agenzia deve conseguire nello svolgimento delle sue funzioni e le risorse finanziarie che gli verranno attribuite; si parla, in questo caso, di contracting in (per distinguerlo dal contracting out nel quale le funzioni sono invece affidate a soggetti esterni alla pubblica amministrazione: imprese o organizzazioni non profit).
Si tratta di formule organizzative che hanno conosciuto una certa fortuna a partire dagli anni ottanta del XX secolo, sulla scorta delle concezioni che vanno sotto il nome di new public management.Sebbene il termine venga nella pratica usato con una certa variabilità di significato, di solito le agenzie si differenziano dalle altre pubbliche amministrazioni, e in particolare dai dicasteri, perché svolgono funzioni eminentemente operative.

L'agenzia, così intesa, si distingue nettamente dall'autorità amministrativa indipendente che pure riceve, talvolta, la denominazione di agenzia (nell'ordinamento statunitense, ad esempio, si parla, rispettivamente, di independent agency within the executive branch e di independent regulatory agency). Infatti, mentre l'autorità amministrativa indipendente gode di una pressoché completa autonomia dal governo, l'autonomia dell'agenzia, per quanto variabile, è assai più limitata; inoltre, l'autorità amministrativa indipendente, a differenza dell'agenzia, può avere anche poteri normativi o paragiurisdizionali.

Sono state introdotte dal d.lgs 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della riforma Bassanini.

Ogni agenzia ha uno statuto, adottato con regolamento governativo emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.Le agenzie sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro, che comprendono:l'approvazione dei programmi di attività, dei bilanci e dei rendiconti;
l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.

Organi dell'agenzia sono:il direttore generale, che ha attribuzioni analoghe a quelle dei capi dipartimento dei ministeri e viene nominato con le stesse modalità; il direttore generale adotta i regolamenti interni di organizzazione e contabilità dell'agenzia, che devono essere approvati dal ministro competente (di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, quello di contabilità);
il comitato direttivo, composto dal direttore generale, che lo presiede, e dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro (sei nelle agenzie fiscali), con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni;
il collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri (più un supplente), due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità.

Tramite apposita convenzione stipulata tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia sono individuati gli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge;
i risultati attesi in un arco temporale determinato;
l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia;
le strategie per il miglioramento dei servizi;
le modalità di verifica dei risultati di gestione;
le modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

Secondo l'art. 8 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nell'amministrazione centrale italiana le agenzie sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, precedentemente esercitate da ministeri ed enti pubblici.

Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

Ente strumentale

Un ente strumentale (o ausiliario o funzionale), in diritto, indica un ente pubblico che persegue fini propri di un altro ente pubblico (ente principale o ausiliato), sovente territoriale, al quale è legato da vincoli di soggezione.[1]Gli enti pubblici che non appartengono a questa categoria sono detti enti autonomi e comprendono, tra gli altri, gli enti territoriali.Alla relazione di strumentalità funzionale con l'ente principale - il perseguimento di fini propri del medesimo -

può affiancarsi una relazione di strumentalità strutturale, quando l'ente principale dispone di penetranti poteri d'ingerenza nei confronti dell'ente strumentale:

- poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce i fini della sua azione,

- di direzione, in virtù dei quali gli può impartire direttive,

- di controllo sugli organi e sugli atti (anche di merito, su certi atti)

- e di nomina dei titolari degli organi più importanti.

In questi casi l'ente strumentale può essere sostanzialmente considerato un complesso di organi e uffici dell'ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una limitata autonomia, oltre che della personalità giuridica.

In altri casi, invece, l'ente strumentale, pur soggetto a controlli e altri poteri dell'ente principale, gode di una maggiore autonomia.

Il ricorso ad un ente strumentale per lo svolgimento di un'attività o un complesso di attività è una forma di amministrazione indiretta, in contrapposizione all'amministrazione diretta, nella quale le attività sono svolte dall'ente con propri uffici.

Rientrano tra gli enti strumentali anche le agenzie, se dotate di personalità giuridica.

Italia

Nell'ordinamento italiano vi sono numerosi enti strumentali dello stato (ne sono esempi l'ISTAT e le agenzie fiscali, come l'Agenzia delle entrate) che rientrano tra gli enti parastatali.

Esistono anche numerosi enti strumentali di enti territoriali locali, soprattutto delle regioni e dei maggiori comuni, come ad esempio alle aziende speciali,

che però non fanno parte della pubblica amministrazione italiana.

Autogoverno

L'autogoverno (espressione derivata dall'istituto del self-government, tipico dei paesi anglosassoni) è la condizione di quegli enti pubblici di tipo corporativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti direttamente dal corpo elettorale degli associati.
L'autogoverno è tipico degli enti territoriali locali, ma lo si può trovare anche in enti di altro tipo (si pensi, con riferimento all'ordinamento italiano, agli ordini e collegi professionali).

L'Italia ha ratificato la "Carta delle Autonomie Locali" del Consiglio d'Europa con la legge LEGGE 30 DICEMBRE 1989, n. 439 (GU n. 017 SUPPL.ORD. del 22/01/1990) .Il principio di autogoverno è riconosciuto di fatto, anche nei loro alcuni statuti, alle Regioni e alle province a statuto speciale. Per esempio le norme di trattamento dei dipendenti sono particolari nella Regione Siciliana, e nelle province di Trento e Bolzano, con trattamenti economici del tutto differenti dagli altri enti regionali e provinciali.

In Italia, una forma storica di autogoverno, seppure parziale, è il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che è l'organo di autogoverno della Magistratura. Esso decide sui procedimenti disciplinari dei magistrati. È un autogoverno parziale in quanto il CSM è composto solo in parte da magistrati.

Autonomia (politica)

Con il termine autonomia (dal greco antico αὐτονομία; αὐτόνομος autonomos parola composta da αὐτο-/auto- e νόμος nomos/"legge", ovvero "legge propria") si intende in generale la possibilità di svolgere le proprie funzioni senza ingerenze o condizionamenti da parte di altri membri o gruppi esterni.In politica in particolare per autonomia si può intendere l'autonomia territoriale, vale a dire la concessione di funzioni legislative e amministrative proprie di un organo superiore ad un organo inferiore, per particolari esigenze, come nel caso dell'Autonomia speciale delle Regioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, nonché della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano.Inoltre sono dotati di autonomia amministrativa e finanziaria tutti gli enti locali e territoriali. Quando il termine si riferisce all'autonomia finanziaria, ad esempio delle Regioni, si parla più propriamente o in maniera del tutto affine di federalismo fiscale.

Ente pubblico non economico

Un ente pubblico non economico, nell'ordinamento giuridico italiano, è una persona giuridica di diritto pubblico, disciplinata da norme derogatorie rispetto alle regole di tipo civilistico, caratterizzate dal perseguimento di un interesse pubblico.

Gli enti pubblici non economici sono amministrazioni pubbliche, ai sensi del d.lgs. 165/2001.

A partire dall'emanazione della legge 20 marzo 1975, n. 70 , molti di essi sono stati soppressi oppure trasformati

in associazioni

e fondazioni,

come ad esempio nell'ambito del cosiddetto parastato.

Tale categoria, che risulta assai variegata e atipica, contiene esempi diversificati, sottoposti anche a discipline diverse, il che rende difficile darne una definizione esaustiva.

Per questo motivo la giurisprudenza ha elaborato una serie di indici di riconoscimento che permettono di identificare la natura di questi enti:
- perseguimento di fini pubblici
- titolarità di poteri autoritativi
- istituzione da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici
- percezione di contributi pubblici
- assoggettamento al controllo di pubblici poteri.

Per quanto riguarda i rapporti con la politica, si caratterizzano per la grande autonomia, funzionale e di indirizzo,


anche se il governo, o i singoli ministri, hanno di solito potere di nomina rispetto agli organi di vertice di tali enti (esclusi quelli associativi e gli ordini professionali)
e mantengono un potere di vigilanza e controllo.

parastato

Con tale termine si indica quel complesso di enti soggetti allo Statuto sul (—), contenuto nella L. 70/1975.

Tale legge non ha formulato una definizione concettuale dell'ente pubblico parastatale, ma ha elencato in un'apposita tabella sette categorie di enti sottoponibili alla disciplina sul (—) dichiarando tali enti necessari:
— enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza; — enti che gestiscono l'assistenza generica; — enti di protezione economica; — enti preposti a servizi di pubblico interesse; — enti preposti ad attività sportive, turistiche e al tempo libero; — enti scientifici di ricerca e sperimentazione; — enti culturali e di promozione artistica.

Oltre a questa tipizzazione, la L. 70/1975 ha disposto (art. 30) anche che ciascuno degli enti menzionati nella tabella annessa alla legge compili ogni anno un bilancio di previsione ed un conto consuntivo.

Inoltre, ciascun ministero deve trasmettere al Parlamento, entro il 31 luglio, una relazione sull'attività svolta e sui bilanci di previsione degli enti sottoposti alla sua vigilanza: a tale relazione vanno allegati bilanci e conti consuntivi dell'ente.
La normativa di cui alla L. 70/1975 è stata in seguito integrata dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 70/1975, che ha minuziosamente disciplinato la materia.

Lo stesso D.P.R., infine, prescrive le norme cui tali enti devono attenersi per quanto riguarda la gestione finanziaria e patrimoniale e prevede un sistema di contabilità più semplice.

Autogoverno

L'autogoverno (espressione derivata dall'istituto del self-government, tipico dei paesi anglosassoni) è la condizione di quegli enti pubblici di tipo corporativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti direttamente dal corpo elettorale degli associati.
L'autogoverno è tipico degli enti territoriali locali, ma lo si può trovare anche in enti di altro tipo (si pensi, con riferimento all'ordinamento italiano, agli ordini e collegi professionali).

L'Italia ha ratificato la "Carta delle Autonomie Locali" del Consiglio d'Europa con la legge LEGGE 30 DICEMBRE 1989, n. 439 (GU n. 017 SUPPL.ORD. del 22/01/1990) .Il principio di autogoverno è riconosciuto di fatto, anche nei loro alcuni statuti, alle Regioni e alle province a statuto speciale. Per esempio le norme di trattamento dei dipendenti sono particolari nella Regione Siciliana, e nelle province di Trento e Bolzano, con trattamenti economici del tutto differenti dagli altri enti regionali e provinciali.

In Italia, una forma storica di autogoverno, seppure parziale, è il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che è l'organo di autogoverno della Magistratura. Esso decide sui procedimenti disciplinari dei magistrati. È un autogoverno parziale in quanto il CSM è composto solo in parte da magistrati.

Autonomia (politica)

Con il termine autonomia (dal greco antico αὐτονομία; αὐτόνομος autonomos parola composta da αὐτο-/auto- e νόμος nomos/"legge", ovvero "legge propria") si intende in generale la possibilità di svolgere le proprie funzioni senza ingerenze o condizionamenti da parte di altri membri o gruppi esterni.In politica in particolare per autonomia si può intendere l'autonomia territoriale, vale a dire la concessione di funzioni legislative e amministrative proprie di un organo superiore ad un organo inferiore, per particolari esigenze, come nel caso dell'Autonomia speciale delle Regioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, nonché della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano.Inoltre sono dotati di autonomia amministrativa e finanziaria tutti gli enti locali e territoriali. Quando il termine si riferisce all'autonomia finanziaria, ad esempio delle Regioni, si parla più propriamente o in maniera del tutto affine di federalismo fiscale.

Ente pubblico economico

Un ente pubblico economico, nel diritto italiano, è un ente pubblico che è dotato di propria personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, proprio patrimonio e proprio personale dipendente, il quale, anziché agire secondo strumenti propri del diritto amministrativo, aventi natura autoritativa, opera secondo diritto privato.Nel corso del tempo la maggior parte degli enti pubblici economici è stata soppressa, fusa per incorporazione in altri enti così trasformati;

tra i più importanti si ricordano (in ordine di costituzione): il Banco di Napoli (1861, già banca centrale del Regno delle due Sicilie), l'INA (1912), l'Iri (1933-1937), l'Eni (1953), l'Efim (1962, poi posto in liquidazione nel 1992), l'Enel (1962), Ferrovie dello Stato (1985), Poste italiane (1995) e, pur non essendo stato espressamente definito come tale, l'IMI.

La loro peculiarità è data dal fatto che spesso esercitano attività commerciale o comunque attività di rilevanza economica diretta e, pertanto, hanno necessità di agire sul mercato come imprese, operando secondo criteri economici.

In questi casi l'attività svolta assume carattere imprenditoriale e come tale governata da norme civilistiche, le quali sfuggono alla giurisdizione del giudice amministrativo, fatta salva la materia degli appalti laddove applicabile il relativo codice[3].

Gli enti pubblici economici sono pubbliche amministrazioni

Ciò vale anche agli effetti del Sec, pertanto sono censiti come tali dall'Istat.

Riguardo alle aziende autonome, non tutte sono enti pubblici economici: non lo sono laddove manchino di personalità giuridica, come nel caso dell'Amministrazione autonoma dei monopolî di Stato.

Anche questa fu trasformata in società per azioni, ma il decreto-legge che ne sancì la trasformazione è decaduto prima di essere convertito in legge.[4].Questo tipo di ente, essendo separato dall'apparato burocratico della pubblica amministrazione, può adattarsi più facilmente ai cambiamenti del mercato, cosa necessaria dal momento che l'oggetto esclusivo o principale di un ente del genere è l'esercizio di un'impresa commerciale.

Essi sono pertanto tenuti a iscriversi nel registro delle imprese.Gli organi di governance sono nominati in tutto o in parte dai ministeri della Repubblica italiana stabiliti per legge (di solito il Ministero dell'economia e delle finanze); ad essi spetta un potere di indirizzo generale e di vigilanza.

Per questi motivi vengono classificati come enti pubblici strumentali in quanto agiscono secondo gli indirizzi e sotto il controllo di un organo dello Stato per svolgere funzioni ausiliarie.

Il loro status si differenzia da quello della società di capitali partecipata, nella quale la nomina degli amministratori da parte dello Stato avviene in quanto,

mentre l'ente pubblico economico per definizione non ha soci, esso agisce come titolare delle quote o azioni che ne determinano il controllo.

Il rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici economici è completamente di diritto privato. I lavoratori, ivi compresi quelli con qualifica dirigenziale, non devono essere assunti per concorso, ma con procedure di reclutamento di matrice privatistica.

Fatti salvi casi eccezionali espressamente contemplati dalla legge, non è ammessa la mobilità, né per trasferimento diretto né in posizione di comando, assegnazione temporanea o altri regimi provvisorî comunque denominati, tra amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici. In rari casi è stata autorizzata per legge la mobilità di personale di enti pubblici economici verso una pubblica amministrazione italiana presso cui fossero distaccati nell'interesse dell'ente distaccante e a carico del medesimo.

Con le privatizzazioni in Italia, molti enti pubblici economici sono stati trasformati ex lege in società per azioni: è il caso di Iri, Eni, Ina ed Enel, nel 1992.[1]

In altri casi la forma dell'ente pubblico economico è stata usata come transitoria nelle more della privatizzazione di amministrazioni pubbliche, generalmente a ordinamento autonomo: è il caso dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, vigilata dal Ministero dei trasporti, e dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, vigilata dal dicastero omonimo.Attualmente gli unici enti pubblici economici costituiti espressamente come tali sono la Agenzia nazionale italiana del turismo (già Enit, Ente nazionale italiano per il turismo), l'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la Siae (Società italiana degli autori ed editori), l'Ente nazionale risi, la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA) e il Consorzio per le Autostrade Siciliane[2]. La giurisprudenza ha però individuato le caratteristiche di ente pubblico economico in molti altri soggetti di diritto pubblico, operanti soprattutto a livello locale e regionale.

Autogoverno

L'autogoverno (espressione derivata dall'istituto del self-government, tipico dei paesi anglosassoni) è la condizione di quegli enti pubblici di tipo corporativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti direttamente dal corpo elettorale degli associati.
L'autogoverno è tipico degli enti territoriali locali, ma lo si può trovare anche in enti di altro tipo (si pensi, con riferimento all'ordinamento italiano, agli ordini e collegi professionali).

L'Italia ha ratificato la "Carta delle Autonomie Locali" del Consiglio d'Europa con la legge LEGGE 30 DICEMBRE 1989, n. 439 (GU n. 017 SUPPL.ORD. del 22/01/1990) .Il principio di autogoverno è riconosciuto di fatto, anche nei loro alcuni statuti, alle Regioni e alle province a statuto speciale. Per esempio le norme di trattamento dei dipendenti sono particolari nella Regione Siciliana, e nelle province di Trento e Bolzano, con trattamenti economici del tutto differenti dagli altri enti regionali e provinciali.

In Italia, una forma storica di autogoverno, seppure parziale, è il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che è l'organo di autogoverno della Magistratura. Esso decide sui procedimenti disciplinari dei magistrati. È un autogoverno parziale in quanto il CSM è composto solo in parte da magistrati.

Autonomia (politica)

Con il termine autonomia (dal greco antico αὐτονομία; αὐτόνομος autonomos parola composta da αὐτο-/auto- e νόμος nomos/"legge", ovvero "legge propria") si intende in generale la possibilità di svolgere le proprie funzioni senza ingerenze o condizionamenti da parte di altri membri o gruppi esterni.In politica in particolare per autonomia si può intendere l'autonomia territoriale, vale a dire la concessione di funzioni legislative e amministrative proprie di un organo superiore ad un organo inferiore, per particolari esigenze, come nel caso dell'Autonomia speciale delle Regioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, nonché della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano.Inoltre sono dotati di autonomia amministrativa e finanziaria tutti gli enti locali e territoriali. Quando il termine si riferisce all'autonomia finanziaria, ad esempio delle Regioni, si parla più propriamente o in maniera del tutto affine di federalismo fiscale.

Ente locale (Italia)

Un ente locale, nell'ordinamento giuridico italiano, è un ente pubblico, che può appartenere o meno agli enti territoriali.
Secondo la disciplina di settore, basata sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per enti locali si intendono:
i Comuni; le Province; le Città metropolitane; le Comunità montane; le Comunità isolane; le Unioni di Comuni.


Non si possono, invece, considerare enti locali

le circoscrizioni di decentramento comunale poiché non sono dotate di personalità giuridica e, quindi, non sono enti pubblici ma organi del comune, seppur complessi e dotati di autonomia.

Non sono inoltre enti locali le Regioni, alle quali è attribuita, oltre che la potestà regolamentare, anche la potestà legislativa.

Le regioni italiane, così come lo Stato, condividono tuttavia con gli enti locali il carattere di enti territoriali della Repubblica.


L'elenco contenuto nell'art. 114 della Costituzione non esaurisce tutti gli enti locali dell'ordinamento italiano; ad essi, infatti, vanno aggiunti quelli non previsti dalla Costituzione ma solo a livello legislativo, quali:gli ulteriori enti territoriali elencati nell'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 e disciplinati dallo stesso decreto legislativo, ossia

le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti territoriali;

gli enti locali, ma non territoriali, previsti da altre leggi statali, tra i quali si possono annoverare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali ed altri;

gli enti locali previsti da leggi regionali.

Con sentenza nr. 50 del 2015, la Corte costituzionale ha chiarito la natura giuridica delle Unioni di Comuni e precisato che non sono "enti locali", ma solamente una "emanazione dei Comuni". «6.2.1.

Non è ravvisabile, in primo luogo, la dedotta violazione della competenza regionale con riguardo alle introdotte nuove disposizioni disciplinatrici delle Unioni di Comuni.

Tali Unioni − risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell’impropria definizione sub comma 4 dell’art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all’ente Comune rientrano, infatti, nell’area di competenza statuale sub art. 117, secondo comma, lettera p), e non sono, di conseguenza, attratte nell’ambito di competenza residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117 »....

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (abbreviato TUOEL, o meno correttamente TUEL), è una atto normativo della Repubblica Italiana regolante il funzionamento e le norme contabili e istituzionali valide per gli enti locali.

Il decreto raccoglie l'ordinamento istituzionale e contabile degli enti locali: i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, l'unione di comuni.Tra le novità introdotte dal TUOEL, vi sono:il potenziamento delle competenze dirigenziali estese, tranne in alcuni casi, a tutti gli atti di gestione e a quelli di natura amministrativa;
l'attribuzione agli enti locali di una più ampia autonomia per la disciplina della selezione del personale;
l'estensione degli spazi di partecipazione popolare ai cittadini dell'Unione europea ed agli stranieri soggiornanti regolarmente.

Azienda pubblica

Un'azienda pubblica è un'azienda il cui soggetto economico (che detiene il potere di decidere gli indirizzi strategici) è direttamente o indirettamente un istituto di diritto pubblico.

Il concetto economico di azienda pubblica non coincide con il concetto giuridico di ente pubblico, inteso come persona giuridica di diritto pubblico.

Infatti, possono esserci aziende pubbliche che sono persone giuridiche di diritto privato (è il caso, già citato, delle società a partecipazione pubblica)


o aziende pubbliche prive di personalità giuridica e, quindi, parte di un ente pubblico più ampio (è il caso delle aziende autonome).

Infine, gli enti pubblici a carattere non economico tout court non sono ovviamente aziende: ad esempio, la scuola pubblica o il comune.

Azienda speciale (MUNICIPALIZZATA)

Un'azienda speciale nell'ordinamento giuridico italiano, è un ente pubblico economico, senza scopo di lucro, definito quale "ente strumentale" espressione di un ente locale.È dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dall'organo legislativo di una regione o provincia autonoma.

Azienda privata

Un'azienda privata è un'azienda il cui soggetto economico (chi detiene il potere di decidere gli indirizzi strategici) è un istituto di diritto privato.
Le aziende private possono classificarsi in:
- aziende private di produzione (imprese private);
- aziende private di erogazione (o di consumo);
- aziende private composte (o miste).

Impresa

L'impresa è un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi[1].

Dalla nozione di impresa sono esclusi gli enti non-profit e, in alcuni ordinamenti, le persone fisiche che esercitano attività professionale.Il concetto di "impresa", nel diritto e nell'economia aziendale,

non va confuso con quello di "azienda", usato spesso come sinonimo, che è il complesso dei beni tangibili e intangibili, disponibili e non disponibili, organizzati e utilizzati per l'esercizio dell'attività di impresa;

né va confuso per esempio con quello di "società", che rappresenta, invece, una delle forme giuridiche attraverso cui si può esercitare l'attività di impresa.

Vi sono, infatti, altre forme, diverse dalla società, per condurre un'impresa. L'impresa è formata dal soggetto proprietario e conduttore, e una o più aziende (rami d'azienda).

L'impresa deve avere una denominazione, detta "ditta".
TipologiaSchema delle varie forme che può assumere un'impresa C'è differenza tra "impresa" (denominazione, ragione sociale, legale rappresentante, iscrizione al Registro delle Imprese) e "attività d'impresa esercitata da persona fisica" (nome e cognome della persona, nessuna iscrizione al Registro delle Imprese). Di seguito la spiegazione della diversa situazione.Si parla di impresa individuale (forma individuale) quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde con i propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal caso non c'è un'autonomia patrimoniale dell'impresa e se questa viene dichiarata fallita, anche l'imprenditore fallisce.

Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella familiare (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una parentela non superiore al 2º grado) e quella coniugale (formata solo da marito e moglie).

Spesso erroneamente l'impresa individuale è confusa con la ditta individuale[3].

Infatti, la ditta individuale può anche non svolgere attività d’impresa (e pertanto non rivestire la qualifica di impresa individuale) mentre l’impresa individuale è invece sempre una ditta individuale.

Se l'impresa è esercitata da un soggetto giuridico diverso da una persona fisica assume invece una veste societaria[4] (forme collettive), che può essere di varia natura:

le società di persone sono caratterizzate da un'autonomia patrimoniale imperfetta, in cui cioè il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, per cui i creditori possono rivalersi (se il patrimonio societario è insufficiente) anche sui beni dei soci.

Si può avere una società semplice (S.s.) nel caso in cui non sia necessario svolgere un'attività commerciale, ma si abbia la necessità di gestire un'attività (agricola o professionale, come ad esempio uno studio associato);


una società in nome collettivo (S.n.c.) in cui tutti i soci sono responsabili (in egual parte e con tutto il loro patrimonio) delle obbligazioni della società;


o una società in accomandita semplice (S.a.s.) in cui i soci accomandatari amministrano la società e rispondono con tutto il loro patrimonio mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente al capitale conferito e non possono amministrare la società (questo tipo permette ad un soggetto di investire in un'impresa senza assumersene i rischi, diventando quindi socio accomandante).

le società di capitali sono dei soggetti giuridici che godono di autonomia patrimoniale perfetta (il patrimonio della società è distinto da quello dei soci).

Se una società di capitali fallisce, i creditori possono attingere solo dal patrimonio della società (capitali, beni immobili, vendita di brevetti posseduti dalla stessa, ecc.). Il patrimonio dei soci non viene intaccato. Una volta esaurito il patrimonio della società, se ci sono ancora debiti, essi restano insoluti.


Le possibili forme che può assumere sono:


società a responsabilità limitata (S.r.l.),

società per azioni (S.p.a.)


e società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).


C'è poi il caso ibrido della società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s) a socio[5] unico (S.r.l.s. unipersonale).

le società cooperative rappresentano una particolare forma societaria, le cui peculiarità sono connesse allo scopo mutualistico che perseguono.

Pubblica amministrazione dell'Italia (PA)

La pubblica amministrazione dell'Italia (in acronimo PA), nell'ordinamento giuridico italiano, indica il complesso degli enti pubblici facenti parte della pubblica amministrazione della Repubblica Italiana.

Ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si intendono per amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato (cioè delle amministrazioni facenti parte dell'organizzazione statale)

come i ministeri della Repubblica Italiana e le loro articolazioni territoriali (motorizzazione civile, direzioni territoriali del lavoro, ufficio scolastico regionale, i tribunali ordinari e così via),

gli istituti e scuole italiane di ogni ordine e grado,

le istituzioni universitarie (università, scuole superiori universitarie),

gli enti parastatali (INPS, INAIL),

le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo (aziende autonome),

le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni,

gli enti pubblici di ricerca,

gli istituti autonomi case popolari,

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,

tutti gli enti pubblici non economici nazionali (ACI), regionali e locali (le Agenzie regionali per la protezione ambientale),

gli enti del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, policlinici universitari e aziende sanitarie locali),

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (ovvero Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia del demanio e Agenzia delle entrate e Agenzia del territorio).[13]

Non ne fanno parte infine gli enti pubblici economici (es. aziende municipalizzate)

e il CONI, ai sensi del d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 che lo ha riformato, trasformandolo in ente pubblico non economico.

Sussistono poi particolari eccezioni, dovute alla natura e all'attività pubblica di taluni enti, come ad esempio l'Unione Italiana Tiro a Segno.

Leggi Bassanini

Le leggi Bassanini (identificate complessivamente anche come riforma Bassanini) indicano alcuni provvedimenti normativi della Repubblica Italiana, così dette poiché principalmente ispirate dall'allora ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini, riguardanti la riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa. Sono state emanate prevalentemente sotto il Governo Prodi I.

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