Un sistema sanitario è l’organizzazione di persone, istituzioni e risorse finalizzata a fornire servizi di assistenza sanitaria a tutela della salute, dell’igiene e della sanità della popolazione di uno Stato.
Nel mondo si contano numerosi modelli di sistemi sanitari. In alcuni Stati del mondo la sanità è completamente liberalizzata e/o privatizzata, in altri dove questa è prerogativa unica dei governi all’interno dello stato sociale, in altri ancora dove vigono sistemi di tipo misto, cioè concorrono servizi sanitari pubblici e privati.
La pianificazione dell’assistenza sanitaria è stata descritta spesso come un processo evolutivo piuttosto che rivoluzionario…
Secondo l’organizzazione mondiale della sanità (OMS), gli obiettivi di un sistema sanitario sono la salute, rispondere alle aspettative della popolazione e un costo equo. La valutazione di questi obiettivi dipende da come i sistemi svolgono quattro importanti funzioni: la promozione della salute, la generazione di risorse, il finanziamento e la gestione[3]. Un sistema sanitario può essere inoltre valutato con altri parametri, tra cui la qualità, l’efficienza, l’ammissibilità alle cure e il trattamento equo[1].
Negli Stati Uniti sono state introdotte, per questo tipo di valutazione, le cosiddette “cinque C” (the five C’s): Costi, Copertura, Consistenza, Complessità e Cronicità[4]. Fondamentale, inoltre, è la continuità assistenziale[5].
Nell’UE, il diritto all’assistenza sanitaria trova fondamento nella Carta sociale europea art. 13, oltreché nelle Costituzioni della maggior parte degli Stati membri.
SISTEMA SANITARIO ITALIANO

Prima della sua istituzione, il sistema assistenziale-sanitario era basato su numerosi “enti mutualistici” o “casse mutue”, ovvero “Società di mutuo soccorso”. Il più importante tra di essi era l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie.
Ciascun ente era competente per una determinata categoria di lavoratori che, con i familiari a carico, erano obbligatoriamente iscritti allo stesso e, in questo modo, fruivano dell’assicurazione sanitaria per provvedere alle cure mediche e ospedaliere, finanziata con i contributi versati dagli stessi lavoratori e dai loro datori di lavoro. Il diritto alla tutela della salute era quindi correlato non all’essere cittadino ma all’essere lavoratore (o suo familiare) con conseguenti casi di mancata copertura; vi erano, inoltre, sperequazioni tra gli stessi assistiti, vista la disomogeneità delle prestazioni assicurate dalle varie casse mutue.
Questo sistema era complessivamente e popolarmente chiamato mutua (sanitaria)…
La legge 13 marzo 1958, n. 296 – approvata durante il Governo Zoli – istituì il Ministero della sanità scorporando le relative funzioni dall’Alto Commissariato per l’igiene e la salute pubblica.
Il primo titolare del dicastero fu il medico tisiologo professor Vincenzo Monaldi, esponente della Democrazia Cristiana.
Con la legge 12 febbraio 1968, n. 132 (cosiddetta “legge Mariotti”, dal nome del Ministro Luigi Mariotti, del Partito Socialista Italiano), fu riformato il sistema degli ospedali, fino ad allora per lo più gestiti da enti di assistenza e beneficenza, trasformandoli in enti pubblici (“enti ospedalieri”) e disciplinandone l’organizzazione, la classificazione in categorie, le funzioni nell’ambito della programmazione nazionale e regionale e il finanziamento.
La legge 17 agosto 1974, n. 386 estinse i debiti accumulati dagli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, sciolse i consigli di amministrazione dei primi e ne dispose il commissariamento, trasferendo i compiti in materia di assistenza ospedaliera alle Regioni…
Infine, il governo Andreotti IV su proposta del ministro della sanità Tina Anselmi[3], con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 soppresse il sistema mutualistico e istituì il SSN – “Servizio sanitario nazionale”, con decorrenza dal 1º luglio 1980.
Il nuovo sistema sanitario, basato sul ruolo fondamentale delle Regioni, fu realizzato su iniziativa di Aldo Aniasi, ministro della sanità nei governi Cossiga II e Forlani.
Il principio guida del servizio sanitario nazionale sarebbe stato, nelle intenzioni dei suoi costitutori, quello della sanità come bene universalmente fruibile.[4][5]
La legge estese l’opera di diffusione della sanità come bene pubblico essenziale e affermò il finanziamento del SSN attraverso l’istituzione di un Fondo Sanitario Nazionale (FSN), il cui ammontare è determinato annualmente dal governo italiano..
Durante il governo Amato I, sulla base della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, le strutture pubbliche da Unità Sanitarie Locali (USL) vennero trasformate in Aziende Sanitarie Locali (ASL) (ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), dotate di autonomia giuridica e finanziaria, introducendo nel settore sanitario, logiche delle imprese private, quali l’attenzione al costo e al risultato e alla qualità del servizio erogato.
Il d.lgs. 29 aprile 1998 affermò il diritto all’utilizzo di attività libero-professionali in regime intra moenia nel caso in cui non sia possibile rispettare determinate scadenze. In determinate circostanze, si ha diritto al rimborso dei costi delle prestazioni fornite da un’organizzazione sanitaria privata.[7][8]
Il successivo D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 ha introdotto una disciplina, motivata dal potenziale conflitto di interesse, per i medici dipendenti in servizio presso le ASL con il divieto di svolgere attività privata all’interno delle strutture pubbliche (intra moenia) ed esternamente, e l’obbligo di scelta fra una delle due tipologie di attività.
Nel 2012 il decreto Balduzzi, oltre aver abolito le incompatibilità introdotte nel 1999 ha riguardato poi la riorganizzazione del servizio sanitario in Italia e la regolamentazione dell’attività medica e scientifica…
Attraverso esso viene data attuazione all’art. 32 della Costituzione italiana che sancisce il “diritto alla salute” di tutti gli individui.
Si pone dunque come un sistema pubblico di carattere “universalistico”, tipico di uno stato sociale, che garantisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, finanziato dallo Stato stesso attraverso la fiscalità generale e le entrate dirette, percepite dalle aziende sanitarie locali attraverso ticket sanitari (cioè delle quote con cui l’assistito contribuisce alle spese) e prestazioni a pagamento.
Esso è costituito sostanzialmente dai vari servizi sanitari regionali, dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato, volte a garantire l’assistenza sanitaria ovvero la tutela o salvaguardia della salute dei cittadini, qualificato dalla legge italiana come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.
In base al principio di sussidiarietà, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo:
livello centrale – lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i “livelli essenziali di assistenza” (LEA)
a livello regionale; le Regioni infatti hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute statali, esse hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato.[9]
Infine concorrono inoltre anche strutture private secondo particolari criteri di accreditamento definiti dalla legge, secondo quanto introdotto dal d.lgs 502/1992.…


