MA DAVVERO NON POSSIAMO SCEGLIERE CHI CI GOVERNA? CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE.

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GLI STRUMENTI

GIURISDIZIONE

Il termine giurisdizione (dal latino iurisdictio, a sua volta derivato da ius dicere), in diritto, viene utilizzato con diversi significati tra loro connessi, generalmente riferiti all'attività e al ruolo dell'esercizio delle funzioni.

Il termine può essere utilizzato per designare:
in senso oggettivo, la funzione pubblica (funzione giurisdizionale) consistente nell'applicazione del diritto oggettivo, interpretandone le disposizioni generanti norme per renderle operanti nel caso concreto, per risolvere le controversie in posizione di terzietà, ossia di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza riguardo all'esito della controversia;

in senso soggettivo, l'insieme degli organi che esercitano tale funzione, i giudici; la sfera di competenza di un giudice o, con significato più generale ma meno appropriato, di un organo pubblico;

Common law

Il common law è un modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato sui precedenti giurisprudenziali più che sulla codificazione e in generale su leggi e altri atti normativi di organi politici, come invece accade nei sistemi di civil law, derivanti dal diritto romano.È un sistema nativo dell'Inghilterra medievale, successivamente diffusosi nei Paesi anglosassoni e negli Stati del Commonwealth.Tratti distintivi e peculiarità

La denominazione di tale sistema giuridico viene spesso utilizzata nell'accezione più frequente in contrapposizione a civil law; in tale accezione Common law è usato come sinonimo di diritto anglosassone, mentre civil law indica i sistemi giuridici influenzati dal diritto romano propri dei paesi dell'Europa continentale e, almeno formalmente, anche della maggior parte dei paesi extra europei che non abbiano mai avuto rapporti coloniali con la Gran Bretagna.

Esso si è sviluppato differentemente dal Civil law per una serie di ragioni strutturali:

la continuità; la mancanza di codificazioni generali; la formazione pratica del giurista di Common law (formazione universitaria del giurista di Civil law); la selezione dei giudici fra i migliori avvocati superiori, i barrister (selezione burocratica dei giudici di Civil law); la precoce centralizzazione ed elevato prestigio delle Corti superiori inglesi (frammentazione delle Corti continentali fino all'assolutismo); il ridotto ruolo della dottrina giuridica universitaria nella formazione del diritto (elevato ruolo della dottrina continentale); l'assenza della recezione del diritto romano, salvo influenze su opere dottrinali; la giurisprudenza è la principale fonte del diritto, con un ridotto intervento del diritto legislativo (il diritto legislativo è prevalente nei paesi di Civil law); l'antica affermazione della Rule of Law (concetto analogo a stato di diritto); l'obbligatorietà del principio dello stare decisis (a partire dalla metà del XIX secolo); la mancanza della figura del notaio come intesa nei sistemi di civil law; le cui funzioni sono svolte dagli avvocati.L'importanza della giurisprudenza

Al contrario dei sistemi di civil law - che si basano su diritti codificati, ovvero un sistema di norme suddivise in categorie da genus a species (codice civile, penale, di procedura civile e penale) -

il common law si caratterizza come un sistema giuridico di diritto non codificato che si basa su un modello di "precedente giurisprudenziale", attraverso il quale i giudizi vengono stabiliti sulla base di altre precedenti sentenze di casi tra loro molto simili, consolidandosi nel tempo.

Per il diritto anglosassone (e per le varie declinazioni coloniali o post-coloniali) la procedura precede e prevale sulla sostanza.

In mancanza di un sistema giuridico (che nell'Europa medievale continentale è nato nelle Università e non nella pratica e che è lontano dalla concezione anglosassone di diritto)

il diritto sostanziale è stato elaborato come soluzione concreta al caso concreto, senza che dovesse esservi una preesistente previsione alla quale il giudice potesse fare riferimento: remedies preceed rights....

Civil law

Il civil law (in italiano detto anche diritto continentale o diritto romano-germanico)[2] è un modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale.[3]

Spesso è contrapposta ai modelli di common law dei paesi anglofoni.

I sistemi di diritto romano-germanico si sono sviluppati dapprima nell'Europa continentale e poi, in moltissimi stati del pianeta, all'interno della cornice dottrinaria del diritto romano-giustinianeo.Storicamente, è l'insieme dei concetti e dei sistemi derivati in ultima analisi dal Codice di Giustiniano, ma fortemente influenzati dalle consuetudini del diritto napoleonico, germanico, canonico, feudale e locale,[4] nonché da correnti dottrinarie quali il giusnaturalismo, la codificazione e il positivismo giuridico.

Concettualmente, procede per astrazioni, formula principi generali e distingue le norme sostanziali da quelle procedurali.[5]

Esso considera il diritto giurisprudenziale secondario e subordinato al diritto legislativo.

La caratteristica fondamentale di tali sistemi è che essi usano codici con testi brevi che tendono a evitare scenari fattuali specifici.
Tratti principali
La loro caratteristica precipua è che i loro principi fondanti sono codificati in un sistema di riferimento che funge da fonte primaria della legge.

Tale impostazione si contrappone a quella dei sistemi di common law,
la cui cornice dottrinaria si basa sul diritto giurisprudenziale che dà forza vincolante a provvedimenti giurisdizionali (generalmente sentenze) pronunciate in passato da un giudice nel corso di un processo, su fattispecie identiche o analoghe a quella in esame, in base al principio che sia iniquo trattare fatti simili in modo diverso in occasioni diverse (dottrina del precedente giudiziario o stare decisis).[11][12]

Sono basati su un ruolo importante della dottrina giuridica e dell'operato dei giuristi e su un sistema di codici (aggregato omogeneo di leggi e norme), i quali adottano categorie giuridiche simili a quelle del diritto romano la cui fonte di legittimazione si consustanzia essenzialmente nella legislazione codificata.Lo scopo della codificazione è di fornire a tutti i cittadini le consuetudini e la raccolta scritta delle leggi che si applicano loro e che i giudici devono seguire.

È il sistema giuridico più diffuso al mondo, in vigore in varie forme in circa 150 paesi,[13] e attinge fortemente al diritto romano, presumibilmente il più intricato ordinamento giuridico conosciuto risalente a prima dell'era moderna.Dove esistono i codici, la fonte primaria della legge è il codice civile, che è una raccolta sistematica di articoli interrelati,[10] disposti per materia in un qualche ordine predefinito,[14] e che spiega i principi della legge, i diritti e i loro modi di acquisizione, e come funzionano i meccanismi giuridici fondamentali.

I codici giuridici sono semplicemente leggi promulgate da un potere legislativo, anche se in generale hanno ampiezza molto maggiore di altre leggi.

Gli altri principali ordinamenti giuridici nel mondo includono il common law, la halakhà, il diritto canonico e la sharia.In dottrina si usa contrapporre correntemente la civil law ai sistemi anglosassoni detti di common law, ed è detto perciò anche "diritto continentale", sebbene vi siano alcune aree di mutua influenza sia sotto il profilo normativo che giurisprudenziale.

A volte si parla anche di "diritto neoromano", "diritto romano-germanico" o, più in generale, di "famiglia dei sistemi romanisti".[15]

L'espressione civil law è la traduzione in lingua inglese del latino ius civile, ossia "diritto civile" o "diritto dei cittadini", che era il termine tardo imperiale usato dagli antichi Romani per indicare il loro sistema giuridico, in contrapposizione alle leggi che governavano i popoli conquistati (ius gentium o "diritto delle genti"); di qui il titolo del Codice giustinianeo, Corpus iuris civilis.

I praticanti della civil law, tuttavia, si riferiscono tradizionalmente al loro sistema in senso ampio come ius commune, letteralmente ‘diritto comune’, che significa i principi generali del diritto contrapposti alle leggi peculiari di singoli settori.Il potere giudiziario

Per quanto riguarda il potere giudiziario, in questi sistemi il giudice deve attenersi, per quanto possibile, alla lettera della legge ed allo spirito del legislatore, sovrano in quanto direttamente eletto dal popolo.

Diversamente dai sistemi di common law, infatti, le giurisdizioni di diritto romano-germanico trattano la giurisprudenza senza che alla stessa sia riconosciuto alcun valore vincolante di precedente.

I tribunali generalmente decidono le cause usando le disposizioni codicistiche caso per caso, senza riferimento ad altre decisioni giudiziali (anche di livello superiore).[16]

Nella pratica concreta, tuttavia, anche nella giurisprudenza della civil law assumono sempre maggior peso i precedenti di altre pronunce giurisdizionali, come si vede generalmente nelle corti superiori di molte nazioni.

Potere giudiziario O FUNZIONE GIURISDIZIONALE

La funzione giurisdizionale si distingue da quella legislativa (o, più in generale, normativa) perché quest'ultima si traduce nella creazione di norme (tendenzialmente) generali e astratte, con efficacia erga omnes,

laddove la giurisdizione provvede per il caso singolo, mediante norme speciali e concrete, aventi efficacia inter partes

(ma hanno efficacia erga omnes le pronunce dei giudici costituzionali che annullano leggi e atti aventi forza di legge
e quelle dei giudici amministrativi che annullano atti amministrativi generali, come i regolamenti).

La funzione giurisdizionale si differenzia, invece, dalla funzione amministrativa per la particolare posizione di terzietà del giudice.Di solito l'esercizio della funzione giurisdizionale avviene in relazione a una lite (o controversia), ossia a un conflitto di interessi tra le parti, con il giudice chiamato a stabilire quale di esse ha ragione (giurisdizione contenziosa).

Talvolta, però, non c'è lite e l'intervento del giudice è necessario per la costituzione, in collaborazione con le parti, di un rapporto giuridico che l'ordinamento non consente alle parti stesse di costituire autonomamente, a tutela di un interesse pubblico o dell'interesse privato di soggetti, come i minori o gli incapaci, che non possono agire in prima persona.
Sono questi i casi di volontaria giurisdizione la quale, secondo l'opinione comune, non è attività giurisdizionale vera e propria ma attività materialmente amministrativa che l'ordinamento ha attribuito a organi giudiziari, in deroga al principio di separazione dei poteri.Negli ordinamenti dove vige la separazione dei poteri i giudici costituiscono uno dei tre poteri dello Stato: il potere giudiziario.

L'esistenza di una funzione giurisdizionale esercitata da giudici indipendenti, ai quali il privato possa rivolgersi per la tutela dei suoi diritti (intesi in senso lato), anche a fronte di lesioni arrecate dai pubblici poteri, è uno dei capisaldi dello stato di diritto.
Anzi, nello stato costituzionale di diritto il sindacato del giudice si estende all'operato del potere legislativo, sotto forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi.D'altra parte, in virtù del principio di legalità, altro caposaldo dello Stato di diritto, i giudici (così come gli organi del potere esecutivo) possono esercitare le sole potestà loro conferite dalle norme, tendenzialmente generali e astratte, poste dal potere legislativo e le devono esercitare in conformità a tali norme.

Autodichìa

Autodichìa

Sono deroghe al principio di separazione dei poteri i casi di autodichìa (dal greco antico αὐτός?, autós, "stesso" e δίκη, díkē, "giustizia"), in cui funzioni giurisdizionali sono attribuite a organi diversi dal potere giudiziario.

Per la loro riconduzione a sistema, all'interno dello Stato di diritto, si è prevista quanto meno la ricorribilità per Cassazione degli atti di esercizio dei poteri disciplinari di alcuni ordini professionali, che la legge pone in capo direttamente ai relativi Consigli dell'ordine.

Residuano invece margini di assoluta sottrazione al potere giudiziario, quando si tratti di autodichia del potere legislativo (ed eventualmente di altri organi costituzionali), laddove alcune costituzioni moderne ancora prevedono la sottrazione ai giudici di alcune attività[1] che si svolgono al suo interno (i cosiddetti interna corporis), in modo da impedire ingerenze di altri poteri dello Stato e salvaguardare così la sua indipendenza.

La battaglia contro l'autodichia italiana

Prima del dispositivo della sentenza n. 262 del 2017[2], l'autodichia era oggetto soltanto di un avallo indiretto.

La Corte costituzionale nel 1985 aveva rifiutato di censurare tale deroga alla giurisdizione, ritenendo preclusa la via dell'incidente di costituzionalità in materia disciplinata dai regolamenti parlamentari[3].La stessa Corte - nel 2014 (con la sentenza n. 120) - aveva però dichiarato:«Negli ordinamenti costituzionali a noi più vicini, come Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, l'autodichia sui rapporti di lavoro con i dipendenti e sui rapporti con i terzi non è più prevista»In ordine alle molteplici ricadute della tematica[4] Giuliano Amato, il 19 giugno 2017, ha dichiarato in un convegno: "l’autodichia c’è ma si fa in modo di non vederla: non è che non si vede, c’è ma non si vede"[5].Il punto di maggiore divaricazione, rispetto agli ambiti sottratti alla giurisdizione dai Parlamenti delle altre democrazie moderne,

è nel fatto che, in Italia, il principio di autodichia riguarda anche "il diritto del Parlamento di essere giudice delle controversie che riguardano i propri dipendenti"[6]:
un diritto definitivamente consacrato, dopo una lunga battaglia legale, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 262 del 2017, che ha però escluso che si possa applicare anche ai terzi che vengano in relazione con gli organi costituzionali.[7]Non sono comunque mancate istanze per un suo volontario abbandono[8]: essa è stata contestata negli ultimi anni e ha dato luogo a una serie di iniziative legislative[9] volte a ricondurre tali discipline al diritto comune.

Sistema inquisitorio

Il sistema inquisitorio (o non accusatorio)[1] è uno dei due modelli astratti di processo,[2] in cui la gestione del procedimento è affidata ad un giudice che ricopre un ruolo attivo nella ricerca di prove su cui basare la propria opinione riguardo la colpevolezza o meno dell'imputato. Si contrappone al "sistema accusatorio", in cui la funzione del giudice è quella di arbitro imparziale tra le due parti.

I sistemi inquisitori sono adottati principalmente da paesi basati sul civil law, nel diritto canonico adottato nello Stato vaticano, o sul diritto islamico, mentre è piuttosto raro in paesi basati sul common law.Il modello inquisitorio è inquadrato quindi come una procedura:scritta: cioè è prevista la redazione di un verbale d'udienza;
non contraddittoria: cioè all'imputato è affidato un ruolo passivo;
segreta: cioè l'imputato non conosce le accuse a proprio carico e i testimoni non sanno per quale caso stanno deponendo.

Secondo tali premesse, il processo è svolto sine strepitu (senza clamore), in quanto l’assunzione delle deposizioni viene svolta in segreto, senza la dialettica contraddizione tra le parti.

Il ruolo del giudice
Nel sistema inquisitorio la figura del giudice (denominato giudice inquirente, istruttore o inquisitore, da cui prende il nome il sistema) vede concentrate in sé le funzioni dell'accusa, della difesa e del giudizio.[16]

Alla potestà dell'inquirente sono affidati:

l'indagine di tutti gli aspetti del caso, favorevoli o sfavorevoli all'accusa,

l'avvio ex officio del processo,

l'introduzione e l'esposizione delle questioni di fatto,

l'interrogatorio di avvocati difensori, pubblici ministeri o testimoni

e il giudizio sulla base degli atti dell'attività istruttoria così condotta.
in altri ordinamenti è prevista una fase preliminare del processo che si svolge dinanzi ad un giudice istruttore e che presenta caratteristiche proprie del modello inquisitorio:

il giudice istruttore, infatti,

sebbene non inizi d'ufficio il processo (essendo comunque necessario l'esercizio dell'azione penale, di solito da parte del pubblico ministero)

provvede alla raccolta delle prove, avvalendosi della polizia, e al loro esame.

Se, in esito a tale fase istruttoria, ritiene che si possa escludere la colpevolezza dell'imputato, il giudice istruttore lo proscioglie, altrimenti dispone il suo rinvio a giudizio, al quale segue una fase processuale che si svolge dinanzi ad un diverso giudice con una procedura tipicamente accusatoria.
La posizione dell'imputato

Il sistema inquisitorio sopprime in linea di massima le figure di accusatore e accusato come effettive parti processuali.

L'imputato, rappresentato da un avvocato, viene interrogato dal giudice istruttore, sebbene non sia tenuto a parlare e, se lo fa, non viene sottoposto a giuramento.

Come l'imputato vengono interrogati anche i testimoni,Il processo penale italiano, disciplinato dai codici di procedura che hanno preceduto quello vigente, presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio ora descritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore.


Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche accusatorie ma, non essendovi una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora considerare un sistema misto.

Sistema accusatorio

Il sistema accusatorio (talvolta contraddittorio) è uno dei due modelli astratti di processo,[1] in cui due parti rappresentate da un avvocato, un accusatore e un accusato, sono poste innanzi ad un organo superiore imparziale,[1][2][3] solitamente un giudice o una giuria, il cui obiettivo è discernere la verità ed emettere un giudizio sulla base di prove e argomentazioni fornite dalle parti.[4][5][6]

Il nome deriva dalla presenza di un accusatore,[7] che funge da elemento caratterizzante del sistema.

Esso è perlopiù in uso nei sistemi di common law, sebbene sovente sia stato adottato nel moderno Stato di diritto.
Si contrappone al "sistema inquisitorio",[8] in cui il giudice ricopre un ruolo attivo nello sviluppo dell'accusa.Caratteristiche

Il sistema accusatorio è un modello di procedura penale basato sul principio dialettico, secondo cui la verità può essere accertata dando spazio alla discussione tra parti con interessi opposti.

Le caratteristiche della procedura accusatoria sono

il principio di separazione delle funzioni procedurali (accusa, difesa e giudizio)[19]

e il principio del contraddittorio durante la formulazione della prova, che si riflette principalmente nell'esame incrociato dei testimoni (cross-examination).
[20]

Nei fondamenti citati trovano radice le caratteristiche principali del sistema:Iniziativa di parte

Per evitare la sua parzialità, al giudice non è riservata la potestà di avviare ex officio il processo, ma piuttosto gli è permesso farlo solo su iniziativa delle parti composte da colui che è stato accusato del reato e da chi lo accusa.

In origine il potere di chiedere una decisione al giudice spettava ad un accusatore privato, ma è successivamente diventata norma delegarne il potere ad un organo pubblico.

Per assicurare un sistema statale di tipo garantista non può essere affidato né all'esecutivo, né al legislativo il potere di impedire la richiesta di un intervento di un giudice.[7]Iniziativa probatoria di parte

I criteri di ricerca, ammissione ed esame delle prove debbono essere ripartiti tra giudice, accusa e difesa, di modo che a nessuno sia concesso di abusarne.

Se al giudice è riservato il potere di decidere se ammettere il mezzo con cui viene formulata una prova e il dovere di assicurare che la contesa tra le parti si svolga nel rispetto delle norme di procedura,

sono le parti ad introdurre le questioni del fatto ed a produrre prove (rispettivamente dall'accusatore e dall'accusato a seconda che siano a carico o a discarico).[1]

Infatti da una parte l'onere della prova grava sull'accusatore,

mentre d'altra parte è d'obbligo garantire alla difesa la possibilità di ricercare e produrre prove che convincano dell'innocenza dell'imputato.[7]

Contraddittorio

La separazione delle funzioni processuali è possibile grazie al principio del contraddittorio, il quale assicura che prima di emettere giudizio, il giudice conceda all'accusato di sostenere le proprie ragioni (audiatur et altera pars).

Inoltre il principio tende a lasciare contribuire a ciascuna delle parti alla formazione della prova ponendo le domande al testimone (cross-examination).

Il contraddittorio quindi assolve a due funzioni: tutela i diritti di accusatore e accusato e costituisce una tecnica di accertamento dei fatti.[7]

Oralità

Il sistema accusatorio prevede che si adempia al principio di oralità del processo quando chi ascolta può interrogare chi depone.

In generale tutta l'attività processuale si svolge tipicamente in modo orale, durante udienze alle quali è solitamente ammesso ad assistere il pubblico.[1]

L'oralità permette di valutare la credibilità e l'attendibilità di chi depone.[7]

Limiti di ammissibilità delle prove

Nel sistema accusatorio è ritenuto fondamentale il metodo attraverso cui viene formulata la prova, per cui quest'ultima può essere ritenuta attendibile e utile a ricostruire l'esistenza di un fatto.


Spetta al giudice verificare l'ammissibilità delle prove richieste da una parte.

Ad esempio, le prove sono considerate inattendibili se sono state formate utilizzando tecniche che offendono la libertà di una persona;

non possono essere quindi utilizzate le confessioni ottenute sotto tortura o ricatto.[7]

Presunzione di innocenza

L'accusatore deve convincere il giudice della reità dell'accusato:

fino a che il giudice non ha accertato la colpevolezza mediante un processo nei limiti della legge, l'imputato è presunto innocente, cioè non gli può essere chiesto di giustificare le proprie colpe, bensì spetta all'accusatore portare a sostegno dell'imputazione prove che dimostrino la propria ragione.

Il giudice può condannare l'imputato soltanto quando l'accusa ha provato la sua reità al di là di ogni ragionevole dubbio.[7]

Limiti alla custodia cautelare

Posto che l'imputato è presunto innocente fino a condanna definitiva, non può essere trattato da colpevole, perciò non è previsto che si proceda per vie detentive contro l'imputato in via preventiva.


Può essere applicata solo una misura cautelare nel caso in cui vi siano prove che ne dimostrino necessità come la possibilità che l'imputato inquini le prove, fugga o commetta gravi reati.

Perché si applichino misure cautelari l'accusatore deve convincere il giudice che, anche sulla base di indagini incomplete, esistano prove evidenti o quasi che dimostrano la colpevolezza dell'accusato.

Viene comunque imposto che la mole della prova sia considerevole e proporzionata alla gravità delle restrizioni.[7]

Limiti alle impugnazioni

Le impugnazioni concesse all'interno del sistema hanno lo scopo di controllare se in primo grado sono stati rispettati i diritti delle parti e il diritto a formulare la prova;

nel caso venga riscontrata una violazione, il dibattimento deve essere svolto nuovamente davanti ad un altro giudice.

È naturale che il giudice che decide sull'impugnazione deve essere indipendente ed imparziale come del giudice di primo grado:

è necessario quindi evitare che sia influenzabile da qualsiasi potere politico, economico, sindacale o dei mezzi di comunicazione di massa.
[7]
Il processo penale italiano, oggi disciplinato dal codice di procedura penale italiano del 1988, nelle forme che hanno preceduto quello vigente presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio ora descritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore.


Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche prevalentemente accusatorie

ma, non essendovi una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora considerare un sistema misto.
Il pubblico ministero, infatti, resta un magistrato e “persegue l'interesse della legge, e quindi della giustizia.

Egli raccoglie le prove affinché l'imputato possa essere dal giudice assolto o condannato, certo.


Ma in realtà garantisce la correttezza del successivo giudizio, quindi avvalora con il suo operato l'attività del giudice. [...]

” Tuttavia, il codice penale del 1988 ha inteso eliminare la gravissima incoerenza di cui s'è detto (la prevalenza cioè della fase delle indagini rispetto a quella del contraddittorio, con il predominio del ruolo del pubblico ministero, organo deputato all'accusa) “accentuando le connotazioni di parzialità del pubblico ministero inibendogli l'assunzione di prove e riservando tale assunzione al giudice del dibattimento in modo da rendere così effettivo e reale il contraddittorio in sede di formazione della prova”.

Principio di legalità

Il principio di legalità, in diritto, afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge. Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo arbitrario.

Ne bis in idem

Ne bis in idem è una locuzione latina che tradotta alla lettera significa «non due volte per la medesima cosa».

Si tratta di un brocardo che esprime un principio del diritto processuale in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione, se si è già formata la cosa giudicata; per estensione, si ritiene applicabile anche ad altre branche["altre" rispetto a quale?] del diritto, ma con un fondamento costituzionale decrescente ovvero limitato all'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole del cittadino.

In materia penale (sostanziale e processuale) il ne bis in idem è figlio di un rifiuto di un sistema inquisitorio in cui il giudizio era sempre perfettibile e non dovevano essere posti limiti al potere dell'organo inquisitorio-giudicante.

Nel sistema accusatorio invece vanno rispettati certi termini, tempi e forme: pertanto il ne bis in idem è un risultato a ciò conseguente, quasi necessario.

I motivi di massima per cui si ritiene ragionevole che una persona non possa essere processata due volte per la stessa fattispecie di reato possono essere così riassunti:
il sistema giudiziario non può vessare indefinitamente un cittadino sulla stessa circostanza;
lo Stato e i suoi organi hanno mezzi economici e poteri di persecuzione più ampi di quanti il cittadino ne abbia di difesa;
l'essere esposti senza garanzia alla pubblica accusa fu, e potrebbe essere se non regolamentato, uno strumento di tirannìa.
il cittadino ha il diritto di sapere che il giudizio a cui è stato sottoposto è finale, e non soggetto a ulteriori indagini e cambiamenti

Diritto di difesa

Il diritto di difesa è un principio dell’ordinamento giuridico, riconosciuto ad un soggetto coinvolto in un procedimento giudiziario, che consiste nella facoltà di far valere le proprie ragioni, opponendosi ad accuse altrui, mediante gli strumenti previsti dalla legge e con l’assistenza di un difensore qualificato.[1][2][3]


Il diritto di difesa si sostanzia, pertanto, nell’insieme degli atti processuali volti alla tutela della parte in giudizio, e si esplica attraverso la possibilità di presentare prove, dibattere con la controparte e ricevere un’adeguata rappresentanza legale.[1][3]

Stando ai principi dell'equo processo, tale diritto deve essere effettivo e garantito in ogni fase del procedimento, indipendentemente dalla gravità dell’addebito.[2]

Nei procedimenti penali, le garanzie ad esso correlate includono anche il diritto all’assistenza legale gratuita per i soggetti indigenti.[4]Descrizione e caratteri generali

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la difesa è anzitutto funzione dialetticamente contrapposta all’accusa, esercitata dall’imputato e dal suo difensore di fronte a un giudice terzo e imparziale, che trova espressione nel contradditorio.[5]

Dunque, a differenza di altri diritti inviolabili, il diritto di difesa non è una realtà che esiste di per sé, ma rappresenta una costruzione normativa, la cui esistenza e portata dipendono integralmente dalle scelte del legislatore.[6]Sotto il profilo morfologico, il diritto di difesa si potrebbe dire articolato in due principali forme: l’autodifesa e la difesa tecnica.


La prima consiste nelle attività che l’imputato può compiere personalmente, come il diritto al silenzio o il diritto contro l'autoincriminazione,

mentre la seconda riguarda l’attività del difensore all’interno delle forme e dei limiti previsti dalla legge.[5]


La funzione del difensore consiste, in particolare, nella facoltà di contestare attivamente le prove e gli atti delle investigazioni.


In questo senso, il “confronto paritario”, il dibattito ed il contraddittorio tra accusa e difesa è sostanzialmente essenziale per garantire l’equità del procedimento penale, e mette in luce come la l'intervento e l’abilità oratoria del difensore siano strumenti imprescindibili per attuare concretamente il diritto di difesa, conferendogli una dimensione tanto tecnica quanto democratica.

Equo processo

L'equo processo è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuto come tale in tutti gli ordinamenti degli Stato di diritto.

È sancito in modo espresso dall'art. 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nonché dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Un processo che leda questa fondamentale prerogativa, in uno Stato di diritto, deve essere ripetuto o il suo verdetto deve essere cassato.

Fattori ostativi possono essere considerati:la corruzione di un giudice o dei giurati; oltraggio o vilipendio alla corte; intimidazione di chi renda testimonianza; mancanza o lesione del diritto di difesa.

Il diritto ad un equo processo passa attraverso alcuni requisiti:un giudice competente e neutrale; testimoni liberi da condizionamenti e intimidazioni; assistenza legale sufficiente e in ugual misura per tutte le parti in un processo.Secondo Giuliano Vassalli con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione della Repubblica Italiana disposta ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, il giusto processo è divenuto «principio costituzionale ..., con la conseguenza che un processo di troppo lunga durata è un processo ingiusto e virtualmente incostituzionale».[3]


Il ricorso ai sensi della legge Pinto può essere esperito qualora un procedimento giudiziario ecceda i termine di durata ragionevole di un processo secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in base all'art. 13 della Convenzione che prevede il diritto ad un ricorso effettivo contro ogni possibile violazione della Convenzione.

Il ricorso per il risarcimento da ingiusto processo può essere richiesto usufruendo l'assistenza del gratuito patrocinio in presenza dei requisiti reddituali di legge.[4]In base alla legge Pinto, e successive modifiche, qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole, stimata dal legislatore in 3 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo ed 1 anno per la cassazione a prescindere dall’esito della lite e/o in caso di conciliazione della lite, si ha diritto ad una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo.

Giurisdizione ordinaria e speciale

La Costituzione italiana afferma i principi di statualità ed esclusività della giurisdizione.

Secondo questi principi dell'ordinamento italiano, nell'ordinamento giudiziario la persona e l'organismo che esercitano la funzione requirente e giudicante proprie del potere giudiziario sono e non possono essere altro che statali (TITOLO IV- LA MAGISTRATURA, Sezione I Ordinamento giurisdizionale, art. 101-102).In tutti gli ordinamenti vi sono giudici ordinati in un sistema, caratterizzato da una disciplina omogenea e dalla possibilità di impugnare le decisioni di un giudice innanzi a uno superiore;

di solito sono assicurati tre gradi di giudizio,

quello iniziale (di fronte al giudice di prima istanza)

e due a seguito d'impugnazione,

l'ultimo dei quali si svolge davanti alla corte suprema che è posta al vertice del sistema.



I giudici che appartengono a questo ordine sono detti ordinari e hanno competenza generale,

in contrapposizione ai giudici speciali che, invece, non appartengono all'ordine e hanno competenza su materie specifiche.In alcuni ordinamenti i giudici speciali possono essere ordinati in giurisdizioni speciali, parallele alla giurisdizione ordinaria costituita dai giudici ordinari (comunque dipendenti di un ministero, nell'ambito di un potere pubblico autonomo e indipendente, che opera nel rispetto della separazione dei poteri).

Dove esiste una pluralità di giurisdizioni è attribuita a un organo la potestà di risolvere i conflitti di competenza insorti tra giudici appartenenti a diverse giurisdizioni (conflitti di giurisdizione).

In alcuni ordinamenti tale compito è demandato alla corte suprema posta al vertice della giurisdizione ordinaria (in Italia, ad esempio, alla Corte di cassazione),

in altri a un organo apposito (come il Tribunal des conflits francese, costituito da un ugual numero di membri del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, presieduti dal Ministro della giustizia).

Vi sono anche ordinamenti che, come quello tedesco, non hanno organi deputati a risolvere i conflitti di giurisdizione, per cui è il primo giudice adito a decidere se ha la giurisdizione o meno e, qualora dichiari la giurisdizione di altro giudice, vincola quest'ultimo.

Giurisdizione ordinaria e speciale

Nell'ordinamento italiano la giurisdizione civile e penale è perlopiù demandata agli organi della giurisdizione ordinaria:

giudici di pace,
tribunali in composizione monocratica (giudice unico)
o collegiale (tre giudici),
corti d'assise (solo penale),
corti d'appello,
corti d'assise d'appello (solo penale)
e Corte di cassazione.


Giudici speciali sono

i tribunali militare
e la Corte militare d'appello, in ambito penale,

e i Tribunali Regionali delle acque pubbliche, in ambito civile;


non sono, invece, giudici speciali ma specializzati

i tribunali dei minori, che uniscono competenze civili e penali.
La giurisdizione amministrativa è demandata a giudici speciali:
i tribunali amministrativi regionali (TAR)
e il Consiglio di Stato.

Sono giudici speciali anche
le commissioni tributarie provinciali e regionali, che esercitano la giurisdizione tributaria,
e la Corte dei conti, che esercita la giurisdizione contabile.La giurisdizione costituzionale è esercitata dalla Corte costituzionale, chiamata anche a dirimere i conflitti di attribuzioni tra i poteri dello Stato.

I conflitti di competenza sono risolti

dalla Corte di cassazione a sezioni riunite
o dal Consiglio di Stato, a seguito di regolamento di competenza, se sorgono fra giudici ordinari o, rispettivamente, fra TAR.

Invece, i conflitti di giurisdizione, sorti tra giudici appartenenti a diverse giurisdizioni, sono risolti dalla Corte di cassazione a sezioni riunite, a seguito di regolamento di giurisdizione....

Giurisdizione civile e penale

In relazione alla natura della controversia, la giurisdizione si divide innanzitutto in civile e penale.

La giurisdizione civile risolve le controversie concernenti rapporti giuridici di diritto privato;

rientrano inoltre nella giurisdizione civile i rapporti di cui è parte la pubblica amministrazione quando non sono devoluti al giudice amministrativo.

La giurisdizione penale risolve le controversie concernenti la responsabilità di un soggetto per un reato e la sua conseguente sottoposizione a una pena.Il processo civile è di regola avviato da un'azione privata, mentre negli ordinamenti moderni il processo penale è di solito avviato dall'azione di un organo pubblico, il pubblico ministero.

Quest'ultimo, sebbene in certi ordinamenti faccia parte dello stesso ordine, la magistratura, al quale appartengono anche i giudici, non svolge una funzione giurisdizionale ma, semmai, amministrativa, tant'è che nella maggior parte degli ordinamenti appartiene al potere esecutivo.
In tutti gli ordinamenti la giurisdizione civile e penale è di regola demandata ai giudici ordinari, salvo alcune materie eventualmente devolute a giudici speciali (si pensi ai reati militari che, in molti ordinamenti, sono devoluti a giudici appositi: i giudici militari).

Dai giudici speciali vanno distinti i giudici specializzati, che fanno pur sempre parte della giurisdizione ordinaria, ai quali sono devolute in primo grado (e talvolta anche in appello) le cause afferenti determinate materie (si pensi ai giudici di commercio, di famiglia, dei minorenni, ecc. presenti in vari ordinamenti).

Controllo di legittimità e merito

Giurisdizione amministrativa, tributaria e contabile

In molti ordinamenti - con la notevole eccezione di quelli di common law - vi è una giurisdizione amministrativa, demandata a giudici speciali (giudici amministrativi), che risolve controversie concernenti rapporti in cui una delle parti è la pubblica amministrazione.[10]

In alcuni ordinamenti (Francia, Germania, Austria, ecc.) il giudice amministrativo ha competenza generale per i rapporti di cui è parte la pubblica amministrazione, essendo eccezioni i casi in cui è competente il giudice ordinario (ad esempio, i rapporti interamente disciplinati dal diritto privato).

In altri ordinamenti (Belgio, Paesi Bassi, ecc.), invece, sono devolute al giudice amministrativo determinate materie, mentre la competenza generale rimane al giudice ordinario.


L'ordinamento italiano ha adottato un peculiare criterio di ripartizione delle giurisdizione, imperniato sulla natura della situazione giuridica soggettiva lesa:

se è un diritto soggettivo sussiste la giurisdizione ordinaria,

se invece è un interesse legittimo sussiste la giurisdizione amministrativa (questo criterio generale è peraltro integrato da quello basato sulla materia, nei casi eccezionali di giurisdizione esclusiva).In alcuni ordinamenti, tra i quali quello italiano, le controversie promosse dai privati contro i soggetti impositori di prestazioni tributarie sono devoluti a giudici speciali (giudici tributari),

diversi dai giudici amministrativi;

si parla, in questo caso, di giurisdizione tributaria che può essere considerata una forma speciale di giurisdizione amministrativa.Forma speciale di giurisdizione amministrativa è considerata anche la giurisdizione contabile, spettante alla corte dei conti negli ordinamenti dove esiste questo istituto (Italia, Belgio, Francia e paesi francofoni, ecc.).

Il giudice contabile ha il compito di giudicare la regolarità dei conti pubblici e unisce alle funzioni giurisdizionali funzioni amministrative di controllo (in altri ordinamenti, invece, il controllo sui conti pubblici spetta a organi non appartenenti al potere giudiziario e privi di funzioni giurisdizionali: così è, ad esempio, in Germania e nei paesi di common law).

Giurisdizione costituzionale

La giurisdizione costituzionale, negli ordinamenti dove è previsto il controllo di legittimità costituzionale accentrato delle leggi e degli atti aventi forza di legge, è quella esercitata da un giudice apposito (corte costituzionale o tribunale costituzionale) oppure dalla corte suprema di legittimità, o da una sua sezione specializzata[11].

Tale giudice costituzionale ha di solito anche altre competenze particolari,

ad esempio sui conflitti di competenza o di attribuzioni tra organi dello Stato

o tra stato ed enti territoriali

oppure su particolari reati di cui si sono resi responsabili i titolari di alte cariche pubbliche (capo dello Stato, capo del governo, ministri, ecc.)
Negli ordinamenti che hanno adottato il controllo diffuso di legittimità costituzionale, il potere di sindacare la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge è riconosciuto alla generalità dei giudici,

i quali, peraltro, non possono annullare la norma incostituzionale ma solamente disapplicarla con effetti limitati al processo in corso.

Giurisdizione volontaria

La giurisdizione volontaria, ai sensi della legge italiana, indica un tipo di giurisdizione diretta non a risolvere controversie, ma alla gestione di un negozio giuridico o di un affare, per la cui conclusione è necessario l'intervento partecipativo di un giudice terzo, estraneo ed imparziale, che collabora con le parti allo scopo di costituire un determinato rapporto giuridico, in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi autonomamente.

Questo tipo di attività giurisdizionale è stata definita [1] come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giudiziari, ha una funzione diversa da quella della tutela giurisdizionale ed è prossima all'attività amministrativa:

non tende ad attuare diritti, ma semplicemente a integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (per esempio: la separazione consensuale dei coniugi, che dev'essere omologata dal tribunale, o l'adozione di persone maggiori d'età, che si attua con decreto del tribunale in camera di consiglio)

o di un determinato potere (per esempio: l'autorizzazione del giudice tutelare che consente di alienare i beni appartenenti al minore)

o della vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di una persona giuridica (per esempio, l'iscrizione di una società per azioni nel registro delle imprese)

o di altre situazioni simili.Il procedimento

Non constando di una disciplina autonoma i procedimenti seguono le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.

Comprendono anche i provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio, attribuendone la convalida finale ad un organo giudiziario imparziale, tenuto conto della pesante limitazione della libertà personale e dei diritti fondamentali dell'individuo, che inevitabilmente questo tipo di provvedimenti recano con sé, protratti nel tempo dove ciò si renda necessario.
Il decreto con cui i provvedimenti vengono adottati acquisterà efficacia una volta decorsi i termini senza che vi sia stato proposto reclamo.

Ulteriore peculiarità della giurisdizione volontaria è insita nel fatto che a norma dell'art. 742 del codice di procedura civile italiano:«i decreti emessi possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.»...

L'ACCUSA

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, anche DGMC, è uno dei cinque dipartimenti cui è articolato il Ministero della giustizia italiano.

A seguito del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia (DPCM 15 giugno 2015, n. 84), rispetto alla precedente denominazione di Dipartimento per la giustizia minorile (DGM) è stato denominato "Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità" (DGMC).Il Dipartimento si occupa, su direttive del ministro della giustizia, delle problematiche giuridiche nell'ambito minorile sia riguardo ai ragazzi autori di reato che vittime dei reati.
Il Dipartimento

cura la tutela dei minori,

la prevenzione e il contrasto della devianza minorile,

dell'attività internazionale giudiziaria e penitenziaria,

della prevenzione e del contrasto dei reati con particolare riferimento
alla criminalità organizzata,
al terrorismo,
all'immigrazione clandestina,
alla tratta delle persone,
alla sottrazione internazionale di minorenni,
alla pedofilia
ed alla pornografia.

Inoltre la legislazione italiana ha attribuito a tale Istituto le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, in materia socio-assistenziale e sanitaria, riguardanti gli Enti locali e territoriali.Dall'introduzione della messa alla prova nell'ordinamento italiano (L. 67/2014), il Dipartimento ha cambiato denominazione a seguito di attribuzione di competenze in materia di esecuzione penale esterna, quali misure alternative al carcere, e messa alla prova.
Funzioni

Il DGMC si occupa

della giustizia minorile e di comunità,
sovrintende ai tribunali per minorenni,
ai cosiddetti riformatori dei minori,
ai programmi di recupero,
all'inserimento dei minori responsabili di reati nella vita sociale
nonché degli autori di reati minori anche attraverso forme di probation

IL GIUDICE

LA DIFESA

Ministero della giustizia

Il Ministero della giustizia è un dicastero del governo italiano. È preposto all'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, dei magistrati e di quella penitenziaria.
L'attuale ministro è Carlo Nordio, in carica dal 22 ottobre 2022.
Il Ministero della Giustizia ha come compito precipuo quello di:

sovraintendere all'organizzazione dei servizi della giustizia, intesi quelli di organizzare gli uffici giudiziari come tribunali, corti, e servizi afferenti (cancellerie, segreterie, ecc.);

sovraintendere ai penitenziari di Stato, sia gestendo i carcerati e le carceri esistenti tramite la polizia penitenziaria - che dal dicastero dipende - sia effettuando manutenzione o costruendo nuove strutture;

gestire le strutture dei servizi minorili per la giustizia, sia per i minori che versino in particolari problemi (adozioni, perdita della famiglia, affidamenti, ecc.) sia per quelli che abbiano compiuto reati (cosiddetti riformatori minorili);

gestire degli archivi notarili, ossia gli uffici ove vengono depositati i testamenti e altri atti dai notai;

vigila sugli ordini e collegi professionali (quali ad es. avvocati, notai, medici, commercialisti, ingegneri, geometri, periti, ecc.);
amministrare il casellario giudiziale, ossia la banca dati dove sono iscritte tutte le condanne subite;

sovraintende alla cooperazione internazionale in materia civile e penale;

istruire le domande di grazia da proporre al presidente della repubblica;

curare la pubblicazione di tutti gli atti normativi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

sovraintendere alle modifiche dei codici civile, penale, di procedura civile e penale.

la magistratura

Pubblico ministero

Codice di procedura penale (Italia)

Il codice di procedura penale è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale italiano.

L'attuale codice detto anche "codice Pisapia-Vassalli", fu emanato con il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988 ed entrò in vigore il 24 ottobre 1989.legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 per l'emanazione di un nuovo codice; nella norma il parlamento indicava al governo le direttive cui il nuovo codice di procedura penale si sarebbe dovuto attenere, tra le quali vi erano l'impellenza di adeguare il processo penale in Italia al modello delineato nelle Convenzioni internazionali, e l'esigenza di imperniare il procedimento penale attorno ad un sistema fondamentalmente accusatorio; ciononostante, alcuni particolari aspetti del sistema italiano, particolarmente in relazione al dibattimento, fanno tuttora del processo penale italiano un sistema accusatorio misto.La delega fu reiterata nelle successive legislature e nella X fu finalmente adempiuta dal ministro Giuliano Vassalli sulla scorta dei lavori della commissione ministeriale presieduta da Gian Domenico Pisapia, che gli rassegnò le sue conclusioni nel 1988.


In attesa della sua emanazione, il d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 introdusse alcune norme di coordinamento e transitorie circa l'attuazione di alcune disposizioni.

Dopo l'emanazione del parere parlamentare (ad opera della Commissione bicamerale presieduta da Ignazio Marcello Gallo), il nuovo codice di procedura penale fu emanato col decreto del presidente della Repubblica n. 447/1988 ed entrò infine in vigore il 24 ottobre 1989.

La prima sentenza, rinominato "sentenza aperta" dopo la riforma fu quella pronunciata dal procuratore Alessandro Iacoboni il 25 settembre 1989 in merito al Giallo dei Sibillini.[2][3]

Per effetto anche del nuovo codice, andarono in prescrizione subito dopo la sua entrata in vigore alcuni delitti, tra cui la strage di piazza Fontana.

Reclusione

La reclusione o carcerazione[1] è la privazione della libertà personale mediante imprigionamento.[2][3]

Si distingue dall'arresto per le motivazioni ma non negli effetti, consistendo entrambe nella privazione della libertà di movimento di un individuo.[4][5]

La reclusione è di norma imposta dalle istituzioni all'interno di ordinamenti giuridici, ma si ha anche al di fuori di questo contesto, come nel caso dei sequestri di persona, nel quale un individuo viene imprigionato da rapitori.La reclusione è la pena prevista dall'art. 23 del codice penale italiano e consiste nella limitazione della libertà personale, da eseguirsi in carcere o in altro istituto a ciò deputato in regime di detenzione, quando una sentenza di condanna a pena detentiva per un delitto sia passata in giudicato e non sia stato possibile ottenere l'applicazione di misure alternative.

Il recluso ha l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Tuttavia il condannato che ha scontato almeno un anno della pena può essere ammesso al lavoro all'aperto.

La reclusione può, a determinate condizioni (tra cui la disponibilità di un domicilio ritenuto idoneo) e su autorizzazione del Tribunale di sorveglianza, essere scontata anche in regime di detenzione domiciliare per condanne inferiori a due anni o in casi particolari a quattro anni, periodo che può essere anche la parte finale di una pena più lunga.

La reclusione può durare da un minimo di 15 giorni a 24 anni (art. 23, comma 1 Codice Penale) salvo quando previsto diversamente dalla legge.

Isolamento

L'isolamento notturno è una modalità di detenzione non più obbligatoria (regolamento Ordinamento Penitenziario, art. 6, comma 2) per le tre pene principali: ergastolo, reclusione, arresto.

Resta, invece, obbligatoria per gli indagati o gli imputati in custodia cautelare (art. 6, comma 4).L'isolamento diurno e notturno, nonostante le sue implicazioni psico-fisiche sui detenuti, è disciplinato da un regolamento (quindi non soggetto al vaglio della Corte Costituzionale) e dal codice penale (art. 72), che è una legge ordinaria.

Non è previsto un termine massimo all'esecuzione di questa modalità detentiva,

ma solamente tre casi tassativi in cui può essere disposta (art. 33):

in caso di malattia contagiosa (senza obbligo di ricovero dopo un determinato periodo di esecuzione),

per ragioni disciplinari (senza una casistica "tipizzata", a discrezione del Consiglio di Disciplina),

quando il giudice ritenga che sussiste un pericolo concreto e attuale per l'acquisizione o genuinità della prova.

Secondo il codice penale, l'isolamento diurno è previsto per delitti di cui uno preveda la pena dell'ergastolo e i rimanenti almeno 5 anni di reclusione.È, almeno teoricamente, escluso l'isolamento diurno con funzioni di protezione quando esiste il pericolo di sopraffazioni o aggressioni degli altri compagni (ex-appartenenti alle forze dell'ordine, transessuali o omosessuali, condannati per violenza sessuale o pedofilia).

Secondo l'O.P. art. 14, comma 2 e art. 32, comma 3, occorre in questi casi creare apposite sezioni detentive, diverse dalle celle di isolamento..

Trattamento penitenziario

Il trattamento penitenziario è in Italia un complesso di pratiche che si pongono in essere nei confronti di un certo tipo di persone, con lo scopo di rieducare i soggetti e restituirli alla società emendati del carattere di devianza e nella prospettiva della reintegrazione sociale.
La legge n. 354/75 ha adeguato, in particolare, il trattamento dei detenuti ai sistemi più avanzati di privazione della libertà personale, recependo così i principi enunciati nelle regole minime dell'O.N.U. (1955) e del Consiglio d'Europa.

L'attuale art. 1 O.P. statuisce, infatti, che:
"Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina.

Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti".

Misure cautelari (ordinamento penale italiano)

Le misure cautelari sono disciplinate dal Libro IV del codice di procedura penale italiano, e si sostanziano in limitazioni di libertà personale.

Sono disposte da un giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase processuale, lasciando un certo margine di discrezionalità, condizionato dalla presenza di presupposti stabiliti dalla legge.


Si distinguono in misure cautelari personali e misure cautelari reali.

Arresto

L'arresto, in diritto, indica un istituto giuridico nonché un atto con cui si priva una persona della sua libertà personale.

Finalità
L'istituto ha la finalità di prevenire la fuga di un soggetto, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge, per impedire la ulteriore commissione di crimini, tutelare lo sviluppo delle indagini preliminari da parte delle forze di polizia, impedendo che la persona possa fuggire sottraendosi alla giustizia o assicurare l'esecuzione della pena inflitta a una persona in caso di condanna con sentenza emessa dalla autorità giudiziaria.
Nel diritto italiano, il termine arresto, in senso atecnico, designa più istituti differenti e distinti tra loro:l'arresto in flagranza di reato; il fermo di indiziato di delitto; la pena dell'arresto; l'arresto per l'esecuzione di un ordine di custodia cautelare; l'arresto per l'esecuzione di un ordine di carcerazione in esecuzione di una condanna penale definitiva alla pena della reclusione o dell'arresto.

Si precisa che la legge parla di arresto tanto nel caso di detenzione in carcere come pure nel caso di persona a cui viene intimato di rimanere nella propria abitazione (in tal caso si definisce la custodia cautelare come arresti domiciliari e la sostituzione della pena della detenzione in carcere come detenzione domiciliare).
Esso deve essere disposto seguendo le prescrizioni imposte dalla legge, altrimenti si potrebbe trattare di arresto illegale.

Oltre le forze di polizia italiane, anche i privati cittadini, secondo l'ordinamento italiano, possono procedere all'arresto in flagranza di reato nei casi previsti dal codice di procedura penale italiano, purché si tratti di reati perseguibili di ufficio, con obbligo di consegna del soggetto interessato alla polizia giudiziaria prima possibile.

Arresto in flagranza di reato

Si ha flagranza di reato quando il soggetto è sorpreso nell'atto di commettere il delitto (o mentre lo compie e immediatamente dopo).

Ugualmente è in flagranza (o cd. quasi-flagranza) colui che viene catturato dall'autorità di polizia o dalla persona offesa dal reato o da altri al termine dell'inseguimento (è necessario che l'attività di inseguimento sia continua dal momento della commissione del fatto),

ovvero viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
L'arresto in flagranza è eseguito nei confronti di chiunque è colto in stato di flagranza di reato. In proposito:l'art. 382, comma 1 c.p.p. stabilisce che è in stato di flagranza (i) chi viene colto nell'atto di commettere il reato (cosiddetta flagranza propria) ovvero (ii) chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (cosiddetta quasi-flagranza).

l'art. 382 comma 2 c.p.p. stabilisce che nel reato 2 (come ad esempio nel sequestro di persona) lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.
L'arresto in flagranza di reato è, nel diritto processuale penale italiano, un provvedimento provvisorio limitativo della libertà personale (rientrante nelle misure precautelari) attuato nel caso di flagranza di reato[1], la cui disciplina legislativa è prevista dal Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale italiano.

Si distingue comunque dall'arresto inteso quale pena principale applicabile ai reati di tipo contravvenzionale.

Generalmente, ancorché non necessariamente, è seguito da una misura cautelare personale quale, a titolo esemplificativo, la custodia cautelare in carcere.

«In casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida entro le successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto[4]»Subito dopo l'arresto, la polizia giudiziaria deve darne notizia al pubblico ministero e all'avvocato difensore dell'arrestato.

Entro 48 ore dall'arresto, il pubblico ministero deve richiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari competente per territorio.

Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore.

Quando risulta che l'arresto sia stato legittimamente eseguito, il giudice provvede alla convalida con ordinanza.Se ne ricorrono i presupposti, dispone anche l'applicazione di una delle misure cautelari;

in caso contrario, ordina l'immediata liberazione dell'arrestato.Soggetti legittimati

Soggetti competenti a disporne, solo in particolari condizioni di necessità e urgenza, sono quelli tassativamente previsti dal medesimo codice, generalmente la polizia giudiziaria e, in alcuni e particolari casi, i privati cittadini.
L'arresto in flagranza di reato è eseguito, di regola, da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (artt. 380 e 381 c.p.p.).
L'art. 383 c.p.p., al primo comma, prevede che gli individui privati hanno la facoltà di procedere all'arresto in flagranza ma solo nei casi di arresto obbligatorio previsti dall'articolo 380 c.p.p. e purché si tratti di delitti perseguibili di ufficio.

La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia (art. 383 comma 2).
Il pubblico ministero non può disporre l'arresto in flagranza se non nelle ipotesi di reati commessi nel corso dell'udienza ex art. 476 comma 1 c.p.p. (si pensi ad esempio, al caso del padre della donna stuprata che nel corso dell'udienza tira fuori una pistola e uccide l'imputato presunto stupratore)

e quando agisce uti privatus, cioè come privato cittadino, nei casi e nei modi stabiliti dal già richiamato art. 383 c.p.p..Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, art. 380 e art. 381 c.p.p.

Ergastolo

L'ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo inflitta a chi ha commesso un delitto di particolare gravità.

Nel 2013 una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che tale pena viola i diritti umani quando la scarcerazione sia espressamente proibita o quando non sia previsto nell'ordinamento che, non oltre i venticinque anni di detenzione, il condannato possa chiedere a un organismo indipendente dal governo una revisione della sentenza o un alleggerimento di pena[1].

Da diversi studi è emerso il fatto che l'ergastolo favorisce nei detenuti lo svilupparsi di patologie psichiche e fisiche.
In Italia l'ergastolo è la massima pena prevista nell'ordinamento giuridico penale per un delitto.
L'ergastolo è previsto dall'art. 22 del codice penale.

La pena è perpetua, cioè a vita, (nonostante, dopo i ventisei anni di carcere, il detenuto possa richiedere la "libertà condizionale" per "buona condotta") ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno;

quest'ultima restrizione, introdotta per impedire promiscuità sessuali e non fra i detenuti[7], è stata modificata implicitamente dall'art. 6. 2 della legge 26 luglio 1975 nº 354, che dispone che "i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti senza distinguere la pena da eseguire", e dunque che i condannati all'ergastolo possano passare le notti in condizioni di non isolamento.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.In Italia esistono due tipi di ergastolo: quello normale e quello ostativo.

Il primo, normale, concede al condannato la possibilità di usufruire dei benefici previsti dalla legge (ad esempio: assegnazione lavoro all'esterno; permessi premio; misure alternative alla detenzione; affidamento in prova, detenzione domiciliare, liberazione anticipata, ecc.).

Il secondo, che è invece un regime di eccezione, nega al detenuto ogni beneficio penitenziario, a meno che non sia un collaboratore di giustizia."Ostativo" ha quindi il significato di "impeditivo" dei benefici suddetti ed è riferito a particolari reati considerati efferati: associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.), associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), ecc., reati che appunto ostano, o ostacolano, la concessione dei benefici sopraelencati.

I detenuti all'ergastolo ostativo (in maggioranza condannati per omicidi legati alla mafia) possono rientrare nel regime normale solo nel caso in cui essi diventino collaboratori di giustizia (i cosiddetti pentiti)[8].
Il Partito Radicale propose un referendum abrogativo nel 1981 per l'abolizione dell'ergastolo, ma vinse il fronte del no.
In Italia la riduzione della pena è prevista ma il detenuto deve prima pagare i debiti (risarcimenti alle vittime, spese processuali e di detenzione) e deve avere anche una residenza, cosa che rende potenzialmente ardua la possibilità di ottenere la libertà vigilata. Nonostante l'ergastolo semplice sia teoricamente perpetuo, non è in realtà quasi mai scontato completamente.

Il carattere teoricamente perpetuo della pena, previsto dal codice penale del 1930, pone infatti gravi problemi di compatibilità con l'art. 27 comma 3 della Costituzione e con la Legge Gozzini che a detto articolo dà attuazione.

Recita, infatti, tale articolo: "Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato"; chiaramente una pena che esclude dalla vita sociale un individuo in perpetuità non può avere alcuno scopo rieducativo, cioè non può facilitare il reinserimento sociale del condannato.

Ripetutamente poste all'attenzione della Corte costituzionale da parte dei giudici di merito, le doglianze sull'incostituzionalità dell'ergastolo sono state sempre respinte sull'assunto che "funzione e fine della pena non sia solo il riadattamento dei delinquenti" e che la pena dell'ergastolo, a seguito dei vari benefici astrattamente concedibili ai condannati, "non riveste più i caratteri della perpetuità" (Sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 1974).Tuttavia, la decisione di concedere i benefici ai detenuti spetta ai giudici di sorveglianza e la questione, soprattutto nei casi di femminicidio[9], viene vista con una certa ostilità dall'opinione pubblica, dai mass media e persino dai politici[10].

A ciò si aggiunga la petizione presentata al Presidente della Repubblica in occasione della Giornata internazionale della donna con la quale si chiede di annullare i benefici astrattamente concedibili agli autori di femminicidio ed infanticidio[11].

Nel caso in cui l'intento della petizione dovesse andare in porto verrebbe meno il principio costituzionale dell'ergastolo dell'assenza di perpetuità sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.264 del 1974.

L'ergastolo è stato escluso per i minori imputabili.Liberazione condizionale e fine pena

Tuttavia, vi è da sottolineare che il carattere di perpetuità di tale pena è mitigato dalla possibilità concessa al condannato di essere ammesso alla libertà condizionale dopo avere scontato ventisei anni di pena, qualora ne venga ritenuto attendibilmente provato il ravvedimento.

Tale limite è ulteriormente eroso dalla riduzione di pena prevista per la buona condotta del detenuto, che, grazie all'istituto della liberazione anticipata, ogni sei mesi di reclusione effettivamente subita si vede computati come scontati ulteriori quarantacinque giorni di pena; per cui, i ventisei anni necessari all'ottenimento della liberazione condizionale si riducono a ventuno.



D'altro canto, la riforma dell'ordinamento penitenziario italiano del 1975, attraverso le previsioni degli artt. 30-ter, comma 4, lett. d) e 50, comma 5 della legge n. 354/1975, poi dalla legge Gozzini, ha contribuito a rimodellare i contenuti dell'ergastolo anche al di là dei profili che attengono alla liberazione condizionale: ha consentito infatti che il condannato all'ergastolo non ostativo possa essere ammesso, se ritenuto non pericoloso e dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena, ai permessi premio, nonché, dopo vent'anni, alla semilibertà; anche per il raggiungimento di tali termini è valida la riduzione di pena per buona condotta, abbassando ulteriormente la soglia temporale necessaria all'ottenimento di misure di attenuazione della detenzione.
Ottenuta la liberazione condizionale, il condannato all'ergastolo è sottoposto per cinque anni ad un regime di libertà vigilata, con prescrizioni e obblighi da rispettare. Se la sua condotta rimane soddisfacente, al termine di questo periodo la pena è considerata definitivamente estinta e il reo torna, dunque, ad essere un cittadino libero.
Le suddette disposizioni si applicano anche nel caso di ergastoli multipli comminati allo stesso individuo.

Reati

Nell'ordinamento italiano l'ergastolo è previsto per alcuni delitti contro la personalità dello Stato, contro l'incolumità pubblica e contro la vita, cui si aggiungono i reati per cui era prevista la pena di morte (che è sostituita dall'ergastolo ex D. lgs. lgt 10/08/44 n. 224). L'ergastolo è, altresì, previsto quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali è prevista la pena non inferiore a ventiquattro anni (art. 73 co. 2 c.p.)[13].Molti reati possono essere teoricamente puniti con l'ergastolo, secondo la possibilità di scelta attribuita al magistrato giudicante, all'interno dei limiti edittali previsti dal codice penale italiano.

Di seguito i principali reati che recano, nella sanzione edittale, questa possibilità:omicidio volontario, con aggravanti (es. premeditazione, motivi abietti o futili, aver adoperato sevizie o crudeltà, commesso contro ascendente o discendente e altre circostanze previste dal codice penale);

omicidio volontario durante tentativo di eversione dell'ordine democratico o a scopo di terrorismo; strage dolosa;
promozione di insurrezione armata contro lo Stato;
caso di cittadino che porti le armi contro lo Stato, durante una guerra e al servizio di uno Stato straniero dichiarato nemico;
atti ostili, tramite violenza e arruolamenti, diretti contro Stato straniero, che causino guerra con l'Italia;
atti effettuati per portare devastazione e saccheggio, qualora causino la morte di persone;
fatto o crimine atto a provocare guerra civile, se essa avviene;
diffusione volontaria di epidemia che uccida almeno una persona,

avvelenamento volontario di acque e pozzi che causi la morte di almeno una persona;
omicidio volontario connesso a traffico di droga internazionale;
traffico di esseri umani con circostanze aggravanti, come violenza sessuale, come prostituzione ed la riduzione in schiavitù, eccetera;
violenza sessuale reiterata, recidiva e aggravata, ad esempio, da prolungati atti persecutori e lesioni gravissime che possano condurre alla morte della vittima, legami famigliari, atti di violenza sessuale su minori;
alto tradimento;
attentato contro il Presidente della Repubblica o contro capi di Stato esteri;
sequestro di persona, a scopo di estorsione o di terrorismo, con conseguente uccisione o morte provocata dell'ostaggio;
spionaggio e rivelazione di segreti di stato, se mettono gravemente in pericolo la sicurezza nazionale o causano una guerra;
spionaggio in tempo di guerra, se raggiunge l'intento di danneggiare lo Stato;
distruzione o sabotaggio di opere militari in tempo di guerra o in operazioni belliche;
disfattismo politico, se commesso per favorire uno Stato nemico in tempo di guerra;
soppressione, procacciamento, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, durante operazioni belliche e guerra;
usurpazione di comando militare in tempo di guerra;
genocidio e altri gravi crimini contro l'umanità, come, per esempio, la morte a seguito di tortura, se provocata da un militare in servizio in operazione bellica;
crimini di guerra particolarmente gravi (ad esempio, rappresaglia contro civili e uso di armi di distruzione di massa contro obiettivi non militari);


Dal 1948 in poi è stato applicato solo per i reati correlati all'omicidio, fisicamente compiuto oppure ordinato, tranne in un solo caso: nel 1981 Ali Agca (poi graziato, dopo aver scontato diciannove anni e un mese) fu condannato all'ergastolo per attentato contro capo di Stato estero, per l'attentato a Giovanni Paolo II, in cui il pontefice rimase gravemente ferito; si trattò dell'unica volta nella storia della Repubblica in cui venne inflitta la massima pena che non fosse per un omicidio effettivamente commesso (o di cui si sia il mandante).In un altro caso che ha visto come protagonista l'anarchico Alfredo Cospito la procura aveva chiesto l'ergastolo ma la Corte D'Assise Di Appello ha successivamente condannato Cospito a 23 anni di reclusione per l'attentato alla scuola Allievi carabinieri di Fossano.[14]
Legge 33/2019Con la legge 33/2019 il rito abbreviato non è più previsto per quei reati che prevedono l'ergastolo[15], tale legge ha favorito un aumento dei condannati all'ergastolo[16] ed ha contribuito al sovraffollamento carcerario[17]. Da sottolineare inoltre che l'assenza dei benefici del rito abbreviato è applicabile anche agli imputati seminfermi di mente.Ergastolo ostativo

L'ordinamento italiano (sulla base della legge n. 356/1992, norma di tipo "eccezionale") contempla anche un particolare tipo di ergastolo detto "ostativo", ovvero ostante (da cui "ostativo", appunto) l'accesso ai benefici penitenziari[19].Questo particolare tipo di detenzione è applicabile (spesso in regime previsto dall'articolo 41 bis) per una serie di reati aggravati e in assenza di collaborazione con la giustizia.

La pena è applicata solo per i delitti di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) e associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), sempreché non siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Altresì è applicabile in caso di terrorismo e altre fattispecie indicate all'art. 4 bis della Legge sull'ordinamento penitenziario.[20]

La materia è stata oggetto di scrutinio presso la Corte europea dei diritti dell'uomo[21], che ha concluso per la violazione dell'articolo 3 della CEDU[22].Nell'ottobre 2019 la Corte costituzionale dichiara illegittimo l'ergastolo ostativo anche in relazione ai condannati per delitti di mafia, i quali potranno dunque accedere ai permessi premio laddove in concreto il magistrato di sorveglianza riscontri che il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo: la novità della sentenza[23] risiede nel fatto che all'assenza di collaborazione con la giustizia per la prima volta fa da contrappeso il fatto che siano stati "acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata"[24].In Italia dal 2001 al 2020 sono morti ben 111 ergastolani[25]Nel novembre 2022 il Governo Meloni, in ottemperanza a quanto richiesto e indicato dalla Corte Costituzionale, ha approvato un adeguamento di legge al regime dell'ergastolo ostativo, sostanzialmente ricalcando la riforma (mai completamente approvata per anticipato scioglimento delle camere a seguito della caduta del Governo Draghi): la novità risiede nella possibilità, anche senza collaborazione con la giustizia, di ottenere permessi premio secondo le condizioni dettate dalla Corte, tranne che per i casi di coloro condannati all'articolo 41-bis per mafia, terrorismo e sovversione

Ordinamento penitenziario italiano

L'ordinamento penitenziario italiano (OP), è l'insieme delle norme che regolamentano il carcere in Italia nonché gli istituti di reclusione e la loro organizzazione.È disciplinato alla legge 26 luglio 1975, n. 354 dal regolamento di attuazione della medesima, ovvero il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

Diritto penitenziario

Il diritto penitenziario regola, nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato, l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale disciplinata da un insieme di norme giuridiche di diritto pubblico.
Il diritto penitenziario concerne l'organizzazione, i mezzi, le modalità ed i principi che attengono all'organizzazione carceraria ed alle pene alternative alla detenzione, sperabilmente alla luce del solenne imperativo dell'umanizzazione del trattamento penitenziario e della rieducazione del condannato, con particolare riferimento alla tutela dei diritti del soggetto condannato a pena detentiva; il diritto dell'esecuzione penale, anche se quest'ultimo si può ritenere che comprenda l'intero diritto penitenziario riguarda invece l'esecuzione del titolo esecutivo (cioè della sentenza di condanna).

Il Diritto Penitenziario italiano è diritto pubblico interno, in quanto volto alla tutela di beni giuridici che, seppure di diretta pertinenza dei singoli, assumono sempre rilevanza in funzione di un interesse pubblico.Il diritto in questione costituisce una disciplina giuridica autonoma, in quanto si giova di principi e proprie regole diversi da quelle di altre branche del diritto.

Non esiste in Italia un codice dell'esecuzione, ossia una legge organica che comprenda tutte le norme giuridiche relative all'esecuzione delle pene, della carcerazione preventiva e delle misure di sicurezza...La normativa attuale fa riferimento principale alla legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al Regolamento di esecuzione della predetta legge con D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431 e s.m.

Istituto a custodia attenuata per detenute madri

L'Istituto a custodia attenuata per detenute madri (abbreviato in ICAM), in Italia, è una tipologia di istituto penitenziario, costituita in via sperimentale nel 2006 per consentire alle detenute madri, che non possono usufruire di alternative alla detenzione in carcere, di tenere con sé la prole con età inferiore ai sei anni.In Italia, esistono attualmente quattro istituti a custodia attenuata per detenute madri[1]: Milano[2], Venezia, Lauro e Torino (Casa circondariale Lorusso e Cutugno).

L'ICAM è, quindi, una struttura progettata per non ricordare il carcere, essendo simile ad un asilo nido in cui i bambini possono trascorrere serenamente il periodo di "carcerazione" insieme alle loro madri:[3] camere confortevoli e luminose, ambienti personalizzati, infermeria, ludoteca, biblioteca e aula formativa per le donne, cucina attrezzata e soggiorno sono stati appositamente concepiti per consentire alle madri detenute con bambini piccoli una vita più dignitosa[4].I bambini presenti nelle carceri italiani sono comunque pochi e la loro presenza è in decremento, principalmente come conseguenza dell'applicazione di particolari misure alternative alla carcerazione, di cui le donne possono usufruire

Centri di permanenza per i rimpatri (CPR)

LA STORIA
I Centri di identificazione ed espulsione (in sigla CIE), in Italia, erano strutture destinate al trattenimento degli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione, o degli immigrati sottoposti a provvedimento di respingimento, nel caso in cui il provvedimento non sia immediatamente eseguibile.Avevano la funzione di consentire accertamenti sull'identità di persone trattenute in vista di una possibile espulsione, ovvero di trattenere persone in attesa di un'espulsione certa, il loro senso politico si traccia in relazione all'apparato legislativo sull'immigrazione nella sua interezza.Furono istituiti, come Centri di permanenza temporanea (CPT), in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 12 della legge Turco-Napolitano del 1998.[1]Nel 2017 hanno nuovamente cambiato nome, in Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

Un successivo decreto-legge del 2020 (n. 130, 21 ottobre) ha poi introdotto diverse disposizioni sul "trattenimento del cittadino straniero nei centri di permanenza per i rimpatri", tra cui un tetto massimo al trattenimento delle persone detenute (90 giorni, estendibili a 120), ed il trattenimento prioritario "nei confronti degli stranieri che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica"


Nel 1998 viene approvata in Italia la seconda legge che si proponeva di disciplinare in maniera organica i fenomeni legati all'immigrazione, la legge Turco-Napolitano (L. 40/1998), con la quale vengono istituiti i CPT (centri di permanenza temporanea).

La precedente legge che regolava la materia era la legge Martelli (l.39/1990), che convertiva in legge un decreto del 1989.

Il Parlamento italiano nel luglio 2002 ha approvato una nuova legge sull'immigrazione, la cosiddetta legge Bossi-Fini (l. 189/2002).Con il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"[3], poi convertito in legge (L. 125/2008)[4] i Centri di permanenza temporanea assumono il nome di "Centri di identificazione ed espulsione"[5].
ATTUALMENTE

Stando al sito istituzionale della Camera dei Deputati, con il decreto-legge 13 del 2017 i Centri di identificazione ed espulsione (CIE) hanno assunto la denominazione di Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (art. 19, comma 1). I

l medesimo decreto (art. 19, comma 3), ha disposto "a disposto, al fine di assicurare una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, l'ampliamento della rete dei CPR, con la finalità di assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale".[6]Il governo Meloni nella Legge di bilancio 2023 ha previsto un aumento di fondi per il 2023 e per il 2024 finalizzato all’ampliamento delle strutture dei CPR in Italia.

Secondo le intenzioni dichiarate dal governo, ogni regione italiana dovrebbe avere almeno un Centro di permanenza per i rimpatri sul proprio territorio[7].

Oltre all’aumento dei finanziamenti previsti, è stata ampliata anche la durata massima della detenzione. Il decreto 124/2023[8], infatti, aumenta la durata del periodo di permanenza nei CPR, che può essere esteso fino a 18 mesi, limite massimo previsto dalle normative europee[9].

Con il decreto del 14 settembre 2023[10] viene inoltre introdotta la possibilità per i cittadini stranieri di pagare una somma pari a 4.938 euro come “garanzia finanziaria” per non essere trattenuti[11].Il governo Meloni ha inoltre ratificato un accordo sull’accoglienza e la gestione dei migranti con il governo dell’Albania, che prevede l’apertura di due Centri di permanenza per i rimpatri in territorio albanese:

“La prima struttura in cui l'Italia realizzerà un centro di prima accoglienza è un porto, mentre in un’area più interna si realizzerà una seconda struttura sul modello dei Cpr”, dichiarato da Giorgia Meloni[12].

Costi e giurisdizione saranno tutti a carico dell’Italia, mentre l’Albania garantirà la sicurezza e la sorveglianza esterna delle strutture con la sua polizia.

A metà febbraio 2024, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge riguardante il patto con l’Albania

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) è uno dei cinque dipartimenti in cui si divide il Ministero della giustizia italiano.


Da esso dipende il Corpo di polizia penitenziaria.Il compito del DAP è quello di

provvedere a garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari,

lo svolgimento dei compiti inerenti all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, delle pene e delle misure di sicurezza detentive, delle misure alternative alla detenzione.Provvede inoltre:

all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari

e del trattamento dei detenuti e degli internati,

nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;

al coordinamento tecnico operativo ed alla direzione e amministrazione del personale penitenziario,

nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;

alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.Si articola sul territorio in provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, che amministrano gli istituti penitenziari per adulti, presenti in tutte le regioni.

Corpo di polizia penitenziaria

La Polizia penitenziaria[1] è un corpo di polizia a ordinamento civile parte delle forze di polizia italiane, dipendente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Svolge compiti di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia stradale e di gestione delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione o limitazione della libertà personale.

Al Corpo appartengono i gruppi sportivi Astrea e Fiamme Azzurre, nonché gli atleti Aldo Montano, Carolina Kostner e Clemente Russo.
L'amministrazione penitenziaria ha avviato, dal maggio 2000, un piano di cooperazione con la missione internazionale delle Nazioni Unite in Kosovo[3]. Un contingente di polizia penitenziaria è stato assegnato al Penal Management Division Kosovo Correctional - Missione ONU (UNMIK) e impiegato presso l'istituto penitenziario di Dubrava, il più grande dei Balcani, in attività particolarmente sensibili, come la sorveglianza dell'intercinta (outside security), servizi di traduzione di detenuti.

Ministero dell'interno

Il Ministero dell'interno è un dicastero del governo italiano. Ha competenza sull'ordine pubblico nella sua qualità di massima autorità nazionale di pubblica sicurezza.L'attuale ministro è Matteo Piantedosi, in carica dal 22 ottobre 2022.Con la riforma Bassanini degli anni novanta viene attuato il complessivo processo di riorganizzazione del sistema amministrativo e del Ministero.

In particolare il D. Lgs. n. 300/1999 ne dispose la ristrutturazione in Dipartimenti.

Inoltre, è stata riformata l'organizzazione delle prefetture denominate ora Prefetture-Uffici Territoriali di Governo.

Col completamento della riforma il Ministero ha oggi un compito di amministrazione "generale", quale raccordo tra centro e periferia, in particolare per la tutela delle funzioni fondamentali e di sicurezza dei cittadini.Il ministro dell'interno è il vertice politico dell'amministrazione dell'interno.

Da lui dipendono la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i prefetti.

Egli è inoltre componente del Consiglio supremo di difesa.Le principali funzioni del ministero sono regolate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, nº 300[4] e consistono nell'assicurare:garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,

regolamentazione della finanza locale

e dei servizi elettorali,

vigilanza sullo stato civile

e sull'anagrafe

e attività di collaborazione con gli enti locali

tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

e coordinamento delle forze di polizia

amministrazione generale e rappresentanza generale di governo sul territorio

tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo


Attualmente, i suoi compiti sono disciplinati dai decreti del presidente della Repubblica 5 giugno 1976 n. 676 e 7 settembre 2001 n. 398.Il ministro dell'interno è inoltre autorità di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 1 della Legge 1 aprile 1981, n. 121

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BENVENUTO SU KORALLION!

Un consiglio ..

Korallion è un sito da momenti calmi, realizzato per essere visualizzato sul pc o sul tablet, perchè la sua struttura complessa mal si adatta al cellulare e i suoi contenuti alla fretta.

Lo puoi navigare anche sul cellulare, ma non è il suo modo migliore.

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A presto ..